Assegnazione casa coniugale e revoca

Filomia Lucia 18/09/08
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La recente sentenza 30 luglio 2008 n.308 della Corte Costituzionale offre lo spunto per l’esame di uno degli aspetti problematici della disciplina dell’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione o divorzio dei coniugi,come modificata dalla legge sull’affido condiviso ( legge 8 febbraio 2006 n.54).
Come è noto,l’art.155 quater c.p.c., introdotto dalla legge n.54/2006, ha rappresentato la trasposizione in sede normativa della già consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’assegnazione della casa familiare non è un istituto funzionale a risolvere le difficoltà o le contingenti esigenze abitative del nucleo familiare determinate dalla crisi coniugale,ma tende all’esclusivo fine di preservare,per quanto possibile,la continuità del contesto ambientale in cui sono collocati i figli,affinché questi ultimi non subiscano,oltre al trauma della separazione dei genitori,anche quello ulteriore dell’allontanamento dal loro habitat consueto[1].Tant’ è vero che ,ai sensi della predetta norma, “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Il legislatore ha tuttavia previsto alcune ipotesi in cui il diritto al godimento della casa familiare viene meno ,ossia : a) l’ipotesi in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare[2]; b) l’ipotesi in cui l’assegnatario conviva ‘more uxorio’ o contragga nuovo matrimonio.
La previsione sub b) è stata introdotta ‘ex novo’ dalla legge 54/2006 e su di essa si sono subito manifestati da più parti in dottrina i dubbi di costituzionalità,che la sentenza in commento sembra avere sciolto.  
La Consulta,infatti, nel richiamare il contesto normativo e giurisprudenziale formatosi prima della nuova disciplina con riferimento alle finalità che governano l’assegnazione della casa familiare, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Bologna ( ordinanza 22.2.2007) con riferimento all’art.30 Cost., dal Tribunale di Firenze (ordinanze 11.1.2007 e 9.6.2007) con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. e dal Tribunale di Ragusa ( ordinanza 15.5.2007) con riferimento agli artt.2,3 e 30 primo comma Cost.,[3] fornendo la cd. interpretazione adeguatrice.
Ribadendo la necessità che sia sempre e previamente verificata dal giudice rimettente la impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto possibile nel caso di specie una tale interpretazione, affermando che l’art.155 quater cod.civ. vada interpretato “nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta ( instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio),ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore”.
 Come già accennato,a sostegno di tale lettura conforme ai parametri costituzionali,la Corte richiama la giurisprudenza dei giudici di merito e la prevalente dottrina.
Ed in effetti la lettura oggi avallata dalla Consulta si rinveniva già in alcune sentenze di merito,emesse sotto il vigore della legge n.54/2006. Così :
-il Tribunale di Napoli con decreto del 9.11.2006 aveva già statuito che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge, convivente con un figlio   maggiorenne non autosufficiente, non andava disposta automaticamente anche qualora l’abitazione fosse di proprietà esclusiva dell’altro coniuge e l’assegnatario ivi convivesse stabilmente “more uxorio” con altra persona, dovendosi invece valutare sempre ed in via preminente l’interesse del figlio,in funzione del quale l’abitazione era stata assegnata;
-il Tribunale di Viterbo con sentenza del 18.10.2006 aveva affermato che, in presenza di figli minori conviventi col genitore assegnatario della casa familiare ,la sola convivenza “more uxorio” dell’assegnatario non giustificava la revoca dell’assegnazione;
-lo stesso Tribunale di Firenze ,in diversa composizione collegiale,con decreto del 16 maggio 2007 aveva ritenuto necessaria, in caso di convivenza dell’assegnatario con altra persona ed alla luce del preminente criterio di tutela dell’interesse del figlio alla permanenza nel godimento della casa familiare, una nuova valutazione da parte del giudice sul permanere dei presupposti per l’assegnazione.
