Con tre provvedimenti di dicembre 2008, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema della tutela della privacy dei cittadini, messa a repentaglio dagli ormai diffusi motori di ricerca, nel tentativo di preservare comunque l’integrità storica e la piena fruibilità degli archivi dei giornali on-line (Newsletter del Garante n. 321 del 3 aprile 2009 in www.garanteprivacy.it).
Il Garante della privacy ha individuato alcune modalità tecniche che gli editori sono tenuti ad adottare per evitare che i motori di ricerca estraggano in automatico dagli archivi dei giornali tutti i dati personali che vi sono contenuti, anche quelli non più attuali o incompleti che possano ledere la riservatezza delle persone.
Nei mesi di luglio e agosto 2008 venivano presentati all’Autorità tre ricorsi nei confronti di una nota società editrice, che ha recentemente reso fruibile ai più comuni motori di ricerca parte dell’archivio storico del proprio quotidiano. I ricorrenti lamentavano il fatto che, digitando il proprio nome su di un comune motore di ricerca, ottenevano come risultato notizie pubblicate anche quindici anni prima. In un caso, il ricorrente era stato completamente assolto dai reati citati nell’articolo, ma ciò non emergeva dai risultati della ricerca. In altri casi, gli interessati, pur avendo negli anni cambiato vita e avviato una diversa attività professionale, continuavano ad essere associati a vicende ormai lontane.
I ricorrenti si appellavano quindi al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di tutelare il diritto all’oblio e valori inviolabili quali la riservatezza e l’identità personale.
Nelle pronunce in esame, il Garante si è posto, tuttavia, la questione di salvaguardare anche altri beni della nostra società e, in particolare, la libertà di ricerca, di cronaca e di critica storica.
La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede, infatti, specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità. Quest’ultimi possono ritenersi leciti, anche se svolti senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici,provvedimento Garante privacy n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80).
In applicazione della disciplina richiamata, il Garante non ha, pertanto, ritenuto illecita la riproposizione on-line sul sito Internet dell’editore di articoli che rappresentavano parti integranti dell’archivio storico del quotidiano medesimo, che facevano riferimento a notizie relative a “fatti veri e di interesse pubblico”, sia con riguardo al tempo della loro pubblicazione, sia per chi attualmente opera una ricerca relativa alle vicende in questione, anche giudiziarie.
Per tali ragioni, il Garante ha ritenuto di dover dichiarare infondata, nei casi di specie, la richiesta dei ricorrenti volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che li riguardavano contenuti negli articoli esaminati.
Ciò nonostante, con i provvedimenti in esame, il Garante ha adottato alcune misure volte a tutelare l’aspirazione dei ricorrenti affinché le notizie oggetto degli articoli pubblicati più di dieci anni fa non restino associate perennemente ai propri nominativi, per mezzo delle “scansioni” operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell’editore resistente.
Tali esigenze appaiono, secondo il Garante, meritevoli di specifica tutela, tenuto anche conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet, che “può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca può avvenire per le finalità più diverse e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio”.
Il lungo lasso di tempo trascorso dalle vicende oggetto degli articoli cui si riferiscono i ricorrenti e una perenne associazione ai ricorrenti delle stesse comporterebbe, infatti, “un sacrificio sproporzionato dei loro diritti” (cfr. art. 2, comma 1, del Codice).
Il Garante ha conseguentemente indicato, quale misura a tutela dei diritti degli interessati, che le pagine web che contengono i dati personali dei ricorrenti oggetto del ricorso siano tecnicamente sottratte, all’atto della ricerca del nominativo dei ricorrenti, alla diretta individuabilità tramite i più diffusi motori di ricerca esterni, pur restando inalterate nel contesto dell’archivio consultabile telematicamente accedendo all’indirizzo web dell’editore resistente (in modo che le stesse possano essere rinvenute da coloro che le cerchino direttamente nell’archivio del giornale mediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vaga conoscenza).
Tale misura è stata imposta alla società editrice, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
In materia di archivi giornalistici on line, il Garante ha, invece, rigettato un altro ricorso presentato da una cittadina che chiedeva di bloccare la diffusione on-line di informazioni che la riguardavano per fatti avvenuti nel 2001. In questo caso, l’Autorità ha considerato prevalente la rilevanza sociale del reato contestato oltre che il più breve lasso temporale trascorso dalla vicenda e dai successivi sviluppi giudiziari, e ha ritenuto ancora opportuno che non vi fossero ostacoli a un’ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione.
E’ interessante notare che nei provvedimenti analizzati il Garante per la protezione dei dati personali si è riservato, infine, di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell’ambito del quale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allo stesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative degli editori, gestori di motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate le molteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vasti archivi contenenti dati personali, seppur lecita e di indiscusso interesse e valore, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i loro diritti.
Valeria Falcone
Allegati i provvedimenti:
Garante Per La Protezione Dei Dati Personali Decisioni su ricorsi – 12 febbraio 2009 – Bollettino del n. 102/febbraio 2009, pag. 0 – [doc. web n. 1601624]…
Garante Per La Protezione Dei Dati Personali Decisioni su ricorsi – 11 dicembre 2008 – Bollettino del n. 100/dicembre 2008, pag. 0 – [doc. web n. 1583162]…
Garante Per La Protezione Dei Dati Personali Decisioni su ricorsi – 19 dicembre 2008 – Bollettino del n. 100/dicembre 2008, pag. 0 – [doc. web n. 1583152]…
Garante Per La Protezione Dei Dati Personali Decisioni su ricorsi – 11 dicembre 2008 – Bollettino del n. 100/dicembre 2008 – [doc. web n. 1582866]…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento