Attenuante della speciale tenuità del danno è applicabile anche alle cessioni di stupefacenti.

La Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite con sentenza n. 24990, depositata in data 2 settembre 2020, ha affermato il principio per cui: “la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990”. La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità  prevista all’art 62 n. 4 del codice penale, per cui la pena è diminuita: “nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa da reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”  risulta, dunque, applicabile anche ai reati che non offendono il patrimonio, a patto che il fatto sia stato commesso per motivi di lucro.

Il caso

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art 62, n. 4 c.p. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, cui il ricorso veniva assegnato, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla applicabilità della circostanza attenuante del conseguimento del lucro di speciale tenuità al reato di cessione di sostanze stupefacenti, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 42731 del 2019.

La citata ordinanza poneva la seguente questione di diritto: “la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

Il contrasto giurisprudenziale

Prima dell’intervento delle Sezioni Unite si registrava, sul punto, un forte contrasto giurisprudenziale.

La  Sesta sezione della corte di Cassazione, con pronuncia  n. 7830 del 30 marzo 1999, aveva ritenuto la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. applicabile ai soli reati contro patrimonio, e dunque, non anche alle ipotesi di reato che, pur connotate da motivi di lucro, tutelavano interessi diversi da quelli patrimoniali.

Altre decisioni s’inscrivevano nell’indirizzo negativo seguendo, però, un differente percorso argomentativo. Pur ammettendo l’astratta riferibilità dell’art. 62, n. 4, c.p. anche a reati diversi da quelli contro il patrimonio ma determinati da motivi di lucro, veniva esclusa l’applicabilità dell’attenuante ai reati in materia di stupefacenti per l’impossibilità di configurare un evento dannoso di speciale tenuità là dove i beni tutelati abbiano rango costituzionale.

L’orientamento positivo ha trovato, invece, la sua prima affermazione con la sentenza n.  20937 del 18/01/2011, resa dalla Sesta sezione della suprema corte, la quale, contrapponendosi consapevolmente alla giurisprudenza di legittimità riteneva tale attenuante applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti.

Orientamento positivo che veniva supportato da altre pronunce giurisprudenzali (cfr. -ex multis-  Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 13405,  del 27 marzo 2019).

L’intervento delle Sezioni Unite

Con la pronuncia definitiva del 2 settembre, le Sezioni Unite, accogliendo il ricorso e superando  l’ orientamento negazionista, più risalente e isolato, ha definitivamente abbracciato la soluzione prospettata dall’indirizzo giurisprudenziale più recente, secondo il quale la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch’esso da speciale tenuità.

In realtà, già all’udienza del 30 gennaio 2020, con informazione provvisoria nr. 3/2020, le Sezioni Unite avevano anticipato la deliberazione affermativa circa l’applicabilità della diminuente in discussione  relazione ai reati in questione.

Tale conclusione appare del resto perfettamente in linea con la ratio dell’operata trasformazione normativa, espressamente volta a dare consistenza ai principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza della pena in materia di stupefacenti, conformando il sistema penale di settore alla multiforme varietà delle relative condotte e del loro effettivo disvalore ed emancipando il giudice, in tale ambito, da rigidi meccanismi di determinazione del trattamento sanzionatorio. L’accoglimento della opposta tesi, preclusiva dell’applicazione dell’attenuante, avrebbe comportato, infatti, un rigido limite nella modulazione della pena al fatto storico con la conseguenza che, anche in presenza di un lucro e di un’offesa di speciale tenuità, l’imputato non avrebbe potuto beneficiare di un eventuale – e specificamente motivato – giudizio di bilanciamento con le aggravanti che fossero state contestate in relazione alla fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5.

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Dott. Nicola Ambrosetti

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