Non pare ,invece,aver rilevato profili di incostituzionalità la Suprema Corte,che,con sentenza 17 dicembre 2007 n.26574, ha ritenuto che la nuova disposizione dell’art.155 quater c.c. abbia dato consacrazione legislativa, con il riferimento all’”interesse dei figli” in genere – e non più all’affidamento dei figli minori – al consolidato orientamento giurisprudenziale inerente le finalità dell’assegnazione della casa coniugale, che non può essere disposta a titolo di componente degli assegni previsti dagli artt.156 c.c. e 5 legge n.898/1970; ed ha correlato a tale interpretazione anche la previsione delle cause di estinzione di cui si discute, ritenendole “mera conseguenza dell’avere l’abitazione perduto la sua funzione”, per essere venuto meno,in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge assegnatario, quell’habitat che si intendeva conservare,finchè possibile,ai figli.
In dottrina ,poi, si registravano opinioni parzialmente difformi.
Così,accanto a chi ha ritenuto fondati i sospetti di incostituzionalità della norma[4], altri[5] ,pur ritenendo costituzionalmente illegittima la nuova disposizione, in quanto diretta ad attribuire automatica ed incondizionata incidenza sull’assegnazione della casa familiare a circostanze sopravvenute e perciò irragionevolmente in contrasto con l’esigenza di tutela dell’interesse dei figli posta istituzionalmente a fondamento dell’assegnazione , avevano già indicato la strada oggi parzialmente seguita dalla Corte, invocando “una sentenza interpretativa di accoglimento ,tale da manipolare il dettato legislativo”, affidando al giudice la concreta valutazione dell’interesse dei figli nel nuovo contesto venutosi a creare.
 Altri ancora [6] avevano ritenuto preferibile alle censure di incostituzionalità la soluzione interpretativa , ossia una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.155 quater c.p.c., nel senso di affidare al giudice la nuova e compiuta valutazione sul permanere o sull’esistenza dei presupposti per l’assegnazione,pur non sottacendo il rischio che essa potesse risolversi in una “interpretatio abrogans” della causa di estinzione e mettendo comunque in evidenza come le nuove cause di estinzione introdotte dalla legge 54/2006 non rappresentino una misura ‘punitiva’ nei confronti del coniuge separato o divorziato che intraprenda nuove relazioni affettive o matrimoniali. La nuova norma avrebbe ,invece, “il merito di esprimere l’opportunità che il coniuge o il convivente proprietario (o locatario) non assistano al pericolo della ‘sostituzione’ della propria figura genitoriale all’interno di quel contesto fisico-ambientale che costituiva,fino al momento della disgregazione,il luogo di svolgimento della precedente vita familiare”.
Altri infine[7] , senza esprimere valutazioni di ordine costituzionale ma in conformità alla elaborazione giurisprudenziale relativa alle finalità dell’istituto, avevano comunque intravisto nella nuova norma “l’espressione della volontà del legislatore di preservare non già il luogo di residenza del minore bensì il pregresso ambiente domestico, ove il minore è cresciuto”, ritenendo che essa abbia indicato esplicitamente, quale limite alla compressione dell’esercizio della proprietà,che il provvedimento di assegnazione inevitabilmente comporta, “la circostanza che tale ambiente non debba ritenersi,in ragione dell’ingresso nel nucleo familiare di un altro soggetto, ormai irreversibilmente mutato”.
La pronuncia della Corte Costituzionale ,per i principi espressi e l’interpretazione accolta, pare in grado di compendiare e soddisfare le posizioni dottrinali, pur parzialmente divergenti, sopra esposte e nel contempo di contemperare le diverse esigenze di tutela ,sottese alla assegnazione della casa coniugale, ossia da un lato ed in via prioritaria,la tutela dell’interesse dei figli, da valutarsi caso per caso dal giudice, dall’altro lato la necessità di evitare una ingiustificata compressione del diritto di proprietà,laddove sia accertato che l’habitat domestico ,inteso come centro di affetti,di interessi e consuetudini in cui si è articolata la vita del minore , sia venuto meno.
