Assicurazione avvocati: premio di 140 euro per Cassa Forense, ma attenti alle clausole

Redazione 07/04/17

In vista dell’operatività del decreto ministeriale che prevede l’assicurazione obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all’albo, a partire dall’11 ottobre 2017, la Cassa Forense sta conducendo alcune trattative con compagnie assicurative, al fine di predisporre un accordo contrattuale standard da riservare a tutti i suoi iscritti.  In particolare, attualmente è riuscita ad ottenere un premio assicurativo di 140 euro, con franchigia fissa di 350 euro per gli avvocati con un reddito basso. Ovviamente, di qui fino all’entrata in vigore del decreto, saranno numerose le novità in merito alle sue contrattazioni, ma è bene iniziare a prendere familiarità con le previsioni in questione, soprattutto con alcune.

 

Assicurazione obbligatoria: quale danno copre?

Secondo il Decreto del Ministero della Giustizia, istitutivo della assicurazione obbligatoria per i professionisti, la stessa deve coprire la responsabilità civile degli avvocati “per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale”. Non c’è distinzione basata sulla tipologia di responsabilità, in quanto il professionista è garantito sia per quella da danno patrimoniale, che non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Ciò anche laddove vi sia colpa grave.

 

Scarica qui il Decreto del Ministero della Giustizia sull’assicurazione obbligatoria.

 

Queste previsioni fanno presumere una copertura assicurativa assai completa, potenzialmente efficace contro ogni tipo di danno. Tuttavia, alcune clausole del contratto di assicurazione saranno rimesse alla discrezionalità delle polizze assicurative. Pertanto, è necessario che ciascun avvocato, prima di sottoscrivere il contratto, faccia attenzione all’interpretazione che la singola polizza dà ad alcune previsioni vincolanti del decreto ministeriale.

 

Clausole da non sottoscrivere: quali sono?

Sebbene al primo articolo, infatti, sia espressamente previsto che l’assicurazione forense dovrà coprire tutti i danni recati alla generalità dei terzi, il concetto è tuttavia ripreso al comma 4. Ciò crea ambiguità nella disposizione, e fa sì che sia previdente da parte dell’avvocato paciscente assicurarsi dell’identità dei terzi eventualmente coinvolti nel contratto.

Anche l’ambito oggettivo, seppur delineato dal decreto, è suscettibile di ampliamento da parte dei contraenti, ma solo in senso estensivo: ciò significa che non potranno essere escluse dalla copertura assicurativa le attività elencate nella fonte legislativa, individuate come nucleo essenziale dell’attività professionale di riferimento (art. 1 comma 6).

 

Efficacia temporale: ultrattività e retroattività non contrattabili

Altra questione da non sottovalutare è quella disciplinata all’art.2 della medesima fonte, ossia l’efficacia temporale e soggettiva dell’assicurazione. Testualmente, è previsto che l’assicurazione preveda “anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza”. Si dispone poi che sia vietato il recesso da parte dell’assicuratore a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nonché per tutta la durata del periodo di ultrattività. Bisogna quindi diffidare di clausole che escludano tale efficacia, anche retroattiva.

Si pensi poi alla regolamentazione della franchigia, che continuerà a poter essere calcolata n misura fissa o in percentuale sul valore del sinistro, e altri aspetti, tra cui le modalità di rinnovo contrattuale o il passaggio ad una diversa compagnia assicurativa.

 

  • Per approfondire, leggi: Avvocati, al via la nuova assicurazione obbligatoria.

 

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