Apprendistato, le novità previste nella conversione del decreto istruzione

Redazione 14/11/13

Lilla Laperuta

La Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 104/2013, noto come decreto Istruzione) contempla fra le finalità quella di promuovere l’alternanza tra scuola e lavoro, le attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio.

In particolare, l’articolo 8-bis, inserito in fase di conversione, prevede percorsi di orientamento e piani di intervento di tre anni per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici per:

a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali;

b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS.

È poi previsto che questi ultimi possano stipulare convenzioni con le imprese per la realizzazione di contratti di apprendistato di alta formazione. Un decreto interministeriale definirà il programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il decreto definisce altresì la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

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