Assegnazione casa familiare: si può agire per simulazione se c’è un difetto di trascrizione?

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Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare non impedisce all’assegnatario/a ad agire in giudizio ex art. 1415, co. 2 c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare

    Indice

  1.  La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: artt. artt. 151, 1415, 1445 e 1599 c.c..; art.6 della l. n. 898/70

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 21/02/2007, n. 4023

1. La vicenda

A seguito della separazione giudiziale, il figlio viene affidato alla moglie a cui viene assegnata la casa (in comproprietà con il marito). In sede di divorzio, però, la casa veniva assegnata al marito a cui veniva affidato il figlio. L’assegnatario non si adoperava per far trascrivere il provvedimento giudiziale della casa coniugale. Successivamente l’ex moglie vendeva la propria quota dell’abitazione, ma in realtà a sé stessa attraverso una propria società che poi in veste di acquirente chiedeva lo scioglimento della comunione. L’ex marito assegnatario impugnava allora la compravendita per affermarne la simulazione. In primo grado la domanda veniva accolta dal Tribunale. In secondo grado, però, la decisione del Tribunale veniva integralmente riformata, con rigetto della domanda di simulazione e scioglimento della comunione. Secondo la Corte di Appello infatti l’ex marito non aveva la legittimazione ad agire per far accertare la simulazione della compravendita poiché egli era privo di un diritto sostanziale pregiudicato dalla vendita. In particolare, secondo i giudici di secondo grado l’eventuale minor tutela derivante dal fatto proprio di non aver negligentemente trascritto il provvedimento di assegnazione della casa familiare per assicurarne l’opponibilità ai terzi anche dopo i nove anni dalla pronuncia, non integrava quel pregiudizio di un diritto cui la legge condiziona la legittimazione del terzo a far valere la simulazione. L’ex marito ricorreva in cassazione.

2. La questione

In caso di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione, l’assegnatario può agire in giudizio ex art. 1415, co. 2 c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare?


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3. La soluzione

La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Secondo i giudici supremi una volta trascorsi nove anni dal provvedimento di assegnazione, il difetto di tempestiva trascrizione non rende ulteriormente opponibile (cioè pregiudica ovvero rende dipendente) l’assegnazione della casa familiare rispetto al diritto acquistato dal terzo su quest’ultima.  La decadenza dalla opponibilità ai terzi del proprio di diritto, che si manifesta dopo nove anni dalla mancata trascrizione dell’atto di assegnazione della casa familiare, non si realizza prima per l’inerzia incolpevole dell’avente diritto. Di conseguenza – come sottolinea la Cassazione – il terzo assegnatario è legittimato ex art. 1415 c.c., comma secondo, ad agire in giudizio per far dichiarare la simulazione della vendita della casa familiare, indipendentemente dall’ inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione.

4. Le riflessioni conclusive

La casa familiare, sia in sede di separazione che in quella di divorzio, può essere assegnata ad uno dei due coniugi; l’assegnazione prescinde dalla titolarità della proprietà (la casa, infatti, può anche essere di proprietà dell’altro coniuge, o addirittura di terzi).

In particolare secondo il primo comma dell’articolo 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. In ogni caso il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643 c.c. (lo scopo è quello di evitare che atti dispositivi del bene o azioni esecutive sul medesimo vanifichino il provvedimento di assegnazione). L’articolo 337 c.c. sexies è applicabile anche in sede di divorzio. La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione (art. 1599, comma 3, c.c.); se trascritto, è opponibile al terzo acquirente senza limiti di tempo, salva la sopravvenuta caducazione dell’interesse dei figli alla detenzione (Cass. civ., 09/06/2022, n. 18641; Cass. civ., 22/04/2016, n. 8202; Cass. civ., 22/07/2015, n. 15367; Cass. civ., 12/04/2011, n. 8361; Cass. civ., 18/09/2009, n. 20144; Trib. Trento 4 febbraio 2010; Trib. Palermo 12 febbraio 2016). Come ha chiarito la decisione in commento, anche in difetto della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, l’assegnatario/a può benissimo ad agire in giudizio ex art. 1415 comma 2, per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare. In altre parole il diritto ad abitare la casa familiare può essere fatto valere dal terzo che ne è titolare – contro la simulazione della compravendita – a prescindere dalla rimproverabilità dell’inerzia mantenuta rispetto all’adempimento della trascrizione.

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