Assicurazioni: nuovi obblighi d’informativa precontrattuale

A poche settimane dall’entrata in vigore del Regolamento n. 41 emesso lo scorso agosto, gli operatori del settore assicurativo si preparano a conformarsi alle novità introdotte che riguardano la fase d’informativa precontrattuale, in linea con quanto disposto dalla recente normativa Europea sulla Distribuzione Assicurativa. Nell’approfondimento si avrà modo di evidenziare l’impatto nella prassi della nuova regolamentazione, come pure I dubbi e le perplessità applicative che sorgono tra le imprese assicuratrici e le associazioni di parte.

Regolatore italiano IVASS

In materia di distribuzione assicurativa il regolatore italiano IVASS, acronimo de Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha emanato tre regolamenti datati 2 Agosto 2018. Tra questi, in particolare, il Regolamento 41 introduce nei suoi quattro titoli e quarantanove articoli numerose disposizioni destinate ad applicarsi alle imprese di assicurazione che commercializzano i propri prodotti in Italia, nonché a quelle comunitarie con alcuni limiti ed eccezioni che evidenzieremo successivamente.

Gli operatori del settore hanno avuto a disposizione quattro mesi per adeguarsi alla nuova regolamentazione nazionale, la quale non solo rappresenta elementi di derivazione europea dovuti all’introduzione della Direttiva 2016/97/EU sulla Distribuzione Assicurativa (IDD), ma pure degli elementi di addizionali unici. Il panorama normativo attuale, grazie ai cambiamenti disposti dal D.lgs. n. 68 del 2018 in recepimento della Direttiva IDD, si contraddistingue infatti da quella di altri paesi europei principalmente per l’obbligo di redazione ex novo del Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, o “DIP Aggiuntivo”, da allegarsi ad altri documenti che formeranno l’informativa al cliente prima della stipulazione della polizza assicurativa. Inoltre, come vedremo, il nuovo regime andrà ai a sostituire le vecchie previsioni in materia di nota Informativa e scheda sintetica per la creazione del set informativo.

L’ulteriore elemento di novità presentato dal Regolamento risiede nello sviluppo e potenziamento dell’utilizzo di aree riservate all’interno dei siti web delle compagnie assicurative al fine di gestire le polizze sottoscritte, introducendo il concetto di home insurance, nonché dell’utilizzo esclusivo, su scelta espressa del cliente, di comunicazioni attraverso i mezzi digitali.

Il nuovo Set Informativo ed il DIP Aggiuntivo

La base normativa dell’informazione precontrattuale entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 ha previsto l’obbligo di redazione di tre documenti a seconda della tipologia del prodotto:

a) L’IPID per i prodotti danni;
b) DIP Vita per i prodotti vita di “puro rischio”;
c) Il KID per i prodotti d’investimento assicurativo;

A partire dal prossimo 1° gennaio 2019, oltre a questi documenti, le imprese di assicurazione dovranno introdurre obbligatoriamente nell’informativa un ulteriore documento denominato DIP Aggiuntivo, il quale in base al ramo assicurativo di appartenenza prende forme e viene chiamato come segue: DIP Aggiuntivo Danni, DIP Aggiuntivo Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi (per copertura Vita più Danni), DIP Aggiuntivo IBIP o DIP Aggiuntivo rc auto.
Tutti i modelli sono disponibili e scaricabili sul sito dell’IVASS, contenuti negli Allegati del Regolamento stesso. È necessario rilevare che queste disposizioni saranno applicabili a partire dal nuovo anno sia alle imprese autorizzate in Italia sia a quelle comunitarie.

Da parte del regolare pare chiara la volontà di semplificare e schematizzare ulteriormente le polizze a favore del contraente. Il nuovo regime, infatti, andrà a sostituire due documenti presenti nelle polizze: la ormai vecchia Nota Informativa e la Scheda di Sintesi, entrambe disposte a loro tempo dal Regolamento n. 35 del 2010.
Prendendo visione dei modelli dei DIP Aggiuntivi e delle linee guida IVASS per la loro redazione e compilazione, non si può non evincere la volontà del regolatore di semplificare il contenuto delle polizze di donare maggiore intuitività al potenziale contraente all’atto che precede la stipula della polizza, col fine anche di migliorare la competitività del prodotto assicurativo medesimo sul mercato.

