Arbitrato internazionale -Risoluzione e composizione controversie

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L’arbitrato internazionale detto anche arbitrato commerciale internazionale è un metodo di risoluzione/composizione extragiudiziale delle controversie, intercorse tra soggetti di diritto di diversi Stati.
Deferisce la decisione ad arbitri (anche in collegio, come corti arbitrali) scelti dalle parti. L’arbitrato, che sia nazionale o internazionale, è una delle quattro principali ADR (Alternative dispute resolution, vale a dire “Risoluzione alternativa delle dispute”), un modo per risolvere una controversia senza passare per il Tribunale.
Un esempio concreto di arbitrato commerciale internazionale è l’arbitrato offerto dalla Camera di commercio internazionale (ICC), normato dalle Arbitration Rules.

Volume per l’approfondimento: Compendio di Diritto internazionale privato

Indice

1. Tipologie e differenze


L’arbitrato denazionalizzato è una particolare ipotesi di arbitrato internazionale caratterizzata in primo luogo dalla completa autonomia delle parti e, in secondo luogo, dall’essere completamente svincolata da qualsiasi ordinamento statale.
Svolge la sua attività come ordinamento separato, in virtù di un trattato stipulato tra gli Stati ai quali appartiene la categoria di persone o di affari che si varranno di quel metodo di composizione delle controversie.
L’arbitrato internazionale non deve essere confuso con l’arbitrato estero, disciplinato dalla Convenzione di New York del 1958, che regola il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali resi in uno Stato, in Paesi diversi.

2. In Italia


L’arbitrato internazionale era direttamente disciplinato dal nostro ordinamento al Titolo VI del codice di procedura civile (artt. 832 – 840 c.p.c.).
Attualmente dopo l’avvento del dlgs 40/2006 l’intera disciplina dell’arbitrato è stata riformata.
Il Legislatore ha adottato uno schema di regolamentazione incentrato sulla “tendenziale” equiparazione dell’arbitrato interno all’arbitrato internazionale.
Questa forma di equiparazione, disapprovata dalla dottrina internazionale, non è riuscita a sortire l’effetto voluto, perchè la permanente applicabilità all’arbitrato internazionale della Convenzione di Ginevra del 1961 crea, irrimediabilmente, una disciplina differenziata per l’arbitrato commerciale internazionale.
Va sempre ricordato che l’arbitrato internazionale ha la caratteristica di essere un arbitrato rituale, disciplinato dalla normativa domestica, con un particolare carattere di internazionalità inerente o alle qualità delle parti o all’oggetto della controversia.
La ratio di una regolamentazione differente per l’arbitrato internazionale rispetto all’arbitrato domestico (o rituale interno) è insita nelle controversie che lo stesso è demandato a risolvere, vale a dire, controversie di commercio internazionale.
L’arbitrato è internazionale quando una delle parti ha la propria sede (se persona giuridica) o la propria residenza (se persona fisica) in uno stato estero (art. 830 comma 3 c.p.c.).
Le differenze tra la Convenzione arbitrale per arbitrato interno e internazionale sono diverse.
In primo luogo la distinzione tra compromesso e clausola compromissoria è internazionalmente desueta.
Si è soliti infatti utilizzare il termine arbitration agreement per identificare la convenzione arbitrale.
Almeno per l’ordinamento domestico, non è possibile sopprimere la dicotomia tra clausola compromissoria e compromesso.


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3. Nel mondo


E’ stato sostenuto che utilizzando il livello internazionale per fare retrocedere i compromessi sociali del dopoguerra nel Nord e per creare un clima favorevole agli investimenti nel Sud e dell’Est, l’arbitrato organizza la globalizzazione del capitale a condizioni favorevoli per il centro delle classi dominanti. 

