Più in generale deve dirsi che questo reato mira a tutelare penalmente quell’insieme dei diritti e doveri reciproci dei coniugi che viene indicato come regime personale matrimoniale, coincidente essenzialmente nell’impegno reciproco di fedeltà, assistenza, coabitazione e collaborazione.
La seconda ipotesi criminosa, quella concernente la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge, mira a tutelare la corretta gestione del patrimonio di tali soggetti; in tal senso va indicato come da un lato, non esistendo più la tutela legale, soggetto passivo del reato non possa più essere il pupillo e, dall’altro, come, la individuazione del regime Patrimoniale legale in quello della comunione degli acquisti, operata con la riforma del diritto di famiglia del 1975, nonché il principio costituzionale di parità tra i coniugi, abbiano reso la possibilità che un coniuge amministri i beni dell’altro un’ipotesi storicamente anacronistica.
La terza fattispecie criminosa prevista dall’art. 570 c.p. punisce, infine, la condotta di chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge legalmente separato per sua colpa.
E’ evidente come sia necessario chiarire l’espressione usata dal Legislatore quando si è riferito ai “mezzi di sussistenza“. Tale locuzione, infatti, non coincide con quella dell’assegno di mantenimento che è disciplinato dal codice civile poiché quest’ultima nozione è fondata, come è noto, sulla valutazione e comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi, mentre la prima è limitata ai mezzi economici minimi necessari per la soddisfazione delle esigenze elementari di vita degli aventi diritto.
Ne deriva allora che la previsione penale di cui si discute coinvolga una sfera più limitata rispetto a quella compresa genericamente dall’assegno post matrimoniale, in quanto, come si è detto, comprende ciò che è necessario per sopravvivere, necessitando, quindi, che il beneficiario si trovi in un vero e proprio stato di bisogno.
Ebbene, sussiste l’obbligo penalmente rilevante del dover fornire i mezzi di sussistenza solo laddove se ne abbia concretamente bisogno; elemento essenziale della fattispecie la cui valutazione è doverosa ogni volta che è allegato dalla difesa e sicuramente altrettanto rigoroso ne deve essere il suo accertamento.
Nel caso all’attenzione del Tribunale di Taranto, all’imputato era contestata la violazione del II comma num. 2 dell’art.570 c.p., ovvero quella che si verifica quando taluno fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o, come nella fattispecie, al coniuge non legalmente separato per sua colpa.
L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere che alla moglie, persona offesa dal reato, non mancassero i mezzi di sussistenza; lo stato di bisogno veniva escluso dalla disponibilità da parte di questa di varie somme fra cui la liquidazione del t.f.r, una donazione da parte dei suoi genitori ed una polizza assicurativa riscattata, nonché la disponibilità di un immobile abitativo di proprietà.
Il Tribunale sulla scorta di detti presupposti assolveva l’imputato per insussistenza del fatto.
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