E’ questo il principio con cui la Corte d’Appello Sezione Lavoro di Lecce ha riformato la decisione del Tribunale salentino che aveva avallato la scelta dell’ASL Le di assumere per scorrimento attingendo equamente da due graduatorie entrambe valide, anziché solo da quella approvata in data anteriore.
La Corte ha condiviso le ragioni degli appellanti principali statuendo che, in assenza di norme specifiche sul punto, va preferito, per ragioni di imparzialità, il criterio per cui – in presenza di più graduatorie valide da cui assumere – occorre attingere da quella più antica.
Corte d’Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. ************** Presidente relatore
dott. ***************** Consigliere
dott. ********************** Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di lavoro, in grado d’appello iscritta al n. 1898 del 2012 del Ruolo Generale Sez, Lav. Appelli, promossa
da
……………., rappresentati e difesi dall’avv. Pellegrino
APPELLANTE
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Turco e ********
……………APPELLATI e gli ultimi tre appellanti incidentali.
All’udienza odierna la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2012, …………. proponevano appello avverso la sentenza del 20.9.2011 con la quale il Tribunate di Lecce aveva respinto la domanda nei confronti di ASL Lecce e degli altri convenuti o intervenuti, diretta alla dichiarazione del diritto di essere assunti della stessa ASL con la qualifica di assistenti amministrativi, chiedevano, in riforma della sentenza, l’accoglimento della domanda.
Si costituivano l’ASL, …….. e chiedevano il rigetto dell’impugnazione; …………….., oltre a chiedere il rigetto dell’impugnazione, proponevano appello incidentale, ……….. per ottenere l’accoglimento della propria domanda di assunzione quale assistente amministrativo, oltre al risarcimento dei danni da ritardata assunzione, a gli altri due di essere presi in considezazione, in caso di future assunzioni, utilizzando la graduatoria recente; infine, ………., nel dichiarare la propria carenza di interesse rispetto all’appello principale, chiedeva il rigetto dell’appello incidentale.
All’odierna udienza, dopo discussione orale, la cause sono state decise come da separato dispoaitivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. Senza riportare, per brevità, i fatti relativi alla vicenda in esame, già compiutamente esposti nella sentenza impugnata, va detto che, con riferimento alle posizioni delle parti, il problema che si pone è quello di stabilire la correttezza o meno della decisione della ASL di Lecce, contenuta nella deliberazione del D.G. n. 1773 del 29.5.2009, con la quale, dovendo procedere alla assunzione di 16 unità di personale cal profilo di assistente amministrativo mediante scorrimento delle due graduatorie valide, ha ritenuto di attingere ad entrambe, assumendo 8 idonei per ciascuna di esse.
Il primo giudice ha ritenuto che tale procedimento sia stato corretto, in mancanza di specifiche norme o principi giurisprudenziali the impongano, alla presenza di pia graduatorie coesistenti, la scelta tra quella pia antica a quella pia recente; ha pertanto respinto i ricorsi proposti, assieme ad altri, dagli odierni appellanti principali e dagli appellanti incidentali.
Gli stessi appellanti ripresentano le argomentazioni svolte in primo grado, rispettivamente indicando la prevalenza della graduatoria più antica e di quella più recente. La ASL, invece, chiede la riconferma della scelta effettuata.
Nel riconfermare quanto correttamente argomentato dal primo giudice in merito alla coesistente validità di entrambe le graduatorie, non si condivide, tuttavia, la decisione di ritenere legittima la procedura adottata dalla ASL di attingere da entrambe le graduatorie valide.
La giurisprudenza, in particolare con riferimento alle ASL, ha prevalentemente ritenuto che: “Nel caso di una pluralità di graduatorie ancora valide a relative a procedure concorsuali indette da soppresse Unità sanitarie locali, la subentrante Azienda sanitaria locale, che ne ha assorbito il personale, è tenuta ad utilizzare prioritariamente quella meno recente per una esigenza di imparzialità connessa al fatto che i candidati in essa ricompresi perchè dichiarati idonei hanno acquisito per primi l’aspettativa alla nomina”.
