Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 17.12.2012 resa in favore di docente patrocinata dallo scrivente avvocato, ha confermato il diritto del dipendente scolastico con figli di età inferiore a tre anni, di godere della c.d. assegnazione temporanea triennale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42bis D.lgs. 151/01, così assicurando al minore, vero oggetto della tutela prestata dal Legislatore, la contemporanea presenza accanto a sé di entrambi i genitori, nel periodo più delicato della sua vita e per almeno tre anni.
La norma, in effetti, nell’operare espresso richiamo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [che dispone che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative…]”, esclude già categoricamente ogni interpretazione più restrittiva che penalizzi il personale scolastico.
La contemporanea possibilità dell’assegnazione provvisoria, offerta alle “lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri anche adottivi o affidatari” dall’art. 8, lett. i) del C.C.N.I. per la mobilità annuale, tuttavia, ha prestato il fianco a pretestuosi motivi di rigetto delle istanze da parte di M.I.U.R. ed U.S.P., che hanno erroneamente sostenuto una duplicazione di benefici per tale categoria di lavoratori.
La norma
L’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l´altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L´eventuale dissenso deve essere motivato. L´assenso o il dissenso devono essere comunicati all´interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.
Il caso
Un’insegnante di scuola secondaria di I° grado, titolare di cattedra su posto di sostegno (AD00) e madre di un bimbo di età inferiore a tre anni, in possesso dei presupposti soggettivi previsti dall’art. 42bis del D.Lgs. 151/2001 concernente “l’Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, presentava domanda di assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Salerno (presso cui il coniuge era titolare di impresa edile), nonché domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, essendo in possesso anche dei requisiti per il riconoscimento della precedenza di cui all’art. 8, pt. IV, lett. i) del C.C.N.I. per le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed a.t.a. per l’a.s. 2012/2013, in quanto “… lavoratrice madre con prole di età inferiore a tre anni”.
Mentre la domanda di assegnazione provvisoria annuale veniva accolta, l’USP di Salerno rigettava quella di assegnazione temporanea triennale, assumendo che non potesse essere adottato alcun “ulteriore” provvedimento, in quanto la docente già godeva della precedenza prevista per le lavoratrici madri dall’art. 8 del CCNI.
La docente, pertanto, proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, sostenendo di essere in possesso di tutti i presupposti – soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 42 bis, e lamentando che il diniego dell’assegnazione temporanea nella provincia di Salerno, ove lavorava il marito ed era radicata la famiglia, comportasse un grave e irreparabile pregiudizio sia alla serenità dell’intero nucleo familiare, che allo sviluppo psico-fisico del figlio minore di tre anni, necessitante delle insostituibili cure della madre e del padre per una crescita armonica.
La decisione
Il Giudice del Lavoro di Salerno, con l’ordinanza cautelare del 17/12/2012 in commento, dopo aver rimarcato l’ontologica differenza di ratio e presupposti applicativi tra l’istituto dell’assegnazione temporanea – disciplinato dall’art. 42 bis D.Lgs.151/2001 – e provvisoria (disciplinato dagli artt. 7-9 del CCNI sulla mobilità annuale), ha sancito la piena applicabilità dell’art. 42 bis al comparto scuola della P.A..
A fronte delle difese svolte dal M.I.U.R., il Tribunale di Salerno ha confermato che sul piano interpretativo e sistematico, non vi è alcun motivo per ritenere che i due tipi di assegnazione siano identici, ovvero alternativi, nel senso che un’assegnazione escluda automaticamente l’applicazione dell’altra, e che accedere ad una diversa interpretazione comporterebbe che i dipendenti scolastici non potrebbero mai fruire del beneficio di cui all’art. 42 bis (che è triennale, e quindi più favorevole), solo perché possono ottenere l’assegnazione provvisoria annuale.
L’istituto dell’assegnazione temporanea, pertanto, è pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A. ed il docente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, potrà addirittura cumulare la domanda di “assegnazione temporanea” con quella di “assegnazione provvisoria” prevista dal C.C.N.I..
L’importante ordinanza è certamente idonea a fornire a lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni, la concreta possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia ed alla propria prole, seppur temporaneamente (tre anni), quanto meno nella fase più delicata della crescita della stessa.
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