Assemblea condominiale e richiesta di “studio fattibilità Superbonus” sulla base di due preventivi

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L’assemblea può decidere di richiedere ad un tecnico “uno studio fattibilità Superbonus” sulla base di due soli preventivi?

Indice

1. La vicenda

Due condomini convenivano in giudizio il condominio, chiedendo al Tribunale di far dichiarare nullo e/o annullare il verbale della sopra citata delibera assembleare e le deliberazioni assembleari ivi contenute; in particolare non ritenevano valida la decisione con la quale l’assemblea condominiale aveva deciso di affidare ad uno studio tecnico l’incarico per la redazione di uno “studio di fattibilità accesso superbonus 110%”; gli attori notavano che, stante l’avvicinarsi della scadenza dei termini per accedere al superbonus, tale decisone era stata assunta con soli due preventivi a confronto e senza le necessarie informazioni; in ogni caso ritenevano “finanziariamente impegnativo” l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità. I due condomini evidenziavano la scarsa solidità finanziaria del condominio che, nel corso della gestione, aveva ricevuto comunicazione dalla società fornitrice del gas attestante una morosità per oltre 42.000,00 euro. Il condominio si difendeva, sostenendo la validità della delibera assunta dall’assemblea con la quale era stato affidato l’incarico professionale sopra detto; il convenuto notava che gli attori chiedevano che si giudicasse sull’opportunità della stessa in rapporto alla scelta di un’impresa e di un preventivo, invece che di un’altra impresa e di un altro preventivo, mediante una valutazione di merito sulle scelte discrezionali del consesso che era preclusa, appartenendo tali scelte solo all’assemblea; in altre parole il condominio riteneva che l’assemblea avrebbe potuto anche deliberare sulla base di un solo preventivo; in ogni caso negava il dedotto deficit di informazione, in considerazione dell’esauriente esposizione del tecnico incaricato in merito ai contenuti e alle funzionalità dello studio di fattibilità.

2. Assemblea condominiale e richiesta di “studio fattibilità Superbonus”: la soluzione

Il Tribunale ha dato torto agli attori. Lo stesso giudice ha affermato che all’assemblea è demandato il potere di assumere le delibere che interessano ogni questione relativa alla gestione delle parti e dei servizi comuni. Di conseguenza, ad avviso del giudicante, l’assemblea ha legittimamente deciso di affidare un incarico professionale avente ad oggetto lo studio di fattibilità per l’accesso superbonus 110%”. Il Tribunale ha sottolineato come gli attori abbiano voluto contestare la rilevanza dell’esborso economico derivante dalla decisione assembleare, valutazione che spetta solo all’assemblea. Il giudice ligure ha evidenziato come tutti i condomini possono portare in assemblea preventivi nel caso in cui all’o.d.g sia da deliberare una spesa nell’interesse della collettività: in quest’ottica, quindi, gli stessi attori, contrariamente a quanto avvenuto, avrebbero potuto sottoporre al vaglio assembleare un altro preventivo concernente lo studio di fattibilità sopramenzionato.

3. Le riflessioni conclusive

Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l’eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’articolo 1137 del codice civile non è finalizzato a controllare l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea (Trib. Napoli Nord 22 febbraio 2024, n. 1004). Ne consegue che esulano dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, ad esempio, l’importo economico dei lavori, le carenze progettuali, le anomalie o imperfezioni delle prescrizioni dei capitolati, l’inutilità o l’irrazionalità dei lavori approvati, o la difettosità delle opere di manutenzione straordinaria (Cass. civ., sez. VI, 22/04/2022, n.12932; Trib. Taranto, sez. I, 13 aprile 2023, n.824).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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