Come va argomentato il ricorso per Cassazione con cui si eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento a carico.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 606)
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava una condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Taranto nei confronti di una persona accusata di avere commesso dei delitti di furto aggravato e tentata estorsione.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 493, comma 3, 500, comma 1, 2 e 7, cod. proc. pen., non essendo intervenuto, a suo avviso, alcun accordo tra le parti per l’acquisizione nel giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali rese dai testimoni indicati dalla parte pubblica.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato non meritevole di accoglimento, in quanto generico, e ciò sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come va argomentato il ricorso per Cassazione con cui si eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento a carico.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, elaborato sempre in sede di legittimità, che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per Cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
È dunque consigliabile, alla stregua di questo approdo ermeneutico (argomentando a contrario), formulare, in tale ipotesi, un ricorso per Cassazione in cui spiegare il perché gli elementi di prova acquisiti illegittimamente siano rilevanti ed influenti, in guisa tale che, per effetto della loro espunzione, le residue risultanze non risultano essere sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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