Appello: regole per evitare l’inammissibilità

In punto di diritto il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell’interpretazione della legge processuale, devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale.

Pertanto, è stata cassata la decisione che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso decisione del giudice di pace e per genericità.

Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 30 maggio 2018, n 13535, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Velletri quale giudice *********.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che nel 2010 CLEO propose due distinte opposizioni, dinanzi al Giudice di pace di Velletri, avverse altrettante cartelle di pagamento, notificatele dalla società di riscossione Equitalia Sud S.p.a., ed aventi ad oggetto la riscossione forzosa del canone ordinario, del canone per eccedenza, delle sanzioni e degli interessi dovuti per la somministrazione di acqua.

L’opposizione venne notificata anche al Comune di Utopia nel Lazio ed alla società Fantasia Servizi S.p.a.. L’opponente dedusse, a fondamento dell’opposizione, che le due cartelle avevano ad oggetto la riscossione di identico credito, che questo comunque non era dovuto, o non lo era nella misura pretesa e che il gestore del servizio non poteva avvalersi della riscossione mediante ruolo.

Con sentenza n. 26X/2012 il Giudice di pace annullò una delle due cartelle, e rigettò l’opposizione avverso l’altra.

La sentenza venne appellata da **** e il Tribunale di Velletri con sentenza n. 28XX/2015 dichiarò inammissibile l’appello per genericità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da ****, con ricorso fondato su un motivo.

Il motivo di ricorso

Con l’unico motivo del proprio ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.. Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto “generico” il suo atto di gravame.

Sostiene che le censure in esso contenute erano chiare e chiaramente esposte e che in appello aveva lamentato il vizio di omessa pronuncia, rispetto al quale l’appellante ha ben poco da argomentare, se non riproporre la domanda che assume essere stata non esaminata dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 13535/2018, ha ritenuto il motivo fondato ed ha accolto il ricorso.

Sul punto controverso la Suprema Corte ha osservato che il Tribunale ha ritenuto che, per effetto della riforma dell’art. 342 c.p.c. introdotta dall’art. 54, comma 1, lettera (Oa), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella 1. 7 agosto 2012, n. 134), colui il quale intenda proporre appello non possa limitarsi a riproporre le ragioni in fatto ed in diritto già prospettate in primo grado, ma deve “indicare i passi della motivazione della sentenza impugnata da censurare, le modifiche da apportare alla stessa (…) ed esporre un progetto alternativo di sentenza”.

Come già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta d’una tesi insostenibile, per tre ragioni.

La prima ragione è che il nostro processo civile, come ammoniva antica e saggia dottrina, è caratterizzato da un “assetto teleologico delle forme”, di cui è traccia evidente nell’art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale “la nullità d’un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

L’art. 156, comma terzo, c.p.c., pur disciplinando le ipotesi di nullità, mentre i requisiti dell’atto d’appello elencati dall’art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammissibilità, è comunque espressione di un principio generale sotteso dall’ordinamento processuale, che l’interprete non può ignorare.

Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell’ammissibilità d’una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell’atto.

La seconda ragione è che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte, sia pure in materia diversa da quella dell’ammissibilità dell’atto d’appello.

In particolare, nella decisione pronunciata da ***** di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, si è proclamato il superamento “dell’assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito”, soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (sono parole di Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, §§ 5.14.6 e 5.14.8 dei “Motivi della decisione”).

La terza ragione è che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario.

Tra queste vi è l’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (c.d. “Trattato di Lisbona“, ratificato e reso esecutivo con 1. 2 agosto 2008, n. 130), il quale stabilisce che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…) fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati “comunitarizzati”, e sono divenuti “principi fondanti dell’Unione Europea”. Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 6 CEDU.

Nell’interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale “va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito”.

Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell’interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 della CEDU del 1950”.

I principi sin qui riassunti, già affermati da Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, sono stati di recente ribaditi – come si accennava – dalle Sezioni Unite della Corte, con la nota decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.

Alla luce di tali principi deve concludersi che l’art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione:

-) non esiga dall’appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”;

-) non esiga dall’appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;

-) non esiga dall’appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.

Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l’appello proposto da **** indicava in modo non equivoco le doglianze proposte:

a pag. 4 lamentava che la sua domanda di accertamento della nullità della cartella opposta non fosse stata esaminata;

a p. 5 esponeva le ragioni dell’invocata nullità;

a p. 7 lamentava che l’ente riscossore non avesse fornito prova dell’esistenza del credito.

Fondate o infondate che fossero tali doglianze, esse erano chiare e su esse il Tribunale doveva decidere, e non dichiarare l’appello inammissibile. Per questi motivi la corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato.

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Sentenza collegata

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Avv. Mancusi Amilcare

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