Art 2 Iter legislativo del DDL n. 735 Senatore  Pillon

Il disegno di legge 735 viene portato la prima volta in Commissione Permanente Giustizia in sede redigente, lunedì 10 settembre 2018; ma già il primo agosto 2018 il Senatore Pillon presentava le motivazioni della necessità di prevedere questo tipo di regolamentazione. Per trattare del DDL 735 bisogna contestualizzarne la presentazione;  tale Disegno viene presentato insieme ad  altri 3 DDL che sono : DDL n. 768 (Senatrice Gallone) ,DDL n. 118 (senatore De Poli) e DDL n.  45 (Sen DE Poli); E nello specifico, primo agosto 2018  viene presentato il DDL 735 di iniziativa del Senatore Pillon, il 7 Agosto 2018  il DDL 768  di iniziativa di vari senatori  il 23 marzo 2018 vengono presentati i DDL n. 45 e 118 dove in entrambi i casi è presente il Senatore Poli .

E’  fondamentale sottolineare che  i 4 disegni di legge “si propongano di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l’adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia ed i genitori” (Sen Pillon presentazione alla Presidenza 1 agosto 2018).

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Guida alle buone prassi per la composizione del contenzioso familiare

Negli ultimi anni il principio di bigenitorialità rappresenta sempre più il principale punto di riferimento per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a confrontarsi con la crisi della famiglia conseguente alla separazione dei genitori. La fine dell’unione di coppia deve preservare la responsabilità genitoriale e l’accesso dei figli ad entrambi i genitori e ad entrambe le stirpi, nonni e famiglie di origine. Si promuove così la qualità della funzione genitoriale e la lealtà dei figli verso la famiglia e le sue storie generazionali; non esclusivamente verso l’uno o l’altro dei mondi genitoriali. Il percorso della separazione evolve in tempi non brevi e passa attraverso varie fasi. Riguarda l’aspetto mentale, sia sul piano cognitivo che emotivo, la relazione con l’altro e con i figli e la riorganizzazione del funzionamento della famiglia anche nella quotidianità. Può dare luogo a conflitto anche di elevata intensità con il rischio di pregiudizio di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale in una fase molto delicata della vita della famiglia.È dunque maturata negli operatori – sia provenienti dalla cultura psicosociale che giuridica – la convinzione che la tutela giurisdizionale dei diritti non sia il modo più appropriato e completo per la neutralizzazione del conflitto familiare, mai comunque di prima scelta. Legislatore, giudici ed avvocati sono dunque alla ricerca di modalità alternative al processo che consentano una gestione più costruttiva del conflitto familiare, utile a salvaguardare il più possibile l’unità genitoriale al di là della separazione della coppia.Queste modalità alternative si sono articolate in tempi recenti in una tipologia di buone prassi nella composizione del contenzioso familiare tra loro anche molto diverse: tutte utili allo scopo, ma ciascuna nell’appropriato contesto. Il presente manuale si offre agli operatori come prima guida di consultazione entro questo panorama così eterogeneo per consentire un’adeguata opportunità di informazione e scelta alle parti.Cesare BulgheroniAvvocato, è professore a contratto del corso di diritto dell’ADR e di quello di tecniche di gestione dei conflitti presso la LIUC, Università Cattaneo di Castellanza, nonché professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a Como del corso di diritti religiosi e mediazione familiare e comunitaria. È mediatore civile, commerciale e familiare, formato al metodo della coordinazione genitoriale. Docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. Consigliere dell’Ordine Forense di Varese per oltre un decennio. Si occupa professionalmente di mediazione e gestione dei conflitti dal 1998. Mediatore presso l’Ordine Forense di Milano, Busto Arsizio e Varese. Autore di numerosi lavori in materia di mediazione civile e familiare. Ricercatore e critico dei sistemi di soluzione delle controversie alternativi al giudizio ha preso parte a numerosi convegni e gruppi di lavoro in tema di alternative dispute resolution.Paola VenturaAvvocato mediatrice familiare e civile; è formata alla Pratica Collaborativa, nonché al metodo della Coordinazione Genitoriale. All’interno dello Studio Legale LA SCALA S.T.A.P.A. (di cui è fondatrice), svolge attività professionale nell’ambito del diritto di famiglia, family office e quale esperta ADR in generale. Da oltre vent’anni si occupa di gestione del conflitto, di mediazione e A.D.R., sia come mediatore che come formatore. È docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. È membro del comitato scientifico dell’Associazione dei professionisti collaborativi – AIADC. Ha svolto attività di formazione per numerosi enti (Università e Associazioni Forensi) nell’ambito della mediazione civile e familiare, e, più in generale degli strumenti ADR.Marzia BrusaPsicologa Esperta in Psicologia Giuridica. Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Varese e Consulente Tecnico di Parte sul territorio nazionale. Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio Direttivo. Ha esperienza decennale all’interno dei Servizi Tutela Minori, dove ha gestito casi di famiglie con minori su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in ambito civile e penale. È una delle socie fondatrici dello studio Teseo – Centro di Consulenza per la Famiglia, dove lavora in collaborazione ad altre figure professionali (sociali, psicologiche e legali) per la presa in carico integrata dei nuclei familiari in situazioni di crisi. All’interno dello Studio svolge attività clinica, oltre che di supervisione e formazione. Si occupa in particolare di percorsi di valutazione e sostegno alle capacità genitoriali e alla gestione della co-genitorialità in regime di separazione o divorzio.

