Orbene, già in precedenza, la Corte d’appello aveva messo in dubbio la ricostruzione dell’incursione dei no-Tav al cantiere come attacco terroristico. Le ragioni sottese a tale decisione trovano fondamento nella fattispecie di cui all’articolo 280 del Codice penale disciplinate l’ “Attentato per finalità terroristiche o di eversione”. La norma de qua presuppone, per la realizzazione della fattispecie, un’attività volta, in modo non equivoco e diretto, alla realizzazione dell’evento desiderato al fine di attentare alla vita o l’incolumità delle persone.
Si esclude, inoltre, secondo giurisprudenza pacifica, in tal senso il dolo eventuale.
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Proprio un’intercettazione telefonica tra gli imputati, circa il lancio degli ordigni molotov nel tunnel, ha portato la Corte ad escludere la volontarietà di compiere un attentato. In quanto si evince chiaramente l’intenzione degli imputati di distruggere i macchinari impiegati nello scavo del tunnel, anziché, ledere all’incolumità delle persone.
La Prima sezione penale pone l’accento sulla fattispecie delineata dall’articolo 270-sexies del Codice penale, poiché tale norma tipizza la finalità terroristica come volta ad intimidire la popolazione e distruggere o attentare alla stabilità delle politiche costituzionali, economiche e sociali del paese o di un’organizzazione internazionale nonché di condizionare i pubblici poteri al compimento o meno di qualsiasi atto.
Nel caso di specie, la Corte non ravvisa la volontà da parte degli imputati di prevedere un evento di pericolo tale da ledere all’intero Paese, elemento soggettivo che invece è indispensabile al fine di configurare un atto terroristico. Anzi, non ritiene sufficiente la volontà degli imputati di provocare danni, bensì ritiene necessario che la condotta di questi comporti la concreta possibilità che i danni stessi si verifichino “secondo lo schema di un evento di pericolo concreto, da valutarsi alla stregua del criterio della prognosi postuma tenendo conto della natura della condotta e del contesto in cui essa si colloca”.
Infine, sostiene la non idoneità di soli quattro molotov a generare un danno grave al Paese di natura, peraltro, precipuamente politica.
Concludendo, la Cassazione conferma la decisione della Corte di appello di demolire la tesi proposta nel primo grado di giudizio che condannava gli imputati ai sensi dell’articolo 280 codice penale. Ciò in quanto l’assalto dei no-tav non aveva finalità terroristiche né può essere configurato come attentato.
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