Come noto l’ordinanza di assegnazione del credito, resa dal giudice dell’esecuzione, segna la conclusione del procedimento di pignoramento presso terzi. Per approfondimenti, consigliano il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, che offre un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore
Indice
1. L’ordinanza di assegnazione
L’ordinanza di assegnazione va poi notificata al terzo pignorato, debitor debitoris, che dovrà provvedere a versare le somme al creditore procedente. In mancanza il creditore procedente potrà agire in via esecutiva contro il terzo pignorato proprio in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa in suo favore.
L’assegnazione opera una sostituzione del creditore procedente, ormai assegnatario, al debitore espropriato, che non è più titolare del credito oggetto del pignoramento. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, che in passato aveva diviso la dottrina, inducendo la giurisprudenza ad attribuirle tale efficacia per ragioni di opportunità pratica, oggi non è più in dubbio grazie alle modifiche apportate a questa forma espropriativa già dalle leggi n. 228 del 2012; n. 162 del 2014 e n. 132 del 2015. Per approfondimenti, consigliano il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, che offre un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore
Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi
La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.Leonarda D’AlonzoAvvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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2. Comportamento del terzo
L’ordinanza di assegnazione è dunque un titolo esecutivo di cui potrebbe avvalersi il creditore procedente ed assegnatario nei confronti del terzo debitor debitoris che non adempia spontaneamente. Evenienza questa piuttosto remota, considerato che il terzo sarà indotto ad onorare il debito, ma possibile, al ricorrere della quale il creditore assegnatario potrà avviare nei suoi confronti una nuova procedura espropriativa, senza dover ricorrere ad un processo di cognizione finalizzato unicamente all’acquisizione di un titolo esecutivo nei confronti del terzo, avendo il legislatore attribuito efficacia esecutiva all’ordinanza di assegnazione.
Dunque quale che sia la condotta tenuta dal terzo, sia essa collaborativa o omissiva, e quale che sia l’evoluzione del processo espropriativo che condurrà al provvedimento di assegnazione, questo, dopo la sua stabilizzazione, avrà valenza esecutiva nei confronti del terzo, nonostante il silenzio serbato al riguardo dall’art. 553 c.p.c., che nel primo comma si limita a disporre che le somme di cui il terzo si è dichiarato o è dichiarato debitore, se esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, sono assegnate dal giudice dell’esecuzione, salvo esazione, ai creditori
concorrenti. Per effetto dell’ordinanza di assegnazione il credito si trasferisce in capo al creditore pignorante, il cui diritto si estingue solo dopo l’effettivo pagamento da parte del terzo debitore ceduto, che avrà una duplice valenza satisfattiva, del credito vantato dal creditore procedente nei confronti del debitore esecutato e di quello da questi vantato nei confronti del terzo. Dunque, perché si realizzi l’effetto satisfattivo non basta la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, ma occorre che il credito assegnato venga pagato, fino a questo momento l’assegnatario rimane creditore nei confronti del terzo ceduto per la somma assegnata, corrispondente a quanto questi avrebbe dovuto versare al debitore esecutato, suo originario creditore, nei limiti posti dall’art. 546, comma 1 c.p.c.
In forza del provvedimento di assegnazione il terzo diviene debitore diretto del creditore assegnatario, realizzandosi una sostituzione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, dunque un fenomeno di cessione del credito, sulla falsariga di quella disciplinata dall’art. 1264 c.c., con carattere pro solvendo.
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3. Termine di prescrizione dell’ordinanza di assegnazione
Ma per quanto tempo il creditore può agire contro il terzo? La Cassazione in due sentenze la 6170/2020 e la 16607/2021 si è occupata di individuare il dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto del creditore di agire contro il terzo pignorato in forza della suddetta ordinanza di assegnazione.
La Suprema Corte ha precisato da un lato, che la notifica al terzo dell’atto di pignoramento è un atto interruttivo della prescrizione del credito fatto valere, dall’altro che il decorso del termine prescrizionale rimane sospeso tra la notifica del pignoramento e l’emissione della ordinanza di assegnazione, in quanto in tale intervallo temporale il creditore non può far valere coattivamente il proprio diritto di credito.
Ai sensi dell’art. 2935 c.c. il termine di prescrizione decennale inizierà a decorrere dal momento in cui il creditore assegnatario può esercitare il diritto di credito, ossia dal momento in cui l’ordinanza viene emessa in udienza oppure dall’avvenuto deposito della stessa se pronunciata fuori udienza.
4. Le novità della riforma Cartabia sui procedimenti pendenti
Con la riforma Cartabia viene introdotto l’art. 551 bis cpc che prevede al comma IV una disciplina transitoria in virtù della quale, per i crediti già assegnati è previsto, come noto, che l’ordinanza di assegnazione diviene inefficace se non viene notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale di cui al 551 bis cpc.
Il comma IV contiene una disciplina transitoria e prevede che i crediti già assegnati ai sensi dell’art. 553 del cpc alla data di entrata in vigore del decreto, cessano di produrre interessi ove l’ordinanza di assegnazione non sia notificata, unitamente alla dichiarazione d’interesse, al terzo pignorato entro 90 giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendano a maturare dalla notifica dell’ordinanza nonché della dichiarazione di cui sopra.
Il comma V dispone che, se alla data di entrata in vigore del decreto sono decorsi almeno 8 anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde la sua efficacia se non viene notificata entro due anni dall’entrata in vigore del decreto stesso, con conseguente liberazione del terzo dagli obblighi derivanti dall’art. 546 cpc.
Note bibliografiche
- Come cambia il pignoramento di crediti presso terzi – Diritto.it 3.05.2024 Laura Biarella
- Sull’esecutività dell’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi la giurisprudenza a tutela del debitor debitoris -. Diritto.it 13.03.2020 Concetta Marino
- Ordinanza assegnazione delle somme dies a quo del termine di prescrizione – recupero crediti – 2021 Studio Legale Pozzato
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