Associazione a delinquere: lo stato detentivo determina cessazione della partecipazione?

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In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto determina di per sé la cessazione della sua partecipazione al sodalizio? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 33041 del 12-07-2024

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Indice

1. La questione: errata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione a delinquere


Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava un’ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di estorsione aggravata, confermandola in relazione all’addebito di partecipazione, aggravata, con ruolo apicale, nonostante la sua detenzione in carcere, ad associazione di stampo mafioso.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione con il ruolo di capo. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto fondato.
In particolare, sebbene venisse richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura – caratterizzata da complessità, forti legami tra  gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine -accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti  possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (ex multis, Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017), pur tuttavia, per i giudici di piazza Cavour, nel caso in esame, da un lato, difettava, allo stato, il presupposto rappresentato dalla precedente partecipazione dell’indagato all’associazione criminale mentre, dall’altro lato, gli ulteriori elementi posti a fondamento dell’affermazione della gravità indiziaria risultavano in sé inidonei a dar conto della fondatezza dell’addebito provvisorio a carico dell’indagato.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto determina di per sé la cessazione della sua partecipazione al sodalizio.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativo a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di associazione per delinquere di stampo mafioso, la detenzione del soggetto non comporta automaticamente la cessazione della sua partecipazione al gruppo.  
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere il venir meno della partecipazione di taluno ad un sodalizio criminoso, solo perché questi si trova in stato di detenzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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