Riferimento normativo: articolo 29, comma 1-bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52
Con ordinanza interlocutoria in data 10 febbraio 2020 n. 3089 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite di una questione di massima inerente il contrasto interpretativo formatosi in ordine all’applicazione dell’articolo 29, comma 1-bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52 ai trasferimenti immobiliari contenuti negli atti adottati all’interno del procedimento di separazione e divorzio.
Volume dedicato
Trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio
L’opera è un’analisi di tutti gli aspetti concernenti i trasferimenti immobiliari tra i coniugi, sia in sede di separazione sia di divorzio. Il testo è aggiornato alla più recente giurisprudenza. Rilevanti sono anche le novità legislative in materia di unioni civili e convivenze di fatto di cui alla L. 76/2016. Alla nuova disciplina si è data attuazione coi decreti delegati nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 e, da ultimo, è intervenuto il decreto del Ministro dell’interno 27 febbraio 2017 per la regolamentazione dei registri delle unioni civili. Con una ragionata rassegna di giurisprudenza e un ricco formulario, il testo è un supporto pratico di particolare utilità in considerazione della rilevanza delle relazioni da regolare, anche con riferimento alla tutela dei terzi e ai profili fiscali e tributari collegati.In occasione della crisi coniugale, le esigenze di trasferire immobili (o anche solo parti di essi o diritti afferenti i medesimi) possono venire in rilievo tanto per scomporre attività o iniziative svolte in comune tra i coniugi (imprese economiche, abitazioni, gestioni, ecc.), quanto in funzione compensativa/sostitutiva dell’eventuale assegno di man- tenimento, per consentire alla parte economicamente più debole di mantenere il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio. Il volume garantisce soluzioni non solo circa la regolazione delle questioni immobiliari tra coniugi, ma anche relativamente alle rica- dute per i figli beneficiari, in tutto o in parte, delle quote già appartenenti ai genitori.Il Cd-Rom allegato contiene il formulario compilabile e stampabile e la giurisprudenza.Manuela Rinaldi, Avvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazio- nale e Diritto Processuale Civile, Curriculum Diritto del Lavoro. In- caricata (a.a. 2016/2017) dell’in- segnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giu- risprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Uni- versità Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari conve- gni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.Almerindo Vitullo, Notaio in Avezzano.Requisiti hardware e software- Sistema operativo: Windows® 98 o successivi- Browser: Internet – Programma capace di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)
Manuela Rinaldi – Almerindo Vitullo | 2017 Maggioli Editore
42.00 € 33.60 €
La norma di riferimento
Secondo il primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 (introdotto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.”.
Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce inoltre che “Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.
La suddetta norma si applica, per espressa indicazione contenuta nello stesso comma, agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate aventi ad oggetto diritti reali su unità immobiliari urbane.
Tuttavia, mentre il primo periodo impone obblighi in ordine al contenuto ed alle dichiarazioni che a pena di nullità devono essere rispettati nella redazione di tali atti indipendentemente dal soggetto che li riceve o che li autentica, il secondo periodo contiene un obbligo di verifica che viene posto esclusivamente a carico del notaio.
E’ proprio quest’ultimo periodo che ha fatto sorgere dubbi interpretativi con riferimento alla particolare ipotesi di trasferimento immobiliare posto in essere in sede di risoluzione consensuale della crisi matrimoniale.
La Corte di Appello aderisce ad una interpretazione letterale della norma
Nella sentenza impugnata la Corte di Appello ha affermato che il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel comma 1-bis del citato articolo 29 impone che gli atti in esso citati possano essere ricevuti od autenticati solo ed esclusivamente da un notaio.
Viene pertanto esclusa la possibilità che all’interno del procedimento di separazione e divorzio possa essere attuato un trasferimento immobiliare potendosi al massimo disporre l’assunzione di un obbligo di trasferimento che sarà adempiuto in un secondo momento con atto notarile.
Solo in questo modo può essere garantito il rispetto della norma in questione.