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Cosa accade ?

Accade che da marzo ad agosto all’interno della XVIII legislatura si discutono in Senato più disegni di legge volti a ridiscutere il diritto di famiglia nell’ambito della separazione.  Tutti questi disegni di legge hanno l’obiettivo di regolamentare dei “ supporti” alla coppia che si separa in modo da abbassare il livello conflittuale attraverso il ricorso a figure professionali, quali il mediatore familiare, nel caso dei DDL 735, 768 e 118. o del coordinatore genitoriale (DDL 735), figure professionali non nuove nel panorama italiano, ma fino ad oggi regolamentate  dalla legge 4/2013 relativa alle professioni non organizzate in ordini  è il caso della mediazione familiare oppure non regolamentate , come nel caso del coordinatore genitoriale. Inoltre tutti i DDL affermano il principio della Bi- genitorialità (735, 768 e 45).

È importante sottolineare che durante tutto l’iter sono state predisposte audizioni informali:

– il 23/10/2018 le audizioni erano rivolte ad avvocati esperti  nell’ambito dei disegni di legge sopracitati

– il 03/11/2018 le audizioni erano rivolte alle associazioni nel lambito dell’esame dei disegni di legge sopracitati

– il 29/11/2018 le audizioni erano rivolte ad Associazioni e Magistrati nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sopracitati

– il 04/12/2018 ed il 15/01/2019 le audizioni erano rivolte alle Associazioni  nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sopracitati

– il 31/01/2019 le audizioni erano rivolte a Psicologi ed Assistenti sociali nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sopracitati

– il 05/02/2019 le audizioni erano rivolte a professori ed Esperti  nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sopracitati

– il 05/02/2019 ed il14/02/2019 ed il 07/03/2019 le audizioni erano rivolte ad Associazioni d Esperti  nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sopracitati

Il DDL 735 di iniziativa del Senatore Pillon presentato primo agosto 2018  evidenzia che il Disegno  di Legge è  relativo alla  materia di riforma della disciplina dell’affido condiviso ;  in questa fase gli obbiettivi del DDL erano : a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti figli minorenni; b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma diretta senza automatismi; d) contrasto dell’alienazione genitoriale, si compone di 24 articoli. 

in particolare gli articoli da 1 a 5 , introducono nel diritto di famiglia, le procedure ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale), finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi , aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla legislazione europea UE 2079/2015 sull’uguaglianza e la corresponsabilità paternale.

Gli art: 6-10 recano una serie di modifiche al codice di procedura civile in materia di separazione ed affidamento: controllo del collegio sulle ordinanze;  modifica all’Art 706 del CPC  prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell’interesse dei minori;  il DDL interviene sull’Art 708 del CPC , stabilendo in caso di mancata conciliazione, all’udienza di comparizione il Presidente , debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare(obbligatoria nel caso di figli minori);  riscrive il vigente articolo 709-ter del CpC rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento. Infine  modifica l’Art 711 del CpC , prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato

Viene riscritto  l’Art 337-ter del CC relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Dove viene rafforzato il principio della co-genitorialità.

Inoltre: la modifica l’Art 337-quater del CC prevedendo che il giudice possa disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bi-genitorialità;  interviene sulla disciplina relativa alla revisione disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale di cui all’articolo 337-quinquies del codice civile.  Inoltre   apporta modifiche all’articolo 337-sexies del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, modificando l’articolo 337-septies del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto.

interviene sull’articolo 337-octies del codice civile, imponendo al giudice l’obbligo di disporre l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Modifica l’articolo 342-bis del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l’adozione – con decreto – di provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando – pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori – il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi.