Vi è una ulteriore disposizione per quanto riguarda le imprese che stipulano contratti in forma collettiva: queste saranno obbligate a redigere il set informativo ex art. 9 del Regolamento n. 41. La nuova disciplina dell’informazione precontrattuale ha pertanto previsto di rinominare, dal gennaio prossimo, il Fascicolo Informativo del Regolamento 35 del 2010, ora “set informativo “.
Fermo restando l’obbligo di redigere il DIP Aggiuntivo, il DIP Danni, il DIP Vita ed il KID anche per polizze non collettive, riepiloghiamo qui di seguito tutti i documenti che andranno a formare il set informativo completo delle Polizze Collettive in base al Regolamento n. 41:

 Art. 10, Prodotti assicurativi vita: il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Vita e/o il DIP Aggiuntivo Multirischi (in caso di copertura sia danni che vita), le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, il modulo di proposta o, ove previsto, il modulo di polizza;
 Art. 20, Prodotti d’investimento assicurativi: il KID, il DIP Aggiuntivo IBIP, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, il modulo di proposta o, ove previsto, il modulo di polizza;
 Art. 27, Prodotti assicurativi danni: il DIP Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, il DIP Aggiuntivo rc auto (solo per i prodotti relativi all’obbligatoria copertura sulla responsabilità civile auto), le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, il modulo di proposta o, ove previsto, il modulo di polizza;

In particolare, la ratio del DIP Aggiuntivo IBIP è quella di integrare non solo il contenuto del KID per i prodotti d’investimento assicurativo del ramo III e V disciplinati dal Codice della Assicurazioni Private (CAP), ma pure quella di sostituire ed eliminare il “Prospetto” in adozione del documento di pubblica consultazione CONSOB datato 28 giugno 2018. L’informativa precontrattuale consisterà, pertanto, esclusivamente dal KID e dal DIP Aggiuntivo IBIP.

Il set informativo completo sarà quindi consegnato al potenziale contraente prima della stipulazione della polizza.

Come abbiamo visto, la disciplina del DIP Aggiuntivo è introdotta e contenuta esclusivamente dal Regolamento n. 41 IVASS, all’interno del Titolo II più precisamente:

– Prodotti ramo Vita, Capo II artt. 10 – 19;
– Prodotti d’investimento IBIP, Capo III artt. 20 – 26;
– Prodotti ramo Danni, Capo IV artt. 27 – 29;

Nulla dicono invece riguardo al contenuto e forma del nuovo DIP Aggiuntivo gli art. 185 e ss., in quanto si limitano a disporre principi in linea con la normativa della Direttiva europea IDD.

Digitalizzazione: la home insurance

In un’ottica di adeguamento alla ormai sempre più attuale industria 4.0, l’IVASS persegue l’obbiettivo di migliorare ed incrementare la digitalizzazione del mercato assicurativo attraverso una serie di previsioni normative regolate al Capo IV, artt. 41 – 46 del Regolamento n. 41, che entreranno in vigore dal 1° maggio 2020.

Il Capo IV è suddiviso come segue:
Art. 41 (Sito intenet)
Art. 42 (Aree Riservate)
Art. 43 (Accesso alle aree riservate)
Art. 44 (Attivazione dell’area riservata)
Art. 45 (rischi particolari)
Art. 46 (Gestione digitale delle informazioni contrattuali)

Lo schema, sebbene breve, contiene disposizioni particolarmente incisive per la distribuzione assicurativa. Le principali novità introdotte riguardano una revisione della disciplina delle aree di home insurance attraverso l’obbligo di consentire la gestione dei contratti assicurativi nell’area riservata al cliente sul sito dell’impresa. Quest’obbligo riguarda tutte le imprese autorizzate in Italia, mentre per le imprese comunitarie sarà obbligatorio conformarsi alle disposizioni solamente nel caso di vendita di coperture riguardanti la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti.

Sebbene l’intento di innovare il settore assicurativo sia apprezzabile, ci sono molti elementi contenuti nella regolamentazione che sono contrastanti con la prassi commerciale. In particolare, l’art. 42 del Regolamento impone (non la facoltà) alle compagnie assicurative di predisporre sistemi informatici che permettano almeno di effettuare cinque operazioni online all’assicurato: a) pagare il premio successivo al primo; b) richiedere la liquidazione del sinistro; c) richiedere la modifica dei propri dati personali; d) richiedere il riscatto; e) richiedere la sospensione di garanzia. A sollevare perplessità al riguardo è stata, tra altri, l’associazione ANAPA Rete ImpresAgenzia la quale ha sottolineato come l’avverbio “almeno” del sopracitato art. 42 significhi che certe imprese potrebbero pure ampliare lo spettro delle operazioni dispositive. L’associazione rileva inoltre che l’autonomia lasciata all’assicurato di gestione delle richieste di liquidazione dei sinistri e riscatti vita sono da riconsiderare poiché l’ampiezza di questa autonomia contrasta con la necessità di assistenza e consulenza post-vendita, essendo meccanismi di particolare complessità, e “l’esperienza insegna come spesso motivi impulsivi conducano a scelte non appropriate che potrebbero essere attuate con lo strumento informatico”.