D’altra parte, come pure è stato acutamente rilevato in dottrina[8], l’eventuale revoca dell’assegnazione non potrà conseguire automaticamente al verificarsi delle ipotesi di cui all’art.155 quater c.p.c., dovendo essa esser sempre pronunciata dal giudice all’esito di una domanda di revisione ex art.155 ter c.c.[9]. La necessità di un provvedimento del giudice,poi, risulterebbe confermata anche dal fatto che l’art.155 quater c.c. abbia previsto ,a fini della opponibilità ai terzi del vincolo derivante dalla assegnazione, la trascrivibilità sia del provvedimento di assegnazione che di quello di revoca.
Castrovillari,li 19 agosto 2008.
Avv.Concetta Lucia Filomia


[1] Tra le più recenti, dopo Cass.SS UU n.11297 del 28 ottobre 1995, Cass. 25.8.2005 n.17299; Cass.26 gennaio 2006 n.1545;Cass.13 febbraio 2006 n.3030; Cass.24 febbraio 2006 n.4188; Cass.    16 maggio 2007 n.11305.
[2] Peraltro tali ipotesi ,pur non essendo previste dalla disciplina previgente, erano state già individuate da dottrina e giurisprudenza come cause di estinzione del diritto dell’assegnatario, una volta accertate dal giudice di merito ( cfr. Cass. 22.4.2002 n.5857).
[3] Con ordinanza del 20 ottobre 2006 anche il Tribunale di Busto Arsizio aveva sollevato analoga questione di costituzionalità, evidenziando come, stante la ‘ratio’ dell’assegnazione della casa familiare,costituita ,anche dopo l’entrata in vigore della legge 54/2006, dall’esigenza di preservare,per quanto possibile e opportuno,la continuità delle abitudini domestiche della prole, apparissero evidenti “la irrazionalità e la contraddittorietà insite nella scelta legislativa di sacrificare in modo pressoché automatico e perentorio l’interesse stesso che la norma si ripromette di tutelare in via primaria nell’ipotesi di celebrazione di nuove nozze o di inizio di una convivenza more uxorio da parte del genitore assegnatario”.
[4] G.F. BASINI “Cause di estinzione del diritto al godimento della casa familiare e sospetti di incostituzionalità dell’art.155 quater c.c.” in Fam.Pers.Succ.,2006,7,618, pone a fondamento della possibile incostituzionalità della nuova norma, nella lettura già data da C.Cost. 13.5.1998 n.166 e confermata da C.Cost. 16.4.1999 n.125 al dovere di mantenere la prole che l’art.30 Cost. impone ai genitori e che comprende anche il dovere di assicurare ai figli “l’idoneità della dimora,intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica dei medesimi”. In tale prospettiva,secondo l’Autore, “ogni norma di legge ordinaria che intendesse consentire al genitore di privare improvvisamente il figlio di tale ambiente domestico e per ragioni che nulla hanno a che vedere con l’interesse del figlio stesso,sarebbe con ogni probabilità da reputare illegittima,in quanto contrastante con l’art.30 Cost.”.
M.SESTA “Le nuove norme sull’affido condiviso: profili sostanziali” in Famiglia e Diritto 2006 ,377. 
[5] E.QUADRI “Nuove prospettive in tema di assegnazione della casa familiare” in Corriere Giuridico,2006,8,1141.
[6] M.PALADINI “Le nuove cause di estinzione dell’assegnazione della casa familiare al vaglio del giudice delle leggi” in Famiglia e Diritto,2007,8;9,831.
[7] L.A.MARCHIONDELLI “L’assegnazione della casa familiare quale strumento di tutela dei figli di entrambi i genitori” in Famiglia e Diritto,2008,3,241, nota a sentenza Cass.civ.sez.I,2.10.2007 n.20688.
[8] E.QUADRI,op.cit.
[9] L’art.155 ter ,per la verità, non contempla tra le disposizioni soggette a revisione quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Ma la giurisprudenza ha già in passato   (cfr.Cass.15 maggio 1993 n.5567) ritenuto che le norme che prevedono la revisione dei “provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole” (art.710 c.p.c.) e “le disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere “(art.9 comma I,legge divorzio), vadano riferite pure alle statuizioni relative alla assegnazione della casa familiare, in quanto concernenti comunque la tutela dell’interesse della prole ( così E.QUADRI,op.cit.).

Filomia Lucia

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