Quando il giudice può negare il riconoscimento delle attenuanti generiche? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
Il Tribunale di Prato condannava l’imputata alla pena di anni uno di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 mentre, dal canto suo, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva a costei il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusata ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo al profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il giudice può negare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione quando si vuole contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti de quibus.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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