Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)

Ventanni Elisa 28/01/14

Massima

La mancata costituzione in giudizio non costituisce di per sé motivo per escludere il diritto alla equa riparazione del danno derivante da un’irragionevole durata del processo.

 

L’art. 2 comma 1 della legge n. 89/ 2001

1. Premessa

Il comma 1 dell’art. 2 della legge n. 89/2001 così statuisce: “chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

 

2. Equa riparazione ed irragionevole durata del processo.

Ogni volta che un processo ha una durata eccessiva, in confronto a quanto stabilito dai parametri europei, dall’ art. 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, il soggetto danneggiato ha diritto ad un indennizzo sulla base della legge Pinto, legge n. 89/2001.

Il comma 2 e 2 bis della legge così statuiscono : “ Nell’accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari

Inoltre la legge ha stabilito che per il diritto all’equa riparazione per la durata non ragionevole del processo, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, e che la riparazione del danno può avvenire oltre che con una somma di denaro, anche attraverso forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

Il comma 2 quinquies della legge Pinto stabilisce inoltre i casi per i quali non può essere previsto il diritto all’indennizzo e li ricomprende in varie categorie: “a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell’art. 96 del c.d.p.; b) nel caso di cui all’art. 91, primo comma, secondo periodo, del cdp; c)nel caso di cui all’art. 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis; f) in ogni caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;”

 

3. Diritto del contumace nel caso di irragionevole durata del processo

Il caso in esame trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Perugia, la quale aveva accolto solo parzialmente la domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa civile di divisione ereditaria.

La Corte d’Appello di Perugia aveva infatti commisurato l’indennizzo esclusivamente al tempo successivo alla costituzione in giudizio di G.F.

Il G.F. aveva proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che “si sarebbe dovuto tenere conto anche del tempo in cui era stato contumace ( peraltro senza restare inerte, essendo comparsa personalmente nella prima udienza e in varie successive, anche in nome di lui, sua madre, che lo rappresentava in quanto minorenne.), poiché né l’art. 2 della legge n. 89/2001, né l’art. 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva nell’ordinamento interno italiano ai sensi della legge n. 848/1955, subordinano il diritto all’equa riparazione alla condizione dell’attività di partecipazione al processo che abbia avuto una durata non ragionevole

La Cassazione sul punto si è diramata in due filoni:

  1. Il primo ha ritenuto che l’indennizzo alla equa riparazione del danno dall’irragionevole durata del processo spetta senz’altro anche a chi non si è costituito. ( sul punto cfr. Cass. Civ. sent. del 12 ottobre 2007 n. 21508; Cass. Civ. sent. del 14 dicembre 2012 n. 23153);

  2. Il secondo invece, ha ritenuto la possibilità per gli eredi di ottenere l’equa riparazione del danno, per il periodo successivo alla morte del de cuius, soltanto ove si siano costituiti in proprio giudizio, stante altrimenti, “la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo” ( Cfr. Cass. Civ. sent. del 23 giugno 2011 n. 13803);

Su tale contrasto è intervenuta la Cassazione Sezioni Unite stabilendo che: “ La scelta della contumacia può derivare dalle più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come tra l’altro la convinzione della totale plausibilità o al contrario della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio. L’esito della causa, peraltro è ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, che compete anche alla parte soccombente.”

Evidente è che le Sezioni Unite hanno sposato il primo orientamento della Corte di Cassazione, precisando che: “ Non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può quindi eventualmente influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

4. Rassegna giurisprudenziale.

Sull’equa riparazione la Cass. civ. con la sent. n. 22280/2007 ha ulteriormente stabilito che: “ l’indennizzo per irragionevole durata del processo può essere determinato nella misura corrispondente alla metà del danno biologico accertato quando la patologia appare, dapprima, determinata dall’insorgenza del processo in sé e dal grave stress costituito dall’arresto, ed è solo, successivamente, aggravata a causa del protrarsi nel tempo del procedimento, per un’eccedenza di circa sei anni e mezzo.”

La Cass. Civ. Sent. n. 402/2009: “Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto”

Sentenza collegata

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