di Gentilini Gabriele
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Ci vogliamo in questa sede soffermare sul sistema di programmazione dei Lavori pubblici che secondo quanto disposto dall’art. 14 della legge quadro n. 109/’94 e successive modificazioni viene individuato nel programma triennale e nei suoi aggiornamenti annuali.
E’ rilevante sottolineare come in tale materia sussista uno stretto legame tra programmazione dei lavori pubblici e programmazione finanziaria.
In questa materia è, altresì, di rilievo la normativa contenuta nel regolamento di attuazione DPR 554/99 e nel DM Ministro dei Lavori Pubblici del 21.06.00 che ha definito gli schemi tipo del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori.
L’art. 14, co. 9, Legge 109/’94 dispone che l’elenco annuale deve essere approvato insieme al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante.
Inoltre il predetto regolamento dispone che il programma triennale dei lavori pubblici deve essere deliberato contestualmente al bilancio preventivo ed al bilancio pluriennale ed è, a questi documenti, allegato insieme all’elenco dei lavori da iniziare nell’anno.
Infine il predetto DM dispone all’art. 2, 3 co., che il programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali e l’elenco annuale dei lavori deliberati unitamente al bilancio di previsione formano parte integrante di essi.
Per quanto riguarda il progetto preliminare, la competenza della sua approvazione spetta alla giunta comunale.
Il consiglio comunale, per parte sua, è l’organo competente ad approvare, il programma delle opere pubbliche triennali, nonché l’elenco annuale delle opere pubbliche nel quale possono essere immesse solo quelle opere alla cui base vi è una progettazione preliminare.
Da questi sintetici principi si desume che il progetto preliminare è una condizione essenziale per la approvazione del programma delle opere pubbliche.
A questo punto si vuole soffermare l’attenzione sulle fasi progettuali successive alla fase preliminare.
Su questo dato ci sembra di poter concordare con quanto sostenuto da autorevole dottrina in materia.
In particolare ci interessa la fase della progettazione esecutiva.
Pertanto come sopra detto concordemente a parte della dottrina, si ritiene che, anche alla luce della recente normativa sugli enti locali, i dirigenti siano preposti all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera.
Per questo ragionamento è comunque necessario rifarsi ai contenuti del progetto definitivo, conseguente al preliminare.
E’ utile precisare, come già accennato, che il progetto preliminare è una parte sostanziale del programma triennale delle opere pubbliche. Tale fase della progettazione iniziale viene approvata dalla giunta comunale la quale definisce in tal modo gli indirizzi politico amministrativi inerenti le opere pubbliche.
Successivamente, attraverso il progetto definitivo, si procede a quantificare il budget necessario per la realizzazione dei lavori.
Anche il progetto definitivo è un atto che viene approvato dalla giunta comunale la quale, nel caso che provveda in questa fase a definire il progetto in maniera dettagliata e completa, con indicazione dei termini del procedimento e delle risorse, il dirigente potrà in seguito procedere ad approvare il progetto esecutivo.
Pertanto, ci sembra che la progettazione esecutiva possa essere approvata dal dirigente solo nel caso che il progetto definitivo sia esaustivo in merito appunto alle operazioni tecniche ed ai risvolti economici.
In caso contrario la giunta comunale dovrà provvedere ad approvare anche l’esecutivo.
Ci sembra utile precisare che con il progetto preliminare si definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da espletare. Si conferisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da eseguire. Si tratta in definitiva di una relazione in merito alle ragioni della scelta della soluzione indicata tenendo conto delle varie ed eventuali soluzioni potenziali.
Tutto ciò rileva anche in relazione, ovviamente, all’impatto ambientale, alla fattibilità tecnico-amministrativa.
Il progetto definitivo passa decisamente ad individuare quelli che sono i lavori da realizzare con il rispetto di tutto quello che era stato evidenziato in sede preliminare. Il definitivo contiene in sé tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni ed approvazioni.
Successivamente il progetto esecutivo, conforme al definitivo, determina in dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere redatto in modo tale che ogni elemento sia bene identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Pertanto tenuto conto del carattere puramente tecnico riservato al progetto esecutivo si ritiene che la sua approvazione possa essere attribuita al dirigente. Tale opinione è sorretta dal fatto che con i precedenti atti di progettazione ed in particolare con il definitivo si sia conferito il massimo dettaglio nella descrizione di tutti i requisiti necessari all’identificazione dell’opera da realizzare.
Nel caso inverso in cui il definitivo non sia abbastanza preciso in modo esauriente, sarà la giunta comunale, quale organo di governo dell’ente, ad approvare il progetto esecutivo.
Pertanto si ritiene che il dirigente sia in grado di approvare il progetto esecutivo a patto che con il progetto definitivo si sia data esaustività alla sistematica dello svolgimento dei lavori pubblici da eseguire.
In caso contrario si ribadisce che è la giunta ad approvare il progetto esecutivo, eventualmente anche contestualmente al definitivo.
Il principio sopra riportato è sicuramente una delle conseguenze particolare di quel più generale principio ispirato alla separazione tra gestione politica e gestione amministrativa di cui la prima compete agli organi di governo, capaci di dare gli indirizzi politico amministrativi e quindi i programmi ed obiettivi che in seguito i dirigenti hanno il compito di tradurre concretamente in attività tecnico-amministrativa.
Gentilini Gabriele
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