- se l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile possa ritenersi gravante anche sui praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo;
- quale sia il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori.
In ordine al primo quesito, il Cnf osserva che la legge è ben chiara nell’individuare il soggetto obbligato, limitando detto obbligo agli avvocati, alle associazioni o società tra professionisti. Non anche, pertanto, ai soggetti iscritti nel Registro dei praticanti (semplici o abilitati) i quali non ne saranno gravati. Questo non esclude tuttavia, prosegue il Cnf, che il praticante svolgente attività professionale – e ciò è auspicabile – possa porre in essere le opportune cautele, ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale.
Il secondo dubbio interpretativo appare invece superato, chiarisce il Consiglio, dalla modifica all’art. 12 Legge n. 247/2012 introdotta dal D.L. n. 148/2017, in virtù della quale “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
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