Appello: l'(in)ammissibilità per omessa indicazione dell’udienza
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di ipotesi di inammissibilità dell’appello, con particolare riferimento al caso di omessa indicazione della data dell’udienza nella copia notificata alla controparte. La questione non è di poca importanza, dato che, qualora si ritenga che tale omissione comporti l’inammissibilità dell’appello proposto, la sentenza di primo grado passa in giudicato e diventa irrevocabile, vale a dire non più modificabile.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto operante la sanatoria che si realizza mediante la costituzione della controparte in giudizio, ovvero tramite il rinnovo della notifica qualora l’appellato non si presenti.
Volume consigliato
La nuova procedibilità a querela
Il commento sistematico, articolo per articolo, del decreto legislativo n. 36/2018 con cui è stato ampliato il novero dei reati, previsti dal c.p., procedibili a querela di parte in questa nuova Opera che, partendo dall’analisi dei tratti essenziali dell’istituto, continua con l’approfondimento delle ricadute di carattere sostanziale e procedurale che si sono venute a determinare, anche attraverso utilissime tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina. Completo di formule che esemplificano la novità normativa sotto un profilo prettamente pratico, il testo fornisce altresì una breve disamina dei lavori svolti dalle Camere, al fine di far comprendere al meglio la ratio e la portata innovativa della riforma in commento.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.
Antonio Di Tullio DElisiis | 2018 Maggioli Editore
24.00 € 19.20 €
La sanatoria ex art. 167 c.p.c.: l’ambito di operatività
Con la sentenza n. 1556 del 23 gennaio scorso, i giudici di legittimità hanno chiarito l’ambito di operatività della sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c., per cui la costituzione della controparte in giudizio, ovvero il rinnovo della notifica che manchi di uno degli elementi essenziali di cui all’art. 163 c.p.c. (nel caso di specie, l’avvertimento di cui al n. 7 del predetto articolo). Pertanto, la mancata indicazione della data dell’udienza nella copia dell’atto di gravame, non ne importa tout court l’inammissibilità.
Nel caso di specie, la Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto per omessa indicazione della data d’udienza; pertanto, l’appellante proponeva ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità ha chiarito che l’ipotesi di specie rientra perfettamente nei casi di omessa indicazione degli elementi della vocatio in ius, sanabili mediante costituzione in giudizio del soggetto citato. In particolare, il vizio doveva ritenersi sanato con effetti ex nunc, richiedendosi il rinnovo della notificazione entro un termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 167 c.p.c.. La Corte ha dunque annullato la pronuncia di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello.
Per approfondire, leggi La specificità dei motivi di appello
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento