Attenuazione esigenze cautelari: legittime più misure cumulative

Indice

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

3. Conclusioni

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Le nuove misure cautelari

La ratio legis1. Le modifiche apportate all’art. 274 c.p.p.Introduzione1.1. Le modifiche apportate in ordine al pericolo di fuga1.2. Le modifiche apportate in ordine al pericolo di reiterazione1.3. La mancata modifica dell’art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p. come invece originariamente prevista dal disegno di legge n. C.631 (cenni)2. I criteri di scelta delle misure cautelari: le modifiche introdotte dalla legge in commentoPremessa2.1. La riscrittura dell’art. 275, comma 3, primo periodo, c.p.p.2.2. La riscrittura dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p.2.3. Il “nuovo” art. 275, comma 3-bis, c.p.p.3. La nuova formulazione dell’art. 276, comma 1-ter, c.p.p.4. L’emenda apposta all’art. 284, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p.5. Il “nuovo” art. 289, comma 3, terzo periodo, c.p.p.6. Le modifiche apportate all’art. 292, comma 2, c.p.p.7. La modifica apposta all’art. 299, comma 4, c.p.p.8. Il “nuovo” art. 308, comma 2, c.p.p. e la contestuale abrogazione dell’art. 308, comma 2-bis, c.p.p.9. Le modificazioni apportate in sede di giudizio cautelarePrefazione9.1. Le modifiche apportate all’art. 309 c.p.p.9.2. L’emenda dell’art. 324, comma 7, c.p.p.9.3. Le modifiche apportate all’art. 310 c.p.p.9.4. Le modifiche apportate all’art. 311 c.p.p.9.5. La mancata modifica del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 come invece originariamente prevista dal disegno di legge n. S.1232: (cenni)10. La “riscrittura” dell’art. 21-ter, legge 26 luglio 1975, n. 35411. Il “tagliando” previsto dall’art. 15 della legge in commento12. La disciplina intertemporaleConclusioniRiferimenti legislativiBibliografiaProfilo Autore

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2015

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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