Attenuante del danno patrimoniale: incompatibilità

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L’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p. non è compatibile con l’ipotesi preveduta dall’art. 648, co. 4, c.p.

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Corte di Cassazione-sez. II pen.- sent. n. 51255 del 16-11-2023

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1. La questione


La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa per il reato di ricettazione.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. 
In particolare, secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere l’attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, in quanto la stessa non era stata considerata dal giudice di primo grado, che aveva valutato le “modeste dimensioni criminologiche del fatto“, che non comprendevano anche una specifica valutazione del danno cagionato.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sull’attenuante del danno patrimoniale


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto non meritevole di accoglimento sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016; Cass. Sezioni unite, n. 13330 del 26/4/1989; seguite da Sezione 2, n. 5895 del 14/1/2003; Sezione 4, n. 46031 del 9/10/2003; Sezione 4, n. 25321 del 6/5/2004; Sezione 2, n. 43046 del 16/10/2007) perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p. dato che lo stesso elemento non può essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all’art. 648 c.p.) e l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all’art. 62 c.p.).
Precisato ciò, il Supremo Consesso osservava oltre tutto che, analogamente, in applicazione dello stesso principio, con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, è stato ritenuto che, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis c.p. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4 (Sezione 6, n. 3774 del 13/11/2018; Sezione 6, n. 34248 del 9/6/2011).
Gli Ermellini, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulavano il seguente principio di diritto: “La circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non è compatibile con l’ipotesi attenuata speciale prevista dall’art. 648 c.p., comma 4, nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione”.
Orbene, dopo avere formulato siffatto criterio ermeneutico, i giudici di piazza Cavour, come accennato in precedenza, dichiaravano il ricorso proposto inammissibile e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.

3. Conclusione


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p. non è compatibile con l’ipotesi preveduta dall’art. 648, co. 4, c.p..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non è compatibile con l’ipotesi attenuata speciale prevista dall’art. 648 c.p., comma 4, nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno in riferimento a tale approdo ermeneutico, chiedere ambedue questi elementi accidentali, essendoci il concreto rischio che una richiesta di questo genere non venga accolta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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