Associazioni  Mediatori familiari e Codice Deontologico

Chi sono e come funzionano

In Italia le prime significative esperienze a livello associativo sono costituite dalla fondazione nel 1987 dell’Associazione GeA (Genitori ancora) , L’Associazione GeA – Genitori Ancòra, associazione di promozione sociale privata senza fini di lucro, è stata fondata nel 1987 da Fulvio Scaparro e Irene Bernardini per sostenere genitori e figli coinvolti in separazione/divorzio e per introdurre in Italia la conoscenza e la pratica della mediazione familiare, come strumento di prevenzione del maltrattamento all’infanzia dovuto a separazioni altamente conflittuali.

Nel 1995 si è giunti alla costituzione di due associazioni che riuniscono , pur nel rispetto delle originalità  e nella specificità dei componenti dei componenti , ne condividono principi, programmi e finalità; queste sono la società italiana di mediazione familiare(S.I.Me.F) che vede come soci operatori con riferimenti teorici diversi; e l’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici ( AIMS) dove i soci sono essenzialmente di formazione sistemica.

Nel 1999 viene costituita l’A.I.Me.F (associazione Italiana Mediatori Familiari) che raccoglie professionisti che hanno seguito un corso di formazione alla mediazione familiare che è accreditato dal Forum Europeo per la formazione e la ricerca in mediazione familiare.

Queste tre associazioni sono iscritte presso nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della L.4/2013 (legge da cui sono regolamentate)

Il 28 novembre 2016 le suddette Associazioni hanno costituito la prima Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.). I soci fondatori sono l’A.I.Me.F., rappresentata dalla dott.ssa Federica Anzini, l’A.I.M.S., dal dr. Giuseppe Ruggiero e la S.I.Me.F., dalla dott.ssa Paola Re, la quale è stata eletta Coordinatore della Federazione stessa.

Unitamente ad altre Associazioni di Mediatori familiari rappresentative sul territorio nazionale ed europeo, si è recentemente addivenuti alla Norma Tecnica UNI 11644:2016, pubblicata ad agosto 2016, che ha defi nito il profi lo professionale del mediatore familiare, i requisiti di conoscenza, abilità e competenza, gli standard formativi, il codice deontologico.

Ogni associazione suddetta è dotata di un codice deontologico, che è poi confluito in un codice deontologico condiviso in F.I.A.Me.F. come si vedrà è un codice deontologico molto restrittivo a cui ogni mediatore è tenuto ad adeguarsi.

Codice deontologico della federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari

Il CD della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari, riunitosi in data 22 maggio 2018, ha

approvato il seguente Codice deontologico, già Appendice A alla Norma Tecnica UNI 11644:2016, quale

insieme di indicatori di autoregolamentazione, di appartenenza.

Art..1 – Principi generali

Il codice deontologico ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui il Mediatore Familiare

deve attenersi nell’esercizio della propria professione.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, oltreché

qualunque violazione al codice penale.

I Mediatori Familiari hanno l’obbligo dell’osservanza del Codice Deontologico e ne divengono altresì parte

attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad

esso afferenti.

Art.. 2Definizione del profilo professionale e obiettivi della mediazione familiare.

Il Mediatore Familiare è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specifici che

interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall’ambito giudiziario, nel percorso

di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, a qualsiasi titolo

costituito.

Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, i mediandi raggiungano, in prima persona, accordi

direttamente negoziati, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai

figli, al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione continua permanente e la supervisione.

L’esercizio della professione è libero, è fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di

giudizio intellettuale e tecnica.

Deve essere condotto nel rispetto dei principi:

‐ di buona fede;

‐ dell’affidamento del pubblico e della clientela;

‐ della correttezza;

‐ dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi;

‐ della responsabilità del professionista.

Il Mediatore Familiare è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli

articoli del proprio Codice Deontologico; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura

come comportamento in contrasto con la professione di Mediatore Familiare.

Art .3 – Etica del Mediatore Familiare

L’esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista assenza di giudizio, imparzialità

e neutralità nei confronti dei mediandi.

Al mediatore non è consentito:

‐ Intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame

personale e professionale (rete familiare, amicale e lavorativa);

‐ Erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione Familiare;

‐ Accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in ordini o collegi;

‐ Far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente.

Il Mediatore, inoltre, ha l’obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni, le consulenze e le prestazioni

professionali specifiche risalenti a iscritti a ordini o collegi dovrebbero essere ottenuti dai professionisti degli

specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.

Art.4 – Riservatezza

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto

professionale, il Mediatore Familiare dovrebbe attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al

contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l’annullamento del segreto professionale può avvenire solo

con l’assenso scritto di entrambi i mediandi.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari, anche gli stagisti e gli allievi in

formazione ed in linea generale tutti coloro che assistano agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività.

Art.5 – Dovere di aggiornamento professionale permanente continuo

E’ dovere del Mediatore Familiare curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando

e accrescendo le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

E’ dovere deontologico del Mediatore Familiare quello di rispettare lo Statuto ed il Regolamento

dell’Associazione Professionale cui si riferisce ie appartiene ed, in particolare, relativamente agli obblighi e ai

programmi formativi.

Art..6 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

I Mediatori Familiari hanno il dovere  della polizza assicurativa per la responsabilità professionale

stipulata direttamente o tramite l’Associazione professionale di appartenenza.

Art .7 – Divieto di accaparramento dei clientidi rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività

professionale e, in particolare, gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

I Mediatori Familiari devono essere in possesso

E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza

e al decoro. giuridiche che attribuiscono attività

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Art .8 – Correttezza professionale

Il Mediatore Familiare conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio

contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.

Il Mediatore Familiare è a conoscenza del fatto che esistono normeriservate ad altre professioni. Il Mediatore Familiare è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse.

Il Mediatore Familiare contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali

abusi alle autorità competenti. Utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti, e

non avvalla con esso attività ingannevoli o abusive.

Art.9 – Supervisione

Il Mediatore Familiare è tenuto a partecipare a incontri periodici di supervisione individuale o in gruppo

condotti da un Mediatore Familiare supervisore e/o a colleghi Mediatori Familiari professionisti.

Art.10 – Diritti dei mediandi

Fin dal primo incontro, il Mediatore Familiare deve informare i mediandi sugli obiettivi, sulle modalità e sul

percorso dell’intervento di mediazione familiare.

Il Mediatore Familiare deve informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello

di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi.

Il Mediatore Familiare deve informare preventivamente i mediandi del costo degli incontri di mediazione

familiare e delle modalità di pagamento.

In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Il Mediatore Familiare deve richiedere ai clienti la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.

Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, il Mediatore Familiare informa i

mediandi

che:

‐ riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o

meno alla presenza al Colloquio informativo alla Mediazione Familiare;

‐ nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità

competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro legali rappresentanti;

‐ nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi

raggiunti nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare alle autorità competenti.

I mediandi devono essere informati che presso le Associazioni di Professionisti Mediatori Familiari aderenti

alla F.I.A.Me.F, in applicazionedella L. 4/2013, è istituito lo Sportello del Consumatore il cui regolamento è

parte integrante delle Linee Guida e del Codice deontologico.

Art.11 – Interruzione di una mediazione familiare

Il percorso di mediazione familiare può venire interrotto qualora:

‐ la decisione sia presa da uno o da entrambi i mediandi;

‐ il Mediatore Familiare ritenga che non ci siano le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso

di mediazione familiare;

‐ il Mediatore Familiare non sia più in grado di assicurare la neutralità e/o l’imparzialità necessaria alla

continuazione del suo compito professionale;

‐ il Mediatore Familiare rilevi che le regole della mediazione familiare non siano state rispettate dai mediandi.

Art. 12 – Pubbliche dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico dovrebbero essere coerenti con i

contenuti dello stesso.

Art. 13 – Pubblicità

Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione e all’Associazione professionale di appartenenza.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore.

Si asterranno altresì dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.

E’ vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.

Art.14 – Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo

(decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Art. 15 – Informazioni ai mediandi

Il Mediatore Familiare è tenuto a informare i mediandi di tutti i suoi estremi.

Il Mediatore Familiare è tenuto a informare debitamente i mediandi circa l’attestazione di qualificazione

professionale in suo possesso.

 

 

Lucia Di Palermo

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