Approvato il Codice Rosso: ora è legge

Redazione 24/07/19
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Il Senato con 197 sì e 47 astenuti ha approvato il disegno di legge di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il quale diventerà effettivo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Cosa prevede?

Lo svolgimento delle indagini saranno più rapide; per quel che riguarda i reati commessi in contesti familiari o nell’ambito di rapporti di convivenza, le pene saranno più severe; è altresì sancita l’introduzione di alcune nuove fattispecie di reato come ad esempio il revenge porn, sfregi al viso e matrimoni forzati, con aumenti di pena per i reati di violenza sessuale e stalking.

La polizia giudiziaria sarà incaricata di comunicare al pm le notizie di reato relative a maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate compiute all’interno del nucleo familiare o tra conviventi; la vittima dovrà essere ascoltata nel termine massimo tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Nel caso venga accertata la violenza, il responsabile potrà essere condannato ad una pensa detentiva dai tre ai sette anni; la pena potrà essere aumentata fino alla metà se la violenza è avvenuta davanti ad un minore, ad un disabile o ad una donna incinta, o se l’aggressione è armata.

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La nuova procedibilità a querela

Il commento sistematico, articolo per articolo, del decreto legislativo n. 36/2018 con cui è stato ampliato il novero dei reati, previsti dal c.p., procedibili a querela di parte in questa nuova Opera che, partendo dall’analisi dei tratti essenziali dell’istituto, continua con l’approfondimento delle ricadute di carattere sostanziale e procedurale che si sono venute a determinare, anche attraverso utilissime tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina.  Completo di formule che esemplificano la novità normativa sotto un profilo prettamente pratico, il testo fornisce altresì una breve disamina dei lavori svolti dalle Camere, al fine di far comprendere al meglio la ratio e la portata innovativa della riforma in commento.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.

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Oltre alla introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. revenge porn), il disegno di legge prevede anche l’introduzione del nuovo delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.):

Art. 583-quinquies c.p. – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Tra le altre modifiche (per le quali si rinvia al testo sotto allegato), si segnala quella dell’art. 362 c.p.p. (assunzione di informazioni) al quale viene aggiunto il comma 1-ter secondo cui «quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».

Lo scorso 8 aprile, il disegno di legge è stato trasmesso al Senato, dove ha assunto la numerazione 1200 e il titolo “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” .

Crescono le pene

Aumentano le pene per chi commette stalking o violenza sessuale. Nel primo caso la pena detentiva passa dai 6 mesi-5 anni al minimo di un anno e massimo di 6 anni e 6 mesi, mentre nel secondo, le pene passano a 6-12 anni, quando la reclusione minima è di 5 anni e quella massima di 10. Inoltre, nel caso di atti sessuali con minori di 14 anni ai quali è stato consegnato o anche solo promesso, denaro o altra utilità, la violenza diventa aggravata.

Viene introdotta una nuova fattispecie di reato per chi provoca la deformazione dell’aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso. La pena è la reclusione da otto a quattordici anni, mentre, se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l’ergastolo. Inoltre, per chi viene condannato, è prevista l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno, ed in più sarà più difficile ottenere benefici come l’assegnazione di lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione.

Rischia da uno a sei anni di carcere e la multa fino da 5 a 15 mila euro, chi commette il reato di revenge porn, ovvero chiunque diffonda, consegni, ceda, invii o pubblichi foto o video a contenuto sessuale di una persona senza il consenso della stessa, per vendicarsi dell’ex, dopo la fine della relazione. Prevista la medesima pena per chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aumentata se il reato è commesso dal partner o da un ex o se il reato è compiuto mediante strumenti informatici e telematici.

E’ punito con una pena da uno a cinque anni chi induce un altro a contrarre matrimonio usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per motivi religiosi. Se l’autore del fatto coinvolge un minorenne la pena aumenta a 2-6 anni ed è aggravata della metà se danneggia un minore di 14 anni.

Nel caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, prevenzione, e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

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