Appunti sul contratto d’agenzia

Redazione 19/12/01
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inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2001
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Dott. MARCO QUADRELLI
Lawquadrelli@hotmail.com
Ai sensi dell’art. 1742 c.c. il “contratto di agenzia” è un rapporto giuridico in virtù del quale l’agente, per effetto di un incarico stabilmente assunto, si impegna a promuovere, verso un corrispettivo, la conclusione di affari tra il preponente ed i terzi nell’ambito di una determinata zona.
Gli elementi distintivi che caratterizzano il contratto di agenzia, sono quindi:
l’agente è un lavoratore autonomo (Cass. 813/1998);
l’attività promozionale di contratti per conto ed in rappresentanza del preponente correlata alla vendita effettuata dall’agente (Cass. 2382/1987, 3575/1975);
l’indipendenza dell’esercizio professionale dell’agente, rispetto all’attività del preponente (Cass. 35/1984, 6770/1982, 3575/ 1975);
l’assunzione, a carico dell’agente, dei costi e dei rischi di un’attivi tà economica organizzata ed autonoma (Cass. 35/1984, 6770/ 1982, 3575/1975);
vincolo col preponente di stabile collaborazione (Cass. 35/1984, 6770/1982, 3575/1975);
la provvigione, in relazione ai soli aspetti commerciali (Cass. 3575/1975);
vincolo/diritto di esclusiva.

Quello che, nel caso de qua, interessa, è il diritto di esclusiva (art. 1743 c.c.), per cui l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Come, peraltro, evidenziato nel contratto di cessione d’azienda.
Ove l’agente sia al servizio nella stessa zona, per una ditta concorrente si ha una “lesione del diritto d’esclusiva”, donde per cui l’agente è tenuto al risarcimento del danno contrattuale (Cass. 5591/1993).
Sull’agente, infatti, grava l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., che per la sua qualità di ausiliario dell’impresa, configura la responsabilità anche per “concorrenza sleale” (Trib. Firenze 31.01.1962).
Qualora l’agente violi l’esclusiva, facendosi egli stesso “imprenditore” in concorrenza con il preponente, risponderà ex art. 1218 c.c. per violazione dell’art. 1743 c.c. ed, eventualmente, anche ex art. 2598 c.c., quando si av-valga di notizie inerenti alla produzione, alla clientela od ad altre circostanze di cui sia venuto a conoscenza per mezzo del rapporto di agenzia.
Per cui si deve, anche, dedurre che il Panzolato abbia violato il disposto di cui al l’art. 1746 c.c. (obblighi dell’agente), non fornendo alla DPS “…le informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affa-ri…”.
L’illecito in esame ha assunto il carattere di “permanenza” in relazione agli effetti dannosi.

Se l’agente ha trattenuto somme del preponente, non ha pagato le bollette telefoniche relative al cellulare, allora si configura, per ciò, il reato di appropriazione indebita (art.649 c.p. – reclusione sino a tre anni – multa sino a L. 2.000.000), che accompagna l’obbligo di rendiconto di cui all’art. 1744 c.c. ed alla sua concreta violazione.

E’ palese, quindi, che il preponente può risolvere, anche senza preavviso e, soprattutto, senza il pagamento dell’indennità sostitutiva, ex art. 1750 c.c., ove il recesso del preponente risulti giustificato da un inadempimento di rilevante importanza dell’agente o, comunque da un comportamento tale da rimuovere il presupposto fiduciario del rapporto, impedendone la prosecu-zione anche temporanea, secondo i principi della “giusta causa” ex art. 2119 c.c. (Cass. 03.03.1979 n.1350 e Cass. 18.03.1993 n.3221), oltreché ricaden-te nell’ipotesi dell’art. 1453 c.c., ovvero di “inadempimento contrattuale”.
Sempre in tema di “giusta causa”, si deve aggiungere la posizione dell’art. 1751 c.2 (novellato dal D.Lgs. 10.09.1991 n.303). Non è, infatti, più dovu-ta dal preponente all’agente la “indennità di risoluzione del rapporto”, allor-ché lo stesso preponente receda dal contratto “per un’inadempienza imputabi
le all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”: è evidente il parallelismo con la formula adottata dall’art. 2119 c.1 c.c..
Questo si verifica nei seguenti casi:
a) qualora l’agente non abbia espletato personalmente l’attività promozionale (Pret. Torino 02.06.1987):
b) qualora vi sia, da parte dell’agente, il mancato versamento di somme in-
cassate per conto del preponente (Pret. Torino 18.09.1987);
c) qualora, nonostante la vigenza del periodo di preavviso ed il correlativo
divieto di visitare nuovi clienti, l’agente lo abbia fatto (Trib. Milano 30.10.1992 e Trib. Firenze 18.11.1987);
d) qualora vi sia stato il tentativo, da parte dell’agente, di portare alla concor
renza la rete di vendita del preponente, costituendo, altresì, un comportamento potenzialmente diretto allo sviamento della clientela (Pret. Torino 05.12.1991).

Il recesso senza preavviso dell’agente dal contratto di agenzia, è legittimo. Tale fatto, però, esonera il preponente dal rispetto del preavviso, solo quando risulti dimostrato che il comportamento addebitato alla controparte sia tale da minare il presupposto fiduciario del rapporto, precludendone la prosecuzione anche provvisoria ex art. 2119 c.c. (Cass. 23.04.1991 n. 4381) [come è avvenuto nel caso de qua].
Donde, la parte che illegittimamente receda dal contratto per scorrettezza, risponde per responsabilità dei danni arrecati dalla sua stessa condotta.
Dott. Marco Quadrelli

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