Assegno unico e universale per i figli a carico: maggiorazioni per figli maggiorenni e genitori separati

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Col Messaggio_numero_1714_del_20-04-2022 l’INPS ha fornito precisazioni in merito alla disciplina dell’Assegno Unico Universale, con particolare riferimento alle maggiorazioni in caso di genitori lavoratori e figli maggiorenni.

Indice

  1. Maggiorazione per genitori lavoratori
  2. Riconoscimento delle maggiorazioni per nuclei numerosi
  3. Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati
  4. Figli maggiorenni
  5. Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU

1. Maggiorazione per genitori lavoratori

L’art. 4, c. 8, d. lgs. 230/2021 prevede, quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. Pertanto, è stato precisato che, ai fini di tale maggiorazione:

  • i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  • relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  • rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2, c. 2 e 2-bis, TUIR;
  • la maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi;
  • la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

2. Riconoscimento delle maggiorazioni per nuclei numerosi

La disciplina prevede una maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce, fino a raggiungere 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. E’ inoltre prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. E’ stato quindi precisato che: 

  • ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità coi figli;
  • per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’Assegno;
  • in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

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3. Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

L’Assegno è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti. Tuttavia, nei casi di:

  • esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, 
  • affidamento esclusivo,
  • provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, 
  • accordo fra le parti,

il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.

4. Figli maggiorenni

L’Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale.

Il figlio fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000. Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

  • nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
  • nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

5. Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU

Quando i figli raggiungono la maggiore età dopo l’inoltro della domanda, il figlio stesso può presentare domanda di AUU per conto proprio, per l’effetto decade la “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Se, al contrario, prosegue la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenta domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste (art. 2, c. 1, lettera b), per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.

Avv. Biarella Laura

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