Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita: le diversità nel mondo ADR

Nadia Bordoni 10/01/19
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Arbitrato, negoziazione, mediazione: parole non sempre e non solo nuove ma che si sono affacciate negli ultimi anni nel nostro panorama giuridico con più forza dando la possibilità al cittadino ad abituarsi a delle nuove soluzione per risolvere le controversie.

Quest’ultime allo stesso tempo, proprio perché ancora non utilizzate nel lessico quotidiano, spesso rischiano di essere confuse l’una con le altre: nelle prossime righe proveremo a fare una distinzione in modo da provare a renderle più famigliari.

Arbitrato

Ha diverse caratteristiche – come si evince nel nostro codice di procedura civile Libro IV Titolo VIII e dalla riforma D.Lgs. 40/2006 – la prima che possiamo considerare sta nel fatto che il “giudizio” della controversia venga affidato ad un soggetto terzo diverso dal Giudice per così dire classico e che questo medesimo giudizio abbia comunque un valore vincolante tra le parti.
Altra peculiarità sono i tempi della procedura indicati in 60-120 gg. ben lungi dall’essere quelli della procedura ordinaria.

Non ultima singolarità è che si presenti in due diverse tipologie: rituale ed irrituale.
La prima viene disciplinata dall’art. 806(1)ss. c.p.c.. Come accennato le parti affidano l’incarico ad un soggetto terzo unico che prende il nome di arbitro o a più soggetti terzi definito collegio arbitrale. Gli arbitri devono essere sempre nominati in numero dispari in modo da poter evitare problemi di maggioranza nel momento della decisione.
Per dare inizio alla procedura si presenterà una domanda di arbitrato presso una Camera Arbitrale (scelta nel luogo dove sia stata stipulatala convenzione di arbitrato) dove verrà individuato l’oggetto da trattare.

Al termine della procedura l’arbitro o il collegio arbitrale emetterà la decisione definito con il nome di lodo equiparato ad una sentenza: vincolante tra le parti, diventa esecutivo tramite il relativo deposito presso la cancelleria del Tribunale di riferimento creando la possibilità d’iniziare le relative azioni per farlo valere.
La seconda viene introdotta con il D.Lgs. 40/2006 con l’art. ex novo 808 ter. c.p.c.: la procedura non muta rispetto alla prima. La differenza sostanziale sta nella reale volontà delle parti: da una parte saranno vincolate tramite l’espressione del lodo e i rispettivi ulteriore azioni con glie effetti sopra indicati dall’altra tutto questo viene omesso.
Accanto a queste non si possono non menzionare altre forme di arbitrato di origine puramente legislativa: per le controversie di lavoro, commerciale, in materia bancaria e finanziaria, in materia sportiva.

Mediazione

Il legislatore con il D.L. 4 marzo 2010/28 ha attuato l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciale.
Un completo capovolgimento di pensiero, di prospettiva che ancor oggi nonostante l’obbligatorietà è difficile da percepire: più considerata come un mero fastidio da affrontare come condizione di procedibilità per procedere in giudizio per le materie in cui vige l’obbligatorietà che come una nuova opportunità. L’utente per poter accedere alla procedura di mediazione vera e propria dovrà seguire alcuni passaggi ben delineati che spaziano dalla scelta dell’Organismo.

La differenza che subito può risaltare all’utente è il fatto che anche qui, come nell’arbitrato con la Camera Arbitrale, l’inizio della procedura avverrà con la presentazione dell’istanza presso un Organismo di Mediazione scelto per competenza territoriale.
Le parti avranno un mediatore che li accompagnerà, ascoltando i rispettivi bisogni, a trovare la miglior soluzione per entrambi senza che rinuncino a qualcosa non cadendo così nel compromesso.
Il tempo massimo in cui si deve svolgere è di tre mesi, nel caso in cui si dovesse prolungare tale tempo la procedura sarà “irrituale” andando a perdere le agevolazioni fiscali.
Al termine della procedura l’accordo avrà come nel caso già indicato sopra tutti gli effetti di titolo esecutivo.

(continua a leggere…)

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Nadia Bordoni

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