Art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 163 del 2006: l’espressione «imposte e tasse» ricomprende non soltanto la somma capitale ma anche gli interessi eventualmente dovuti su tale somma._ Gli interessi rappresentano, infatti, un debito accessorio che partecipa della stessa natura del debito principale.
In relazione alla natura della somma dovuta, l’art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, con norma vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, che sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, tra gli altri, coloro che «hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti».
L’espressione «imposte e tasse» ricomprende non soltanto la somma capitale ma anche gli interessi eventualmente dovuti su tale somma. Gli interessi rappresentano, infatti, un debito accessorio che partecipa della stessa natura del debito principale. La legislazione di diritto tributario ha confermato tale connessione considerando sempre compresa nella nozione di obbligazione tributaria anche il pagamento degli interessi come risulta, tra l’altro, dalla espressa previsione delle conseguenze che, in presenza di determinati presupposti, discendono sul pagamento del debito principale o degli interessi (si veda, ad esempio, art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 112).
Ne consegue, pertanto, che l’Autorità, in presenza della comunicazione della stazione appaltante, non aveva il potere di considerare «l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti» relativamente alla natura della notizia comunicata dalla stazione appaltante.
Per quanto attiene all’entità della somma dovuta, anche a volere considerare soltanto quella indicata dall’appellante, la stessa non è tale da potere ritenere che si trattasse di un «falso innocuo».
Tratto dalla decisione numero 3200 del 29 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
4.4.– In definitiva, pertanto – una volta ricostruiti nei termini esposti i poteri di vigilanza che competono all’Autorità e stabilito che gli interessi per debiti tributari integrano gli estremi del requisito prescritto dall’art. 38, lettera g), del d.lgs. n. 163 del 2006 e, infine, che la somma non fosse tale da fare ritenere che la falsità non avesse oggettivamente idoneità “offensiva” – l’amministrazione era tenuta a procedere all’iscrizione della notizia nel casellario informatico.
4.5.– Deve, infine, rilevarsi che l’art. 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 – oltre ad avere modificato l’art. 38, comma 1, lettera g), stabilendo che le violazioni ivi indicate devono essere gravi – ha introdotto, con norma non applicabile nel giudizio in esame, il comma 1-ter nell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che l’Autorità dispone l’iscrizione soltanto se ritiene che la falsa dichiarazione (o falsa documentazione) sia stata resa con dolo o colpa grave «in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione».
La nuova previsione – cambiando la natura dei poteri di verifica dell’Autorità mediante una chiara e netta differenziazione tra requisiti di partecipazione alle procedure di gara e presupposti richiesti ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico – ha confermato che prima di tale modifica il potere dell’Autorità avesse una portata limitata ai soli accertamenti che presentavano la connotazione indicata nei precedenti punti.
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