L’assegno unico universale per figli: una nuova prospettiva

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L’assegno unico rappresenta una tematica di grande rilevanza nel panorama giuridico, soprattutto in contesti di separazione o divorzio. Recentemente, l’attenzione su questa questione si è concentrata su un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, che ha suscitato dibattiti e riflessioni in merito alla ripartizione dell’assegno unico tra i genitori. Il caso in questione riguarda un reclamo presentato contro un provvedimento del Tribunale di Varese che aveva stabilito la ripartizione paritaria dell’assegno unico, nonostante un precedente accordo di separazione che assegnava interamente il beneficio alla madre.
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Corte d’Appello di Milano -sez. V civ.- ordinanza n.243 del 09-06-2023

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Indice

1. Contesto dell’Ordinanza


La pronuncia della Corte d’appello di Milano cron. Nr.  1400 del 09.06.2023,  trae origine dal reclamo proposto avverso un’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Varese che, chiamato ad adottare provvedimenti provvisori ed urgenti in un procedimento introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto, tra l’altro, la ripartizione paritaria tra i genitori, coaffidatari, dell’assegno unico per i figli. Questo, a dispetto del fatto che, nel precedente giudizio di separazione, entrambi i genitori avevano già raggiunto un accordo per l’attribuzione alla madre, nella misura del 100%, del previgente assegno per il nucleo familiare. Con il proposto reclamo, la madre, collocataria dei figli, seppure concordando sul fatto che i redditi personali di entrambi i genitori non avevano nel frattempo subito sostanzialmente modifiche rispetto all’epoca del concluso accordo di separazione, aveva lamentato l’illogicità delle statuizioni provvisorie del Tribunale di Varese nella parte in cui non aveva considerato che la novella legislativa, riguardante l’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli, ha una ratio pressoché sovrapponibile a quella dell’assegno per il nucleo familiare, per il quale le parti avevano già concordato in sede di separazione l’attribuzione al 100% alla madre. La reclamante aveva poi anche denunciato come il Tribunale di Varese, nello statuire di dover ripartire tra i due genitori in parti uguali il nuovo assegno unico, non aveva ritenuto di dovere, per la conseguenza, mettere mano all’importo dell’assegno al mantenimento dei figli, dovuto dal padre alla madre, al fine di andare a riequilibrare l’assetto economico concordato dalle parti in sede di separazione. Costituitasi in giudizio, la parte reclamata difendeva la bontà delle statuizioni provvisorie del Tribunale di Varese ritendo sostanzialmente mutata la ratio dell’assegno unico rispetto all’assegno per il nucleo familiare e corretta la valutazione di tale Giudice in ordine alla necessità di non intervenire su tutti gli altri accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione. Parte reclamata evidenziava inoltre l’inammissibilità del reclamo per difetto di specificità dei motivi di censura.

2. La decisione della Corte d’Appello


La Corte d’Appello di Milano, dopo aver ricordato che il proposto gravame “assolve la funzione di revisio prioris instantiae, il cui oggetto è limitato alla verifica dei soli fatti già dedotti e documenti già prodotti avanti al presidente che ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti; detti provvedimenti sono sempre – motivatamente – revocabili o modificabili dal G.I., oltre che – in fase decisionale – dal collegio, ancorché nel frattempo confermati, integrati o modificati da questa Corte” e ritenuto ammissibile il reclamo presentato dalla madre, ha rigettato nel merito lo stesso, giudicandolo infondato.


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3. Ripartizione dell’assegno unico


Con riferimento all’unico punto della decisione che trova qui interesse, la Corte ha ritenuto che “l’ordinanza presidenziale trovi fondamento, e conferma, nella mutata disciplina inerente all’assegno unico e universale, come recentemente novellato, che prevede – salvo un accordo delle parti che qui non può dirsi rinnovato in ragione delle differenti richieste di ciascuna parte – la corresponsione dell’importo in ragione del regime di affidamento della prole che, in questo caso, è condiviso. Opportunamente, si ritiene, in assenza di un mutamento delle situazioni reddituali delle parti, il presidente non è intervenuto a modificare l’assegno al mantenimento dei minori che potrà trovare, se ne sussisteranno i presupposti, adeguamento nel corso dell’attività istruttoria”.
Confermando gli sviluppi giurisprudenziali in punto di condanna alle spese in sede di reclamo avverso le statuizioni presidenziali ex art. 708, co. 3, c.p.c., la Corte d’Appello ha rimandato al definitivo sulle spese della fase di cui la stessa è stata investita e ha tuttavia ritenuto sussistere i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato in applicazione dell’art. 13, co. 1, quater Testo Unico Spese di Giustizia.

4. Commento


Lungi dal rappresentare il punto d’approdo della giurisprudenza, la segnalata ordinanza della Corte d’Appello di Milano pare rappresentare solo una delle primissime pronunce che si registrano a seguito dell’introduzione dell’assegno unico. Tale provvedimento è di particolare interesse perché consegue ad un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in cui i coniugi avevano raggiunto, in sede di separazione, un accordo per il quale la madre aveva il diritto a percepire interamente l’assegno per il nucleo familiare, all’epoca vigente. Pacta sunt servanda, ma solo se nel frattempo non interviene una legge che cambia le carte in tavola: questa sembra essere la conclusione che traspare dalla pronuncia della Corte milanese. Ora, appare innegabile che la legge sull’assegno unico ed universale abbia inteso abrogare la previgente norma sugli assegni familiari e al nucleo familiare.  A dispetto delle valutazioni della Corte espresse nel caso in esame, appare altrettanto fuor di dubbio che la ratio sottesa all’assegno unico sia rimasta pressoché la stessa di quella per la quale era già previsto l’assegno al nucleo familiare e l’assegno familiare. Nondimeno, occorre riferire che, come tra l’altro chiarito anche dall’INPS nel Messaggio numero 1714 del 20-04-2022, “Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli” ma che “L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori”. L’autorevole pronuncia della Corte d’Appello non appare convincente nella parte in cui sembra non valorizzare il fatto che, allora come ora, i genitori sono pur sempre abilitati dalla legge a trovare un accordo sull’attribuzione non paritaria della nuova provvidenza economica. Sotto altro aspetto, nel caso esaminato appare evidente che i genitori abbiano sostanzialmente confermato che i rispettivi redditi non abbiano subito modifiche rispetto all’epoca in cui avevano concordato la misura dell’assegno al mantenimento dei figli dovuti alla madre collocataria e la percezione, da parte di quest’ultima, dei previgenti assegni al nucleo familiare nella loro totalità. La Corte non pare valorizzare l’accordo, espressione di autonomia privata, che i genitori avevano già raggiunto all’epoca della separazione e neppure il vulnus che la madre indubbiamente subisce nel momento in cui, ritenuto di non poter confermare l’attribuzione totale dell’assegno unico alla madre, viene stabilito che il (nuovo) assegno unico debba essere ripartito equamente tra i due genitori. É evidente infatti che, così provvedendo, la madre subisce una diminuzione delle proprie entrate, che dovrebbe quantomeno trovare tutela immediata con una ricalibrazione dell’assegno di mantenimento dovuto dall’altro genitore per i figli. Sotto altro aspetto, tale pronuncia avrà quale sicuro effetto quello di alimentare il contenzioso tra i genitori che, separati o divorziati sotto la vigenza dell’abrogata normativa degli assegni familiari, troveranno nella novella normativa l’occasione per mettere in discussione accordi o statuizioni con le quali veniva già stabilito il diritto di uno dei due genitori a percepire per intero i vecchi assegni al nucleo familiare e assegni familiari.  

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