Assegno unico per i figli: a chi spetta, come fare domanda, simulatore dell’importo mensile

Redazione 16/02/22

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Come evidenzia l’Inps, l’assegno è:
– “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità,
– è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Il beneficio è attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti.
Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza.
Dai 18 anni di età e fino ai 21 anni, inoltre, una somma ridotta dell’assegno verrà accreditata se:

  • è iscritto all’università;
  • è un tirocinante;
  • è iscritto a un corso professionale;
  • svolge il servizio civile;
  • svolge un lavoro a basso reddito (reddito complessivo inferiore a 8.000 euro) o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego.

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748, l’Inps fornisce le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda. Ecco un video tutorial realizzato dall’Inps che spiega come presentare la domanda di Assegno unico.

Per avere istruzioni dettagliate consulta anche la circolare Inps n. 23 del 9 febbraio 2022.

Indice:

  1. A quanto ammonta l’assegno unico per i figli?
    > Importi base
    > Casi in cui sono previste maggiorazioni
  2. Quando e come presentare la domanda
  3. Come viene pagato l’Assegno unico
  4. Reddito di cittadinanza e assegno unico
  5. Le prestazioni assorbite

A quanto ammonta l’assegno unico per i figli?

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.
In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato.

Per avere un’idea dell’ammontare dell’assegno, l’Inps ha realizzato un simulatore dell’Assegno unico e universale che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Importi base

In generale gli importi base dell’assegno unico sono:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili  in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro
  • per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente fino a 25 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro

Casi in cui sono previste maggiorazioni

Sono previsti casi di maggiorazione per i secondi figli e per i figli con disabilità.
In particolare:

  • per ciascun figlio successivo al secondo la maggiorazione dell’importo è pari a 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro
  • per ciascun figlio minorenne con disabilità , gli importi base sono incrementati di una somma pari
    – a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza,
    – a 95 euro mensili in caso di disabilità grave,
    – a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
  • per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili
  • per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili con  ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).

Quando e come presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno si può presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato e ha durata annuale. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.

Specifichiamo che:

  • Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo.
  • Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.
  • Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Come viene pagato l’Assegno unico

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN,

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali

c) accredito sulla carta RDC per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Il  conto deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace.

Reddito di cittadinanza e assegno unico

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Le prestazioni assorbite

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

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