Applicabilità del “nuovo” art. 581, co.1-ter c.p.p. a parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato

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La Quinta Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che, nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 581 comma 1-ter c.p.p., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), secondo cui «con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Tale statuizione è stata resa in virtù della ‘complessiva architettura processuale’ delle sopracitate parti, così come disegnata nel combinato disposto dagli artt. 100, commi 1 e 5, c.p.p. e 154, comma 4, c.p.p.

Si consiglia il seguente volume, il quale esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale): Costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 6993 del 15/02/2024

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Indice

1. Il caso: l’inammissibilità dell’appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.

Il Tribunale di Termini Imerese, in qualità di Giudice di secondo grado, dichiarava, con ordinanza, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal difensore di fiducia della parte civile per la mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, così come previsto ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
Il difensore della parte civile proponeva ricorso per cassazione, eccependo il vizio di violazione di legge, evidenziando come la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non potesse riferirsi alla parte civile il cui domicilio, ai sensi dell’art. 100, commi 1 e 5, c.p.p., si intende ope legis eletto presso il difensore per ogni effetto processuale. Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione.

2. Il caso: l’inammissibilità dell’appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.

Il Tribunale di Termini Imerese, in qualità di Giudice di secondo grado, dichiarava, con ordinanza, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal difensore di fiducia della parte civile per la mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, così come previsto ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
Il difensore della parte civile proponeva ricorso per cassazione, eccependo il vizio di violazione di legge, evidenziando come la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non potesse riferirsi alla parte civile il cui domicilio, ai sensi dell’art. 100, commi 1 e 5, c.p.p., si intende ope legis eletto presso il difensore per ogni effetto processuale. Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione.
Si consiglia il seguente volume, il quale esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale):

FORMATO CARTACEO

Costituzione di parte civile dopo la riforma Cartabia

Il presente volume esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale).La trattazione – nella quale sono presenti anche rimandi alla nuova disciplina del Portale deposito atti penali (PDP) – si caratterizza per la semplicità dell’impostazione e la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali, così da agevolare anche i (molti) avvocati civilisti che, sempre più spesso, patrocinano le parti civili nel processo penale.L’attenzione è rivolta agli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento alle criticità dell’istituto, così da evitare gli errori più frequenti nei quali più comunemente si incorre (ad esempio, il deposito tardivo della lista testimoniale, la mancanza della procura speciale, la nomina del sostituto processuale).Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 1/1989. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.

Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2023

3. L’ambito di applicazione dell’art. 581, comma 1-ter c.p.p.

L’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., come supra accennato, impone, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ciò significa anzitutto che, all’omesso deposito, non possa sostituirsi la mera dichiarazione o elezione di domicilio già versata in atti, poiché la disposizione impone, apertis verbis, una nuova dichiarazione o elezione.
In secondo luogo, non può che osservarsi come tale requisito formale sia previsto genericamente per tutte le parti private e, pertanto, anche per la parte civile, per il responsabile civile e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non avendo la norma operato alcun distinguo tra costoro e l’imputato.
Ciò posto in termini interpretativi letterali, appare ictu oculi come la nuova disposizione non sia stata coordinata con il combinato disposto dagli artt. 100, commi 1 e 5, c.p.p. e 154, comma 4, c.p.p., i quali impongono alle parti private diverse dall’imputato una rappresentanza tecnica in senso stretto (non potendo le stesse stare in giudizio personalmente) e il cui domicilio si intende eletto ex lege presso il difensore per ogni effetto processuale. Pertanto, alla luce anche degli intenti di efficienza ostentati dal Legislatore delegato nella relazione illustrativa della riforma, è doveroso chiedersi quale sia la funzione di una norma che imponga alla parte civile, così come alle altre parti private diverse dall’imputato, il deposito di un atto ribadente una elezione di domicilio presso un difensore munito di procura speciale, senza la cui mediazione, peraltro, non potrebbero nemmeno stare in giudizio.
Tale argomentazione pragmatica aveva già indotto la dottrina a ritenere come la disposizione in esame avesse un ambito di applicazione ben più ristretto di quanto apparisse, escludendovi dal novero dei destinatari del suddetto onere la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato, e mantenendovi certamente l’imputato.

4. La risposta “pragmatica” ad opera della Quinta Sezione di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto fondato.
La Quinta Sezione ha chiarito come, ancorché l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. citi le ‘parti private’ e quindi, letteralmente anche la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in virtù di una lettura sistematica della nuova disposizione all’interno della «complessiva architettura processuale che regola lo stare in giudizio della parte civile», non possano che ritenersi esclusi dal novero delle parti private, posto che costoro, a norma dell’art. 100, commi 1 e 5, c.p.p., hanno il proprio domicilio eletto, per ogni effetto processuale, presso il di loro difensore, tanto che presso quest’ultimo deve essere eseguita anche la notificazione prevista dall’art. 154, comma 4, c.p.p.
Infatti, secondo gli Ermellini, la ratio sottesa all’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. sarebbe quella di «ridurre la probabilità di celebrare giudizi di gravame nei confronti di soggetti non effettivamente a conoscenza della data dell’udienza, responsabilizzandole attraverso la richiesta di indicare un indirizzo effettivamente utile, dove ricevere le notificazioni concernenti i giudizi che le riguardano».
Il Collegio giunge a detta conclusione anche in virtù dell’applicazione, nel caso di specie, dei principi del fair trial così come previsti dall’art. 6 CEDU e come interpretati dalla stessa Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito come «l’applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevoli da osservare per proporre un ricorso (e a maggior ragione un’impugnazione di merito in appello) rischia di violare il diritto di accesso alla giustizia, compromettendolo nella sua essenza, quando l’interpretazione eccessivamente formalistica della legge ordinaria impedisce di fatto l’esame nel merito del ricorso proposto dall’interessato».
In conclusione, può dirsi che il Supremo Consesso abbia optato per una interpretazione sistematica, in luogo di una letterale, percorrendo una via già battuta dalla dottrina in occasione delle prime letture alla riforma Cartabia, offrendo agli operatori del diritto una risposta senza dubbio pragmatica, assolutamente in linea con la visione europea dei principi del fair trial, che impongono di assegnare un ruolo sempre più centrale al diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.

Avv. Mariachiara Regazzoni

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