Per questi motivi, l’associazione ha commentato in sede di pubblica consultazione e richiesto di sopprimere l’art. 42 del Regolamento.

Stipula e Rinnovo: il dibattito ed i dubbi interpretativi del nuovo Regolamento

Il recente Regolamento IVASS ha fatto sorgere nei mesi passati un dibattito avvento in fase di pubblica consultazione che ha aperto numerosi dubbi interpretativi riguardanti le disposizioni dello stesso. Tra questi, il maggiore ha riguardato la fase precontrattuale, o meglio, della consegna documentale. La tesi sostenuta da alcuni sarebbe quella relativa all’obbligazione di consegnare ai contraenti l’intero set informativo non solo per le nuove polizze collettive sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2019, ma pure quelle sottoscritte precedentemente all’entrata in vigore del Regolamento n. 41. A dare inizio a questi dubbi interpretativi sfociati in un dibattito tutt’ora attuale sono state le repliche che l’Istituto stesso ha fatto nei confronti dei commenti numero 18 e numero 257 pubblicati nell’esito pubblica consultazione n. 6 del Regolamento n. 41. Orbene, la soluzione proposta dall’Istituto agli interrogativi proposti sarebbe quella di applicare le disposizioni del nuovo regolamento anche ai contratti rinnovati dopo la sua entrata in vigore ancorché sottoscritti in precedenza. Se da una parte si immagina la volontà di perseguire l’obiettivo di maggiore trasparenza e libertà di scelta del contraente avendo a disposizione nuovi documenti per la comparazione con altre soluzioni disponibili sul mercato, dall’altra bisognerebbe considerare l’impatto che ciò comporterebbe nella prassi degli operatori del mercato, i quali si vedono costretti a provvedere i medesimi documenti precontrattuali al cliente in fase di rinnovo della copertura.

Da questo contesto numerose tesi contrarie si sono elevate a sottolineare i dubbi e le perplessità di quanto detto, in particolare l’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) contesta, fra molti altri punti, come l’inapplicabilità delle nuove norme ai rinnovi contrattuali sia da considerare necessariamente in base a:

– La lettura dell’art. 47 del Regolamento, all’interno del quale si escluderebbero alcune norme ai contratti stipulati anteriormente;
– Il fatto che la sottoscrizione ad una nuova polizza sia da considerarsi non inclusiva del tacito rinnovo, il quale fa parte di un automatismo del negozio contrattuale;
– L’IVASS ha preso posizione in passato nel commentare in fase di pubblica consultazione del Regolamento n. 40, ribadendo la non necessita di ripetere la verifica di adeguatezza in sede di rinnovo;
– Al fatto che le nuove regole non mirano a proteggere chi è già contraente ed assicurato di una polizza, piuttosto invece il potenziale contraente siccome questo non è a conoscenza delle varie disposizioni contenute nel contratto di assicurazione;

La questione che si dibatte tra gli operatori del mercato sembrerebbe scontrarsi inoltre con la logica della manifestazione di volontà che può solamente esservi dove vi sia un’azione a creare, estendere o terminare un rapporto contrattuale e, pertanto, non in caso di tacito rinnovo (caratterizzato dall’assenza di una condotta positiva). Per poter comprendere meglio il meccanismo della consegna del set informativo in sede precontrattuale è necessario leggere il disposto dell’art. 56 del Regolamento n. 40, in particolare il suo comma 5 che tratterebbe il rinnovo al pari di una stipula di nuovo contratto: questo, presumibilmente, considera che ci sia stata una modifica delle condizioni contrattuali tali per cui si viene ad essere giustificata un’informativa precontrattuale adeguata. Non sembra trovar spazio quindi l’argomentazione per cui il silenzio delle parti nel proseguo del rapporto sia da paragonare con la manifestazione di volontà tesa a cambiare il negozio contrattuale. In aiuto all’interpretazione potrebbe essere utile leggere il disposto dell’art. 1899 del Codice Civile, il quale chiarisce meglio i due istituti di proroga e di rinnovo ed argomenta in favore dell’eliminazione dei suddetti dubbi applicativi.

Lungi il presente approfondimento dall’essere considerato come una guida completa ed un’analisi legale dettagliata della nuova regolamentazione, consiglio vivamente il lettore non solo a consultare il testo integrale del Regolamento n. 41, ma pure degli Esiti di pubblica consultazione relativi allo stesso, nonché alla sua Relazione pubblicati sul sito dell’IVASS.

Marchelli Amedeo

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