Assegno di divorzio: novità in vista

Redazione 31/10/19
La nuova proposta vuole cancellare l’assegno di divorzio all’ex. Questa la profondo riforma in materia di rapporti coniugali, in caso di separazione e divorzio. 

Sulla riforma sembra esserci un profondo consenso, come risulta negli ultimi orientamenti della Cassazione: oggi l’assegno di divorzio non è più una “rendita parassitaria”, ma un contributo dovuto solo in caso di meritevolezza e di incolpevole difficoltà economica.

Il principio di autoresponsabilità del coniuge

Ecco come cambierà la disciplina dell’assegno di divorzio all’ex e in quali casi vi si potrà dire “addio”.

Nascerebbe la possibilità di un assegno di divorzio temporaneo, limitato solo a un periodo di tempo prefissato dal giudice per consentire al coniuge economicamente più svantaggiato di uscire da un momento di crisi economica.

Viene poi normativizzato il principio secondo cui l’assegno di mantenimento viene meno se l’ex coniuge contrae nuovo matrimonio, un’unione civile o una convivenza stabile. Insomma, chi decide di intraprendere un progetto di famiglia con un’altra persona perde per sempre gli alimenti versati dall’ex coniuge.

Il giudice dovrà tenere conto nel valutare la meritevolezza del mantenimento sarà non solo il reddito del coniuge richiedente ma anche il patrimonio, che entra a far parte delle variabili che possono decretare o meno il diritto agli assegni mensili, secondo il principio di autoresponsabilità.

Viene superato il criterio del «tenore di vita» nel determinare la misura dell’assegno di divorzio per come chiarito:”per quanto riguarda gli elementi da valutare per la determinazione dell’importo dell’assegno, l’attuale ampio concetto di “condizioni dei coniugi” viene sostituito da quello più specifico di “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”», scrive Il Sole 24 Ore questa mattina in edicola. In più “il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi per il venir meno della comunione spirituale e materiale; la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi”. 

Altri elementi sulla base dei quali verrà calcolato l’assegno di mantenimento sono: l’impegno e la cura personale di figli minori, disabili o maggiorenni ma non autosufficienti; l’incapacità di reddito per ragioni oggettive; la mancanza di adeguata formazione professionale causata dall’essersi dedicato alla cura della famiglia e dei figli.

Con l’ordinanza n. 24934 del 7 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura assistenziale dell’assegno divorzile di cui all’articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n 898, escludendone la funzione riequilibratrice dei redditi dei coniugi, in quanto collegata al principio, ormai superato, del tenore di vita goduto, così dichiarando: “Lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile.
I parametri su cui fondare l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale“.

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