La normativa prevista dal DPR n.1224 del 1965( T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) all’art. 20 prescrive, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di tenere delle scritture obbligatorie: libro matricola e libro di paga, inerenti ai prestatori d’opera alle loro dipendenze.
La ratio di tali scritture obbligatorie, risiede nella necessità di fornire la prova di regolare assunzione dei lavoratori presenti sui luoghi di lavoro, in caso di controlli effettuati dall’istituto assicuratore.
A tal fine, ai sensi dell’art. 21 della medesima normativa, il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta , agli incaricati dell’istituto assicuratore e non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Le disposizioni suddette non dichiarano espressamente che, in caso di assenza delle scritture obbligatorie nei luoghi di lavoro, si pone una presunzione assoluta ed insuperabile di assunzione di lavoratori in nero tale da legittimare l’applicazione automatica delle sanzioni di cui all’art. 3, comma 3, Legge n.73 del 2002.
L’assenza di una tale rivelazione nel testo della disposizione pone dei problemi interpretativi di non poco conto.
Infatti, se si dovesse ritenere implicitamente esistente una presunzione assoluta di impiego di lavoratori in nero dall’assenza, in sede, delle scritture obbligatoriamente prescritte, al datore di lavoro non resterebbe che sottostare alle relative sanzioni.
In caso contrario, il datore di lavoro avrebbe comunque la possibilità di dimostrare la regolarità delle assunzioni.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, la quale con Ordinanza del 23 novembre 2010 n. 23727, ha negato l’esistenza di un collegamento automatico fra l’assenza di scritture obbligatorie sul luogo di lavoro e irregolarità delle assunzioni, rimettendo la relativa decisione alle normali regole dell’onere della prova.
La decisione in commento è stata espressa a seguito di un ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, la quale ha confermato una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera (n.88/2004) che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni ex art. 3, comma 3 della L.73/2002.
La ricorrente Agenzia delle Entrate, lamentava la violazione e falsa applicazione del DPR n.1224 del 1965 artt. 20 e 21 e della Legge n.73/2002, art.3, comma 3, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c..
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata avrebbe erroneamente annullato la sanzione ritenendo non sufficiente, ai fini probatori, la mancata presenza, in sede, dei libri matricola.
La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha ritenuto infondata la censura mossa dalla Agenzia delle Entrate in quanto basata sul presupposto, dalla Corte non condiviso, che, ai sensi del DPR n.1224 del 1965, art. 20, l’assenza di scritture obbligatorie sul luogo di lavoro, pone una presunzione assoluta ed insuperabile di assunzione di lavoratori in nero, presunzione che la disposizione, tuttavia, non rivela.
Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 23 novembre 2010
Numero: n. 23727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Matera n. 88/3/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS). Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1224 del 1965, artt. 20 e 21, e della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente annullato la sanzione ritenendo non sufficiente, ai fini probatori, la mancata presenza, in sede, dei libri matricola.
La censura è infondata. Il ricorso muove dal presupposto che, ai sensi del D.P.R. n. 1224 del 1965, art. 20, l’assenza di scritture obbligatorie sul luogo di lavoro pone una presunzione assoluta (e insuperabile) di assunzione di lavoratori in nero; presunzione che la disposizione, tuttavia, non rivela.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010
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