Assicurazione avvocati, proroga al 10 novembre

Redazione 12/10/17
Proroga di trenta giorni all’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria per tutti gli avvocati. Nonostante quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, attuativo della Riforma forense del 2012, le tanto controverse polizze obbligatorie sulla responsabilità civile e sugli infortuni prenderanno il via solo il prossimo 10 novembre. È quanto stabilito, a sorpresa, dal Decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, pubblicato nella serata di ieri.

 

Ufficiale il rinvio di 30 giorni

Gli avvocati hanno dunque ancora un mese per adeguarsi alle nuove disposizioni, stipulando una polizza assicurativa o aggiornando quella che già hanno. A dare l’annuncio è stato ieri sera il Consiglio Nazionale Forense: proprio il CNF, in mattinata, aveva richiesto tramite il presidente Andrea Mascherin la proroga al Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Un rinvio che come visto arriva solo l’ultimo giorno disponibile, anche se si può notare che gli avvocati hanno avuto un anno per adeguarsi alla nuova legge.

All’interno del Decreto, un solo articolo che conferma che “la data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2016, è differita di trenta giorni”.

 

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La polizza di responsabilità civile

La normativa che sarebbe dovuta entrare in vigore ieri stabilisce che tutti gli avvocati italiani devono essere dotati, pena l’esclusione dall’albo, di due polizze assicurative, una sulla responsabilità civile e una sugli eventuali infortuni alla propria persona e ai collaboratori.

La polizza di responsabilità civile deve coprire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei, che l’avvocato, i suoi collaboratori o i suoi praticanti possano causare sia al cliente che a terzi. I massimali sono stabiliti per legge ma variano fortemente a seconda delle dimensioni dello studio legale e del numero di professionisti impiegati. Il massimo risarcibile, in ogni caso, non può superare i 10 milioni di euro.

L’assicurazione contro gli infortuni

La polizza contro gli infortuni deve coprire tutti gli incidenti che possono capitare all’avvocato stesso, ai suoi collaboratori, ai dipendenti e ai praticanti nell’esercizio della professione, sia all’interno che al di fuori dei locali dello studio legale. Devono essere coperti tutti gli infortuni che causino morte e invalidità permanente o temporanea, oltre a tutte le spese mediche necessarie. Secondo la nuova normativa, non si potrà scendere al di sotto dei 100mila euro in caso di morte e invalidità permanente; inoltre, la diaria giornaliera per invalidità temporanea non potrà essere inferiore a 50 euro.

La polizza agevolata del CNF

  • Scarica la descrizione della polizza del CNF.

Il Consiglio Nazionale Forense, ricordiamo, ha stipulato un accordo con una compagnia assicurativa su scala nazionale per assicurare a tutti gli avvocati interessati una nuova polizza che si attenga alle recenti disposizioni di legge ma sia allo stesso tempo conveniente anche economicamente.

Come si può leggere sul sito internet del CNF, la polizza agevolata prevede l’ultrattività illimitata della garanzia assicurativa per tutti i professionisti che cessino dalla loro attività, oltre che la facoltà di reintegro del massimale in caso di sinistro. Fa parte delle condizioni anche il divieto di recesso da parte dell’assicuratore in caso di sinistro. I giovani avvocati, poi, possono godere di premi a partire da 117 euro, con massimale di 350mila euro e nessuna franchigia.

Redazione

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