Nuova importante vittoria per una docente di scuola primaria, patrocinata dallo scrivente avvocato, che, vistasi respinta la propria domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42bis D.lgs. 151/01 da parte del MIUR e degli USP di Brindisi e Taranto, ha deciso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti propri e del proprio figlio in tenera età.
Con recentissima ordinanza cautelare del 7.10.2013, il Tribunale di Mantova ha integralmente accolto la tesi sostenuta dalla difesa dell’insegnante, sottolineando che dall’esame dell’art. 42 bis del Testo Unico 151/2001, emerge la reale volontà del legislatore di intervenire in favore della famiglia con un provvedimento che, sia pure temporaneo, agevoli la famiglia stessa nel periodo più delicato della vita dei figli, salvaguardando contestualmente le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione pubblica chiamata a verificare in concreto che la concessione del beneficio non si riveli gravemente dannosa per la stessa.
Il caso
Un’insegnante di scuola primaria, titolare di cattedra su posto comune e madre di un bimbo di età inferiore a tre anni, in possesso dei presupposti soggettivi previsti dall’art. 42bis del D.Lgs. 151/2001 concernente “l’Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, presentava domanda di assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Brindisi (presso la quale l’altro genitore svolgeva l’attività di operaio), nonché in quella di Taranto (in quanto provincia ubicata nella stessa regione).
Mentre l’USP di Taranto rimaneva silente, quello di Brindisi rigettava l’istanza assumendo la sussistenza di un asserito esubero di personale docente sul ruolo della scuola primaria.
La docente, pertanto, proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Mantova, sostenendo di essere in possesso di tutti i presupposti – soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 42 bis – e lamentando che il diniego dell’assegnazione temporanea fosse illegittimo e stesse comportando un grave e irreparabile pregiudizio sia alla serenità dell’intero nucleo familiare, che allo sviluppo psico-fisico del figlio minore di tre anni.
La norma
L’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l´altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L´eventuale dissenso deve essere motivato. L´assenso o il dissenso devono essere comunicati all´interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.
La decisione
Il Giudice del Lavoro di Mantova, con l’ordinanza cautelare del 7.10.2013 in commento, ha sancito la piena applicabilità dell’art. 42 bis al comparto scuola della P.A..
A fronte delle difese svolte dal M.I.U.R., incentrate su un asserito esubero di personale docente sul ruolo della provincia di Brindisi, il Tribunale di Mantova ha ribadito che non sussiste alcun ostacolo per l’applicazione dell’istituto anche nel comparto scuola della P.A. e che, mentre, da un lato, quanto alla provincia di Brindisi, non risultava provato l’esubero, dall’altro, quanto a quella di Taranto, non era stata addotta alcuna congrua motivazione del rigetto.
La mancanza di una congrua motivazione, ha portato il Giudice del Lavoro di Mantova a stabilire, ancora una volta, la piena applicabilità del beneficio al pubblico dipendente del comparto scuola, segnando l’ennesima sconfitta del MIUR sulla questione.
Ha ritenuto, ancora, il Giudice del Lavoro, che la disciplina dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, riferita all’assegnazione temporanea a richiesta dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per ricongiungimento al nucleo familiare, in presenza di tutti i requisiti specifici, configura un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore richiedente, e non una mera facoltà in capo all’amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede.
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