L’articolo 14 del codice della strada,presente al Titolo II Capo I, tratta della costruzione e tutela delle strade,ed al 1° comma testualmente recita:”Gli Enti proprietari delle strade,allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,provvedono:
a)alla manutenzione,gestione,pulizia delle strade,delle pertinenze,dei servizi;
b)al controllo tecnico dell’ efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
c)alla apposizione e manutenzione della relativa segnaletica”.
Il comma 2:”Gli Enti proprietari ,provvedono, inoltre:
a)al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b)alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo ed alle altre norme ad esso attinenti,nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e concessioni”.
Dalla lettura dei due commi emerge con chiarezza che lo scopo ultimo dell’ attività degli Enti proprietari della strada è la sicurezza e la fluidità della circolazione,e per raggiungere questa finalità vengono Individuati in modo preciso gli obblighi ed i poteri degli Enti proprietari delle strade.
A norma dell’ art. 14 ,gli Enti provvedono,come si è già detto, alla manutenzione,ed alla segnaletica.
Questi obblighi,costituiscono una buona forma di rapporto tra pubblica amministrazione ed utenza.La discrezionalità di cui godono gli Enti proprietari delle strade nella tutela del demanio stradale loro affidato trova,infatti,un limite nel dovere di vigilare,dovere al quale essi sono tenuti per evitare insidie e pericoli.La norma ha formalizzato tali limiti individuando in modo preciso l’ambito di responsabilità degli Enti proprietari,e fissandone in modo chiaro i doveri.
In sostanza la norma in esame consente invece all’ utente di pretendere che la pubblica amministrazione tenga la strada in perfetta efficienza,adeguatamente segnalata e che le relative pertinenze,arredi e servizi siano tenuti sempre in ordine.
Di contro i poteri si concretizzano anche nel provvedere in caso di inottemperanza dei soggetti obbligati all’esecuzione dei lavori occorrenti,con addebito delle relative spese a costoro,nella segnalazione degli illeciti ovvero delle violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o concessioni che vengono accertate attraverso i propri organi tecnici,nonché di tutte le violazioni delle norme poste a tutela della strada da chiunque siano segnalate.
Potere però vuol dire anche responsabilità ed i casi di responsabilità dell’Ente proprietario delle strade si ricollegano a fattispecie specifiche.
In primo luogo essa insorge nel caso di danni provocati dalle condizioni della strada,ma limitatamente ai casi in cui la strada apparentemente ben mantenuta nasconde pericoli non prevedibili da parte dell’utente,usando la normale diligenza del buon padre di famiglia.
L’ accertamento della responsabilità spetta ovviamente al giudice di merito che giudica in relazione all’elemento della “non visibilità” del pericolo e della sua” non prevedibilità”.
Quando poi il pericolo trovi la sua causa in fatti illeciti compiuti da terzi ,la responsabilità della P.A. viene totalmente esclusa.
In secondo luogo si parla di responsabilità dell’Ente proprietario per” omessa segnalazione”ovvero per mancata apposizione di segnale di pericolo.
Ciò in quanto il segnale ha la funzione di avvertire l’ utente e consentire che si eviti il verificarsi del danno.
Dubbi sorgono nell’ ipotesi di segnalazione irregolare o non conforme alla normativa.Il segnale irregolare,secondo la tesi prevalente nella giurisprudenza,rappresenta una prescrizione che va comunque osservata,indipendentemente dalla sanzione che colpirà l’Ente proprietario della strada per la irregolarità contestata.
Il valore della segnaletica e la sua finalità principale che è quella di indirizzare il comportamento dell’utente,non vanno più disgiunti dalla considerazione del comportamento in se stesso che deve essere adeguato,anche in assenza di segnaletica,ovvero in presenza di segnali irregolari,alle caratteristiche stradali ed ambientali in modo da evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose.
Anche per quanto riguarda le autostrade,siano esse statali o in concessione,viene ravvisata la responsabilità del gestore o del concessionario quando l’ evento dannoso sia riferibile a vizi o difetti,costruttivi o di manutenzioni,che determinino una situazione di pericolo occulto non percepibile né prevedibile.
Circa la natura giuridica della responsabilità riferita alla circolazione su autostrade va precisato che attualmente,la giurisprudenza è orientata a considerare il rapporto di utenza autostradale come un rapporto di natura pubblicistica,nel quale il pedaggio costituisce solo una tassa di ammissione alla circolazione e non ha quindi rilievo ai fini della qualificazione della responsabilità.Secondo le regole della responsabilità extracontrattuale spetta perciò all’ utente l’onere della prova,cioè di mostrare che il danno subito sia dipeso da colpa del gestore.
In conclusione,negli ultimi anni i problemi maggiori,provengono purtroppo dalle strade locali.In particolare in molti Enti del Sud Italia,sono stati e sono ancora tanti i contenziosi, in fatto di danni da mancata manutenzione,verso veicoli o pedoni.Questo,a mio avviso,accade perché probabilmente non vi sono sufficienti controlli.Inoltre,tante amministrazioni locali non hanno in bilancio le somme sufficienti per la dovuta manutenzione e segnalazione,che l’ art. 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, impone nei centri abitati ai Comuni superiori ai diecimila abitanti.Tra l’altro,giurisprudenza consolidata li ritiene, responsabili di danno da mancata manutenzione stradale, anche se l’ Ente appalta la manutenzione delle strade.
Da non dimenticare,che con il riordino delle Provincie, vi è al momento poca chiarezza sul futuro della rete stradale provinciale, per quanto riguarda la manutenzione,l’apposizione della segnaletica stradale,il rilascio delle autorizzazioni varie,poichè,sino ad oggi,sono stati gli stessi Enti intermedi ad occuparsene dei 154 mila Km di rete stradale provinciale presenti sul territorio italiano. A tal proposito, l’ art. 2 comma 6 lett. C del codice della strada,definisce tali:”quando allacciano al capoluogo di Provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi comuni tra loro…”
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