Assegno di divorzio: non aumenta se l’ex si dimette

Redazione 13/02/18
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Assegno di divorzio: quando si ha diritto all’aumento

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’assegno di mantenimento, in relazione all’ipotesi in cui l’ex coniuge beneficiario si dimetta volontariamente dal lavoro. Con l’ordinanza n. 3015 del 7 febbraio scorso, i giudici di legittimità hanno ribadito che il tenore di vita in costanza di matrimonio non costituisce più parametro per la valutazione del quantum dell’assegno divorzile. Piuttosto, occorre guardare al raggiungimento, da parte dell’ex, dell’autosufficienza e indipendenza economica. Pertanto, qualora il beneficiario lasci per propria scelta il posto di lavoro, non sorge alcun diritto del medesimo all’aumento dell’assegno.

Nel caso di specie, il tribunale revocava l’assegnazione della casa familiare all’ex moglie, nonché rigettava la richiesta della stessa, di aumento dell’assegno posto a carico dell’ex marito.

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Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017

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La decisione di secondo grado e il ricorso in Cassazione

La Corte d’Appello confermava le statuizioni del giudice di primo grado, rigettando inoltre la richiesta del’ex marito di integrale revoca dell’assegno divorzile. La decisione del giudice del gravame considerava innanzitutto la circostanza per cui l’unico figlio della coppia, già maggiorenne, dimorava presso il padre e, dunque, non vi sarebbe nessun valido presupposto per cui la donna continuasse ad essere assegnataria della casa familiare. Inoltre, essendo la stessa proprietaria di beni immobili da cui percepiva redditi, non vi era parimenti ragione che giustificasse l’aumento dell’assegno di divorzio.

La donna ricorreva dunque in Cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione, in quanto la Corte non avrebbe tenuto conto del mantenimento del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Tuttavia, la Suprema Corte riteneva corretta la decisione di secondo grado, confermando quanto statuito dal giudice del gravame, sottolineando come il tenore di vita non costituisca più parametro né per stabilire se sussiste o meno il diritto all’assegno, né per la determinazione del suo ammontare.

Occorre diversamente valutare il raggiungimento dell’indipendenza economica. La relativa soglia, precisa la Corte, deve essere individuata in base alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale, in quel preciso momento storico; la valutazione del giudice dovrà poi necessariamente calarsi sul caso specifico, senza che si sconfini nell’arbitrarietà della decisione.

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