Applicabilità delle informazioni antimafia alle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività

Come chiarito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6057 del 2 settembre 2019 “le informazioni antimafia si applicano anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a s.c.i.a.”

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Sottoposizione delle attività oggetto di s.c.i.a. alla normativa antimafia

Come ha ribadito la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6057 del 2 settembre 2019 “le informazioni antimafia si applicano anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a s.c.i.a.”.

Lo si desume dalla stessa interpretazione letterale del dettato normativo e per espressa volontà del legislatore antimafia.

L’art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, alla lett. a), che l’autocertificazione, da parte dell’interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67, riguarda anche “attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione .

Pertanto, le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività non sono esenti dai controlli antimafia ed anzi il Comune è tenuto a verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o a revocare la s.c.i.a. in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.

L’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 impone espressamente al Prefetto di emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in ipotesi di s.c.i.a. e/o durante i controlli che concernono le attività ad esse soggette, potendo le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, essere attivate anche nel caso di autocertificazione, previsto dall’art. 89, comma 2, lett. a), anche per la s.c.i.a.

 Comunicazione e informativa antimafia

Viene pertanto confermato quanto già espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n.565 del 9 febbraio 2017 secondo la quale anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a S.c.i.a. soggiaciono alle informative antimafia e non soltanto alla comunicazione.

La comunicazione antimafia è costituita da un’attestazione circa l’assenza di misure di prevenzione penale o condanne per alcuni gravi delitti ed è necessaria per il rilascio di autorizzazioni, licenze o S.c.i.a.

L’informativa antimafia è invece una valutazione del Prefetto sul rischio di infiltrazione mafiosa.

L’efficacia delle informative antimafia a seguito della modifica normativa

La legge n. 136 del 13 agosto 2010, laquale costituisce il “Piano straordinario contro le mafie”, ha introdotto, nell’art. 2 il comma 1, lett. c) che ha allargato le maglie di applicazione dell’informativa al fine di rendere effettiva la lotta alle mafie.

Tale disposizione ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e conferisce immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 1109 del 8 marzo 2017 ha chiarito che l’immediata efficacia delle informative è da intendersi con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa.

L’art. 2  il comma 1, lett. c) della legge n. 136 del 13 agosto 2010 si riferisce, pertanto, a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione senza differenziazioni.

In particolare, non vengono fatte distinzioni tra le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come avviene in altre disposizioni e la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente.

L’efficacia delle informative antimafia chiarita dalla Corte costituzionale

Anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018 ha chiarito l’efficacia delle informative in ordine alla disciplina in esame.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega n. 136 del 2010 ha inteso allargare il campo di applicazione dell’informazione antimafia, stabilendo che la sua “immediata efficacia potesse esplicarsi “con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale ha osservato che con questa disposizione il legislatore delegante, prendendo le mosse dalla situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l’adozione di un’informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi indicati dall’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011.

In particolare l’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, operativamente consente al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale e nelle loro attività svolte all’esterno e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.

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Dott.ssa Laura Facondini

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