L’interpretazione contraria prospettata dai ricorrenti
I ricorrenti hanno sostenuto invece che il suddetto orientamento contrasta non solo con il principio di autonomia privata – rientrando la cessione immobiliare nell’ambito delle condizioni economico-patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio – e con gli articoli 1372 e 1376 del Codice Civile ma anche con le norme che regolano la forma degli atti aventi ad oggetto diritti reali.
Il riferimento è al combinato disposto degli articoli 1350 e 2657 del Codice Civile in forza del quale questa tipologia di atti deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ovvero di atti che possono essere ricevuti od autenticati o da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Alla luce della sopra citata normativa non vi è alcun dubbio che la regolamentazione degli interessi delle parti possa essere regolamentata anche con atti compiuti da pubblici ufficiali diversi dal notaio.
La Prima Sezione rileva il contrasto interpretativo in caso di trasferimento compiuto all’interno del procedimento di separazione o divorzio
La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione, investita della decisione, ha rilevato che la lettera comma 1-bis, dell’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 – ed in particolare il secondo periodo dello stesso – dà adito a contrasti interpretativi con particolare riguardo alle cessioni immobiliari contenute nei provvedimenti adottati all’interno del procedimento di separazione o divorzio.
Se da una parte l’intera disposizione potrebbe ritenersi rispettata solamente nel caso in cui l’atto venga ricevuto o autenticato da un notaio escludendo pertanto l’ammissibilità di siffatte cessioni, dall’altra parte è evidente che solo le prescrizioni contenute nel primo periodo sono dettate a pena di nullità.
Proprio la mancanza, nel secondo periodo, di una tale previsione potrebbe far ritenere ammissibili le cessioni immobiliari compiute con atti del procedimento di separazione o divorzio per le quali siano rispettate, oltre a tutte le norme che disciplinano gli atti traslativi di immobili, anche le prescrizioni contenute nel primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 29, mentre la verifica ipocatastale da parte del notaio potrebbe mancare per essere sostituita da quella di un ausiliario del giudice.
La Prima Sezione sottolinea, inoltre, che l’interpretazione che nega ai coniugi o ex coniugi la possibilità di effettuare con gli atti del procedimento di separazione o divorzio anche un trasferimento immobiliare sarebbe in contrasto con il principio di autonomia privata in quanto tale trasferimento costituisce comunque una modalità di regolamentazione e definizione delle condizioni economico-patrimoniali degli stessi.
A sostegno dell’interpretazione meno rigida della norma viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la legittimità degli atti compiuti in sede di risoluzione consensuale della crisi matrimoniale e nello specifico delle cessioni contenute sia nel verbale di separazione consensuale di cui al terzo comma dell’articolo 711 del Codice di Procedura Civile sia nel verbale di comparizione davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta di cui all’articolo 4, comma 16, legge 1° dicembre 1970 n. 898 nonchè delle cessioni stragiudiziali in cui il trasferimento costituisce l’adempimento di un obbligo assunto in sede giudiziale (Cassazione Civile 5 luglio 2018 n. 17612).
E non solo, anche gli orientamenti della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che estendono ai suddetti trasferimenti le agevolazioni fiscali previste per gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di separazione e divorzio implicitamente ne riconoscono la legittimità.
La Prima Sezione, infine, rileva che ulteriore sostegno a questa tesi proviene anche dall’articolo 5 della legge 12 settembre 2014 n. 132 secondo il quale nel caso in cui l’accordo sottoscritto dalle parti in sede di negoziazione assistita abbia ad oggetto un trasferimento immobiliare è necessaria, ai fini della trascrizione dello stesso, l’autentica delle sottoscrizioni ed individua genericamente nel pubblico ufficiale e non nel solo notaio il soggetto che può eseguire tale autentica.
Sulla base delle motivazioni sopra esposte ed in considerazione del fatto che la questione è di particolare importanza, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza interlocutoria in esame.
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