4. Arbitration Rules e Mediation Rules; DOCDEX rules (Camera di commercio internazionale, ICC)


4.1 Arbitration Rules e Mediation Rules (ICC)
La Camera di commercio internazionale (ICC) ha delle regole standard sulle quali si basano la mediazione e arbitraggio dette Mediation Rules e Arbitration Rules alle quali si aggiungono le DOCDEX rules.
Chi conosce questi standard, anche se non lavora direttamente nel campo, può offrire una consulenza in merito.
L’arbitrato di ICC è offerto da uno o più arbitri indipendenti e l’enforcement, siccome sono decisioni vincolanti, sono possibili grazie alle leggi domestiche sull’arbitrato e ai trattati internazionali in materia come la Convenzione di New York del 1958.
La mediazione permette di raggiungere una decisione non vincolante attraverso un facilitatore. Entrambe sono normate da delle rules/norme, che formano una cornice istituzionale che mira alla standardizzazione, all’efficienza e anche alla trasparenza della procedura e alla fairness (equità/imparzialità della procedura).
L’arbitrato sotto la ICC viene amministrato dalla International Court of Arbitration (Corte Internazionale di Arbitrato, fondata nel 1923 e indipendente da ICC) e la mediazione sotto la ICC viene amministrata dall’International Centre for ADR (Centro Internazionale per le ADR). Entrambe le istituzioni hanno l’inglese e francese come lingue ufficiali/di lavoro, ma possono offrire servizi in arabo, cinese, tedesco, italiano, portoghese, russo e spagnolo.
Ognuna delle due istituzioni e procedure ha le proprie norme/rules, che sono adatte ad essere adottate e usate in qualunque parte del mondo.
 
