Assicurazione, le Sezioni Unite sulla claims made

Redazione 05/02/18

Claims made: la questione è rimessa di nuovo alle Sezioni Unite

Fa ancora discutere la portata delle clausole claims made inserite all’interno dei contratti di assicurazione; tanto che la questione è stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unite dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 1465 dello scorso 19 gennaio. In particolare, le questioni che sono state rimesse alle Sezioni Unite riguardano la meritevolezza delle clausole a prima richiesta nonché la possibilità di una definizione di sinistro concordata tra le parti. Nel caso di specie, la richiesta di risarcimento veniva avanzata nei confronti di un’impresa assicurativa che eccepiva la presenza della clausola claims made all’interno del contratto, per cui la copertura operava solo per i danni denunciati durante il periodo di vigenza della polizza. Nella fattispecie in esame, l’onere assicurativo ricadeva in tal modo su altra compagnia.

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I diversi gradi di giudizio

Il giudice di primo grado qualificava come nulla la clausola a prima richiesta contenuta nel contratto di assicurazione, condannando dunque l’impresa assicurativa al pagamento dei relativi danni. Al contrario, il giudice del gravame riconosceva la validità della predetta clausola, con la funzione di delineare meglio l’oggetto del contratto di assicurazione, e rigettava dunque la richiesta risarcitoria della parte danneggiata dal sinistro. La causa giungeva dunque dinanzi alla Corte di Cassazione. Preliminare è stabilire se le parti possano definire, in accordo, il concetto di sinistro e, dunque, verificare quale significato abbiano voluto dare al termine de quo.

La definizione di sinistro

Nel contratto assicurativo richiamato, le parti hanno inteso il sinistro non come l’evento dannoso in sé, ma come la circostanza della denuncia e della richiesta di risarcimento da parte del soggetto danneggiato. Questa precisazione ha un notevole significato, in quanto muta la copertura assicurativa, dovendosi applicare la polizza operante al momento della denuncia e non quella vigente al momento del sinistro. Di fatto, alle Sezioni Unite è chiesto di fare chiarezza in relazione alla portata dell’autonomia privata nell’ambito dei contratti assicurativi: in primis, occorrerebbe chiarire se le parti possano concordare il concetto di sinistro e se, in secundis, sia meritevole la clausola che limita la copertura ai danni richiesti nel periodo di vigenza della polizza (cd. clausola a prima vista o a prima richiesta).

Si attende dunque la pronuncia dei giudici di legittimità.

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