La decisione del Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre 2007 n. 4974 di cui è stata riportata la massima, affronta criticamente la decisione del Cons.giust.amm. Sicilia sez, giurisd. 6 maggio 1994, n. 118, richiamata dagli appellanti incidentali, che aveva date prevalenza alla graduatoria pia recente; richiama, inoltre, con riferimento al criterio della graduatoria più antica per motivi d’imparzialità, la precedente decisione 20 gennaio 2004 n. 147, anch’essa rasa in un caso di confluenza della unatà sanitarie in un’azienda sanitaria locale.
La prevalenza del criterio della graduatoria più antica è stata affermata anche da Cons. St. n. 4484 del 2007 e n. 4772 del 2003. Quest’ultima decisione, oltre ad affermare che il criterio della graduatoria di data precedente per l’assunzione di altro personale comunque risultato idoneo in sede concorsuale deve essere preferito per ragioni connesse ai principi di buona amministrazione a imparzialità, e perché risponde alle regale fissate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 marzo 1993 e dall’assessorato della sanità regione Puglia del 27 giugno 1995, rileva l’inapplicabilità dell’art. 13 del DPR 761/1979, che non esprime un principio generale ma si inserisce in un sistema di reclutamento superato già della legge 20 maggio 1985, n. 207 che ha sancito l’obbligo di utilizzare le graduatorie per l’intero periodo di validità. Il riferimento all’art. 13 del DPR 761/1979 è stato avanzato dagli appellanti incidentali che richiamano la giurisprudenza, anche del TAR Lecce, che in applicazione di detta disposizione, congiuntamanta all’art. 9 della citata 1. n. 207 del 1985, afferma che, in caso di contestuale presenza di due graduatorie, si debba dare la precedenza a quella approvata per ultima.
Sull’inapplicabilità dell’art. 13, oltre a quanto affermato da Cons. St. n. 4772 del 2003, vi è da ricordare quanto affermato dallo stesso Con. St. con decisione n. 7116 del 2003: “In ambito sanitario, l’art. 13 d.P.R. 20 dicembre 1919 n. 761, autorizzando la p.a. ad assumere gli idonei “per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti”, ha inteso circascrivere l’ambito operativo di tale facoltà ai soli casi della sopravvenuta disponibilità di posti assegnati alla qualifica per la quale era stato bandito il concorso e, dunque, alle sole ipotesi di preesistenza del posto in questione”.
Nel caso in esame, la deliberazione n. 1773 non ha inteso procedere alla copertura di posti preesistenti e resisi vacanti ma ha statuito nuovi posti da coprire attraverso lo scorrimento di grauatorie attinenti a concorsi indetti da altri enti poi confluiti nella ASL. Per quanto detto, ritenendo di seguire i principi giurisprudenzia che danno la prevalenza alla graduatoria più antica, in accoglimento dell’appello principale, deve affermarsi il diritto degli appellanti ad essere assunti con la qualifica di assistente amministrativo in virtù della graduatoria approvata con deliberazione n. 12 del 11.1.1997, ordinando alla ASL di procedere alla loro assunzione. L’appello incidentale va rigettato.
Le spese degli appellanti principali vanno poste a carico della ASL, mentre quelle tra le altre parti vanno compensate.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 13.6.2012 da ………… nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce, …………, e sull’appello incidentale di ……….. avverso la sentenza del 20.9.2011 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l’appello principale e, per l’effetto, dichiara il diritto degli appellanti ad essere assunti con la qualifica di assistente amministrativo in virtù della graduatoria approvata con deliberazione n. 12 del 11.1.1997. Ordina alla ASL di assumere gli appellanti con la predetta qualifica e a rivalerli delle spese dei due gradi che liquida in C 2000,00 per ciascun grado. Rigetta l’appello incidentale. Spese tra le altre parti compensate
Così deciso in Lecce il 10.6.2013.
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