Introduce il nuovo articolo 342-quater nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta.

Si dispone l’abrogazione rispettivamente del secondo comma dell’articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale e dell’articolo 570-bis del codice penale (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

Viene modificato l’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire – con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio – che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile.

Viene  estesa  l’applicazione dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio; e si stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della medesima

– Il DDL 768  d’iniziativa dei senatori GALLONE, MODENA, MALAN, RONZULLI,TOFFANIN, DAMIANI, GALLIANI, GIAMMANCO, PAPATHEU e MOLES presentato  7 AGOSTO 2018, che reca modifiche al codice

civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Il

provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, 54, sull’affido condiviso si compone di 14 articoli.

Più specificamente similmente all’articolo 11 del disegno di legge n. 735 – una serie di modifiche all’articolo 337-ter del codice civile, volte a riaffermare il principio della bi genitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735 si sancisce come forma principale di mantenimento della prole, il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.

Inoltre similmente all’articolo 12 del disegno di legge n. 735 – modifica l’articolo 337-quater del

codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, fra le altre, sanzionando con l’esclusione

dall’affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche e chiarendo che, anche

in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.

In relazione all’assegnazione della casa familiare similmente all’articolo 14 del disegno di legge n. 735 – apporta modifiche all’articolo 337-sexies del codice civile .

Similmente all’articolo 15 del disegno di legge n. 735 – interviene sull’articolo 337-septies

del codice civile attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell’eventuale assegno stabilito per il

suo mantenimento e prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle

spese e alle cure domestiche.

– Il DDL  118 di iniziativa dal Senatore De Poli  viene presentato il 23 marzo 2018 e riguarda Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all’articolo 337-octies del codice civile, concernente l’ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi. Come evidenzia De Poli durante la presentazione del disegno di legge la materia relativa alla mediazione familiare necessita di una più dettagliata regolamentazione  e soprattutto la necessità di rendere obbligatoria l’informativa della mediazione familiare da parte di un mediatore. “Se è vero che il percorso di mediazione familiare necessita del carattere della volontarietà per poter essere perseguito con la necessaria efficacia, è pur vero che difficilmente la coppia accederà alla mediazione senza un’adeguata informazione sulla stessa (a titolo di esempio, è comune una sua confusione con il tentativo di mera conciliazione, ormai vissuto come meramente formale o comunque non gradito). (Sen. De Poli presentazione del DDL alla presidenza il 23 marzo 2018), si compone di 5 articoli.

Nello specifico :

Dà una “nuova” definizione della mediazione familiare, “è il tentativo di ripresa di un dialogo

interrotto fra le parti, al fine di conseguire una riorganizzazione della loro vita e di quella dei figli

minori, mediante il conseguimento di un accordo, volontario, condiviso (e per questo duraturo) sugli aspetti personali (principalmente la gestione concreta della bigenitorialità) e su quelli patrimoniali”(Art 1 , Comma A) testo presentato in commissione); “una configurazione della professionalità del mediatore familiare pienamente autonoma e complementare rispetto a quella dell’avvocato e dello psicologo. Partendo dalle esperienze comuni in materia di alternative dispute resolution (ADR), il mediatore è visto come un professionista esperto nelle tecniche di mediazione e di negoziazione, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali” (Art 1. Comma B) del testo presentato in Senato). Si prevede, infatti, l’assolutariservatezza del percorso di mediazione familiare. Inoltre determina i requisiti per diventare mediatori familiari.

Introduce l’articolo 708-bis del codice di procedura civile, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l’invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare. Inoltre prevede due interventi sul citato articolo 337-octies del codice civile: si definisce in maniera più puntuale l’obbligo, per il giudice, di tenere conto dell’opinione dei figli minori, e si fissano specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione

– DDL 45 presentato dai Senatori DE POLI , BINETTI e SACCONE 23 marzo 2018 reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell’ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il

provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affido condiviso nell’ottica di un

pieno rafforzamento del principio della bi genitorialità, si compone di 5 articoli.

Si prevede, nell’ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l’inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l’effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l’elaborazione di modalità di sostegno per i figli.

Si prevede inoltre,  in caso di affidamento condiviso la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo in ordine alla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.

Inoltre , integrando l’articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell’altro.

È previsto modificando l’articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l’educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell’apporto educativo dell’altra figura genitoriale.

La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente quale competenza del giudice di pace, al fine di consentire l’individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.

Sulla legislazione penale e in particolare sul reato di maltrattamenti interviene tale disposizione, oltre ad ampliare l’ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata dall’articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Di Palermo

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