Ai sensi dell’art. 576 c.p.p. la parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile. Tale impugnativa risulta circoscritta al medesimo oggetto e presenta gli stessi limiti dell’azione civile che la predetta parte privata è abilitata ad esercitare nel processo penale e conseguentemente può investire le sole disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.
Fermo il principio che la valutazione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile – sia nel giudizio di primo grado sia negli stati e gradi ulteriori – non può prescindere dal “criterio di interesse”, deve ritenersi che la parte civile ha interesse anche all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione dei propri diritti risarcitori.
Secondo il sistema processuale, infatti, sussiste l’interesse della parte civile a impugnare le sentenze penali di assoluzione o di proscioglimento in tutti i casi nei quali la sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata anche nel giudizio civile o amministrativo relativo alla sua pretesa risarcitoria: appunto perché anche la pretesa risarcitoria sarebbe pregiudicata dalla decisione penale, deve riconoscersi alla parte civile un concreto interesse a rimuovere la decisione penale e il suo effetto preclusivo. Inversamente, nessun interesse processuale ha la parte civile a impugnare la decisione penale quando questa manca di efficacia preclusiva e quindi lascia libera la stessa parte civile di proseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie.[1]
In particolare il danneggiato subisce direttamente gli effetti dell’assoluzione dell’imputato, poiché – ai sensi dell’art. 652 c.p.p. – “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale”. (Lo scopo di questa disciplina è quello di impedire al danneggiato di affrancarsi dai possibili effetti del giudicato penale solo dopo aver verificato che l’esito del giudizio penale potrebbe essere a lui sfavorevole).
***
La parte civile è legittimata a proporre appello anche avverso la sentenza di proscioglimento “perché il fatto non sussiste”. Ed infatti il termine “proscioglimento” di cui all’art. 576 c.p.p. deve essere interpretato non già in senso restrittivamente tecnico, vale a dire limitato ai casi di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato, ma – per il principio del favor impugnationis – in senso estensivo, così da comprendere tutte le ipotesi di assoluzione che compromettano l’interesse della parte civile al risarcimento del danno. [2]
La formula di assoluzione “perché il fatto non sussiste” è ampiamente liberatoria perché presuppone che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata risulti provato;[3] infatti viene pronunciata allorquando manchi uno degli elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità) ed è resa superflua ogni valutazione della condotta dell’imputato.[4]
Proprio perché prevede l’esclusione del fatto-reato, quindi, la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” compromette l’interesse della parte civile al risarcimento del danno, tenuto conto dell’effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno.[5] Nella suddetta ipotesi di proscioglimento la parte civile può chiedere solo una diversa valutazione in ordine alla sussistenza dei fatti ed alla responsabilità dell’imputato soltanto al fine del proprio esercizio dell’azione risarcitoria e con l’assoluto rispetto dell’intangibilità del giudicato penale.[6] Per ottenere la condanna generica al risarcimento dei danni deve in ogni caso essere accertata l’esistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.
Quando invece sia pacifica la condotta penalmente illecita dell’imputato, ma difetti l’elemento soggettivo del reato (imputabilità, dolo, colpa, condizioni obiettive di punibilità, ecc.) la formula deve essere quella del fatto non costituente reato.
***
La parte civile, se omette di proporre impugnazione avverso la decisione del Giudice di primo grado di assoluzione dell’imputato, è da considerarsi acquiescente alla decisione pregiudizievole al suo interesse circa il risarcimento del danno, con conseguente formazione del giudicato tra le parti in ordine al rapporto civilistico.
A nulla rileva che il P.M. abbia proposto tempestivo appello, perché l’impugnazione della Procuratore della Repubblica – essendo funzionalmente limitata alla pretesa punitiva – non può sortire effetti estensibili a quella risarcitoria. Ciò significa che alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l’imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo P.M.
Ulteriormente è ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado, per lei sfavorevole. [7]
Per contro, l’eventuale inammissibilità dell’impugnazione del P.M. avverso una sentenza di proscioglimento non è di ostacolo all’esame da parte del Giudice delle contestazioni mosse nell’impugnazione della parte civile, sia pure solo ai fini di ravvisare se vi sia stata responsabilità civile degli imputati.[8]
[1] Cfr. Cass. pen 20/10/94 n° 10792.
[2]Cfr. Cass. pen. 16/5/96 n° 4950.
[3] Cfr. Cass. pen. 28/4/92 n°191335.
[4] Cfr. Cass. pen. 5/6/92 n°193033.
[5] Cfr. Cass. pen. 31/1/96 n°2493.
[6] Cfr. Cass. pen. 3/6/96 n°2491.
[7] Cfr. Cass. pen. 10/6/98 n°6911
[8] Cfr. Cass. pen. 20/12/96 n°10990.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento