Biancamaria Consales
È quanto deciso dalla terza sezione civile della Corte Suprema di cassazione, che, con sentenza n. 15303, depositata il 19 giugno u.s., ha accolto il ricorso di un’impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada cui il Tribunale aveva negato il rimborso della somma pagata a titolo di risarcimento per un sinistro stradale attribuito a colpa di un uomo, privo di assicurazione.
Il giudice di appello aveva, infatti, ritenuto che la domanda di rivalsa avanzata dall’assicurazione fosse stata proposta fuori termine e, pertanto, fosse prescritta essendo trascorsi due anni.
Nel motivare il proprio ricorso in cassazione, la suddetta impresa assicuratrice denunciava la violazione dell’art. 29 della L. 990/1969, sul rilievo che l’azione di rivalsa, concessa al Fondo di garanzia dal primo comma della norma in oggetto, ha natura autonoma e distinta dall’azione risarcitoria spettante al danneggiato dal sinistro, tanto che è espressamente definita dalla legge come azione di regresso.
Tale azione deriva direttamente dalla legge, non dal fatto illecito e, pertanto, non va assoggettata al regime della prescrizione applicabile all’illecito.
“L’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che agisca ai sensi dell’art. 29 della L. 990/1969 (oggi art. 292, coma 1, D.Lgs. 209/2005)- si legge nella sentenza – non è soggetta al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nell’azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale”.
Infatti, l’impresa, di volta in volta designata dal Fondo di garanzia vittime della Strada, tenuto al risarcimento dei danni provocati da un soggetto non assicurato in vece e luogo del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto provvedere, se il responsabile si fosse assicurato, viene ad assumere le vesti di una sorta di garante ex lege del danneggiante che si sia reso inadempiente all’obbligo di assicurarsi. Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire, in ogni caso, ai danneggiati dalla circolazione stradale, il risarcimento dei danni, quanto meno in misura certa.
Di qui la netta distinzione tra la natura (e dunque del termine di prescrizione) dell’azione di rivalsa e di quella di risarcimento dei danni.
La sentenza impugnata, quindi, va cassata con rinvio al Tribunale territorialmente competente, affinché decida la controversia uniformandosi al principio di diritto sopra denunciato.
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