Associazione mafiosa: accertamento in concreto per la misura di sicurezza

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In tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall’art. 417 cod. pen., non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto

    Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 417)

1. La questione

Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava un appello proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale era stata applicata al condannato la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di un anno, conseguente all’unificazione ai sensi dell’art. 209 cod. pen., delle misure di sicurezza disposte con tre sentenze di condanna per il delitto ex art. 416 bis cod. pen..

Ciò posto, avverso il provvedimento appena enunciato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del condannato che, tra i motivi ivi addotti, prospettava violazione di legge con riferimento all’art. 203 cod. pen. e/o carenza o contraddittorietà della motivazione, con particolar riguardo al fatto che la decisione del Tribunale di sorveglianza, ad avviso del ricorrente, non era conseguita ad un effettivo vaglio dell’attualità della pericolosità qualificata attraverso l’esame di condotte concrete tali da giustificare l’imposizione di una misura di sicurezza detentiva, ma era il frutto della mera presunzione semplice di appartenenza del ricorrente alla consorteria mafiosa.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso proposto era ritenuto infondato e, in riferimento al motivo summenzionato, gli Ermellini procedevano alla sua reiezione sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall’art. 417 cod. pen., non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l’assenza di pericolosità in concreto (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021) fermo restando però che, sempre alla luce di codesto pronunciamento, tale accertamento deve comunque essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena, al momento dell’esecuzione della misura. 

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall’art. 417 cod. pen., non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l’assenza di pericolosità in concreto.

Ad ogni modo, tale presunzione semplice, come rappresentato sempre in questa pronuncia, non fa venir meno il fatto che tale accertamento deve tuttavia essere compiuto dal magistrato di sorveglianza alla luce degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena, al momento dell’esecuzione della misura.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta sia applicata, ai sensi dell’art. 417 cod. pen., una misura di sicurezza nel caso in cui sia accertata e ritenuta sussistente l’appartenenza ad un sodalizio di tipo mafioso.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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