4.2 Arbitration Rules
Le Arbitration Rules (ICC) sono in vigore dal 2012 e sono state emendate nel 2017, nel sito web ICC, sono liberamente consultabili le Rules aggiornate al gennaio 2021.
Sono composte da articoli suddivisi in sottosezioni numerate e raggruppati per topic.
Le Rules sono in inglese e sono tradotte in francese, cinese e russo (ma la versione del 2017 è disponibile in parecchie altre lingue).
Quello che viene normato si intuisce dai topic di raggruppamento e dai titoli.
I procedimenti di arbitrato sono effettuati dalla International Court of Arbitration (Corte Internazionale di Arbitrato), un’istituzione arbitrale istituita da ICC ma indipendente dalla stessa.
Esclusivamente la Corte può utilizzare le
Il membro più alto della Corte è il Presidente, affiancato da alcuni Vice-presidenti che ne fanno le veci e dal Segretariato della Corte (Secretariat of the Court) con a capo il Segretario Generale (Secretary General) e il Vice-segretario Generale (Deputy Secretary General).
La Corte può delegare alcune scelte a dei Comitati (Committees) appositi, scelte notificate alla Corte stessa nella prima sessione utile (i comitati hanno un presidente e altri uno o due membri).
La causa di arbitrato viene lanciata in contesto di una controversia in cui una o più parti ricercano una decisione imposta da una terza parte indipendente, senza che le parti possano negoziare: manca il controllo del processo di decision making, ma il rischio che la negoziazione o mediazione sia infruttuosa è esorcizzato.
La decisione presa dall’arbitro (o più di uno) è vincolante per entrambe le parti ed è presa senza passare per il processo in tribunale, siccome è una ADR.
Il reclamante, che può essere più di uno, è colui che invia la richiesta compilata alla ICC ed è detto claimant, l’accusato è il respondent.
Ogni comunicazione scritta della Corte o Tribunale Arbitrale, salvo diversa indicazione, si invia a ogni parte (o a ogni suo rappresentante), all’arbitro (o ogni arbitro) e al Segretariato.
Ogni notifica dal Tribunale Arbitrale va inviata al Segretariato.
Per iniziare il procedimento, il reclamante/claimant invia la richiesta di arbitrato (request for arbitration) al Segretariato attraverso la e mail apposita.
Nella richiesta, si indicano i nomi e dati dei reclamanti e degli accusati, dei loro eventuali rappresentanti, la descrizione della controversia, l’ammontare della cifra collegata alla controversia (il valore della merce nel contratto di compravendita), gli accordi sottostanti alla controversia (il contratto di compravendita, che include una sezione nella quale le parti optano per l’’arbitrato), il luogo di arbitrato e la lingua (si possono già scegliere nel contratto).
L’invio della richiesta sancisce, anche in modo implicito, che i reclamanti adottano e seguono le Arbitration Rules e che accettano che l’arbitrato dovrà essere svolto dalla Corte.
Una volta ricevuta, il Segretariato dà la notifica, dopodiché, il reclamante (o le varie parti) deve pagare la tassa (filing fee) e spedire le copie della richiesta a ogni parte coinvolta, all’arbitro e al Segretariato.
Se questo non avviene entro un tempo limite, il procedimento viene interrotto.
Entro 30 giorni (o, se concesso dal Segretariato, di più), l’accusato/i devono inviare una risposta (answer) al Segretariato e a ogni arbitro nel quale inserisce i suoi dati, un commento sulla controversia, la sua risposta e le sue preferenze sull’arbitrato (luogo, lingua… che sono già pattuiti nel contratto sottostante)il Segretariato la rigira a tutti i reclamanti.
Nella risposta, si può anche inserire una contro – accusa (counterclaim) con prove e giustificazioni e una stima della cifra di denaro legata a essa. Il reclamante, entro 30 giorni dalla notifica del Segretariato (o più tempo, se è concesso), può inviare una risposta alla controaccusa.
Se l’accusato non invia la risposta, il procedimento comunque non si interrompe.
Se una parte rifiuta di prendere parte all’arbitrato, anche in questo caso non si interrompe (a meno che le parti accantonano la procedura).
In caso di più contratti sottostanti (più contratti di compravendita con la stessa decisione pattuita in merito di ADR), si effettua un solo procedimento di arbitrato: semplicemente, nella richiesta sono menzionati tutti i contratti.
All’articolo 12, si ribadisce come l’arbitro debba essere imparziale dall’inizio alla fine e indipendente dalle parti coinvolte nell’arbitrato (parties involved in the arbitration).
L’arbitro viene nominato dalle parti coinvolte e confermato dalla Corte entro 30 giorni dall’invio della richiesta, altrimenti viene direttamente nominato dalla Corte.
Deve poi firmare uno statement nel qaule dichiara di accettare l’incarico e di essere indipendente e imparziale. Un arbitrato può essere svolto da un solo arbitro (sole arbitrator) o da tre arbitri (three arbitrators.
Il caso, di default il terzo arbitro agisce come presidente del tribunale arbitrale e viene nominato dalla Corte).
Il numero viene pattuito dalle parti e, se non pattuito, viene scelto di default un solo arbitro salvo in casi eccezionali.
Le parti coinvolte (o anche solo una) possono rifiutare l’arbitro previa giustificazione inviata al Segretariato entro 30 giorni dalla nomina.
Se la giustificazione viene accettata, vale a dire, viene ritenuta ammissibile, se ne sceglie un altro (replacement of arbitrator).
Se la Corte è nell’impossibilità di scegliere un arbitro, dichiara chiuso il procedimento.
Un arbitro si sostituisce anche se invia le proprie dimissioni alla Corte (ma le può anche respingere) o muore nel mentre.
Dopodiché, l’arbitro (o il tribunale riunito nel luogo indicato dalle parti o dalla Corte) scrive i Terms of Reference (una sorta di programma) successivamente firmati dalla Corte, imposta in una conferenza apposita (Case Management Conference) la tabella di marcia in modo ragionevole in base a quanto il caso è complesso (procedural timetable), valuta il caso e emette la sua sentenza, che è vincolante tra le parti pure se non equivale a una sentenza di tribunale; la lingua usata è quella scelta dalle parti o dalla Corte.
La decisione viene presa anche tenendo conto delle provisioni del contratto/i sottostante/i in modo equo (ex aequo et bono) o, in alternativa, ricomponendo le parti (agisce cioè da amiable compositeur) se le parti optano per quest’altro modo di esercitare i poteri. Se l’arbitro non è uno, la decisione passa per maggioranza.
Se manca, viene presa autonomamente dal presidente.
A questo punto, la procedura è dichiarata chiusa.
La decisione (draft award) viene inviata alla Corte, che la approva dopo lo scrutinio (diventa “award”) e la notifica tramite il Segretariato alle parti.
Le parti possono richiedere più copie della decisione/award, ma esclusivamente le parti le possono richiedere.
Il Segretariato conserva una copia originale dell’award.
In alternativa, se le parti raggiungono un accordo durante un arbitrato, possono notificarlo all’arbitro e renderlo decisione finale dell’arbitrato se quest’ultimo è d’accordo.
L’arbitrato può anche avvenire in videoconferenza, in un canale ad hoc.
Durante il procedimento, una parte può essere ascoltata (hearing) se lo richiede o se è il tribunale arbitrale a richiederlo.
In alternativa alla parte coinvolta, può partecipare il suo rappresentante.
Può anche partecipare un adviser (consiglieri).
Il risultato dell’arbitrato, su volontà delle parti, resta secretato, quello che si conosce è l’esistenza della procedura di arbitrato.
Salvo concessioni da parte della Corte in casi eccezionali, il Tribunale Arbitrale ha al massimo sei mesi a partire dalla firma dei Terms of Reference per prendere la decisione.
Dove si richiede un arbitrato in una situazione di emergenza, una causa affidata all’arbitro di emergenza (Emergency Arbitrator), esiste una trafila a sé.
Nelle Rules, vengono anche illustrati i costi.
Le spese, salvo diversa decisione della Corte o salvo inconvenienti legali, vanno pagate in dollari statunitensi.
Scegliere tre arbitri anziché uno fa aumentare il costo.
Le spese di un comune processo in Tribunale possono essere molto più alte anche se la parte è vincitrice.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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