Gli atti di liberalità rappresentano un istituto giuridico di fondamentale importanza nel diritto civile italiano, riguardando la donazione di beni o diritti da parte di un soggetto a un altro, senza che quest’ultimo debba offrire una controprestazione. Questo istituto trova la sua principale disciplina negli articoli del Codice civile relativi alle donazioni, anche se esistono altre forme di atti di liberalità non formalmente configurabili come donazioni.
Indice
1. Definizione e caratteristiche
Un atto di liberalità si concretizza quando un soggetto (donante) trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a un altro soggetto (donatario), senza attendersi una controprestazione. L’elemento essenziale degli atti di liberalità è, infatti, l’animus donandi, ovvero l’intenzione del donante di arricchire il donatario a titolo gratuito. Questo principio è distinto dall’intento negoziale degli atti a titolo oneroso, dove esiste uno scambio di prestazioni di valore economico.
Gli atti di liberalità si manifestano in diverse forme giuridiche, le più comuni delle quali sono la donazione e i negozi gratuiti atipici.
2. La donazione
La donazione è senza dubbio l’atto di liberalità per eccellenza. Essa è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del Codice civile, che la definiscono come il contratto con cui una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di quest’ultima di un proprio diritto o assumendo verso di lei una obbligazione, senza ricevere nulla in cambio. Le caratteristiche principali della donazione includono:
- Forma solenne: La donazione, a pena di nullità, deve essere effettuata per atto pubblico, alla presenza di due testimoni. Questo requisito formale serve a garantire la serietà e la consapevolezza dell’atto.
- Capacità di donare: Il donante deve avere la capacità di agire. Non possono quindi donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati e i soggetti privi di autonomia decisionale.
- Oggetto: La donazione può avere come oggetto beni mobili o immobili, purché presenti e determinati. Inoltre, la donazione non può essere fatta per beni futuri.
- Revoca: La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, come previsto dall’articolo 800 del Codice civile.
3. Altri atti di liberalità
Oltre alla donazione, esistono altre forme di liberalità che, pur non configurandosi tecnicamente come donazioni, producono effetti simili. Tra queste troviamo:
- Liberalità d’uso: Si tratta di atti compiuti per consuetudine sociale in occasioni particolari, come i regali in occasione di matrimoni, compleanni o festività. Non richiedono la forma solenne della donazione e non sono soggetti a revoca.
- Liberalità indirette: Sono atti che, pur non essendo formalmente donazioni, determinano comunque un arricchimento gratuito del beneficiario. Un esempio tipico è il pagamento di un debito altrui senza aspettarsi rimborso. Le liberalità indirette non richiedono l’atto pubblico e non sono soggette alla disciplina delle donazioni, salvo che per quanto riguarda la riduzione per lesione della legittima e l’obbligo di collazione.
4. Disciplina successoria
Gli atti di liberalità rivestono un ruolo centrale anche nel diritto successorio, in quanto possono incidere sulla quota di legittima riservata agli eredi. In particolare, le donazioni effettuate in vita dal defunto possono essere soggette a riduzione, qualora pregiudichino i diritti degli eredi legittimari.
Ai sensi degli articoli 553 e seguenti del Codice civile, gli eredi legittimari, qualora la donazione abbia leso la quota di riserva a loro spettante, possono chiedere la riduzione della donazione stessa per reintegrare il loro diritto. Inoltre, le donazioni fatte a favore di eredi, discendenti o ascendenti devono essere oggetto di collazione (artt. 737 e ss. c.c.), salvo diversa volontà del donante. La collazione consiste nel riportare nell’asse ereditario i beni ricevuti per donazione, affinché possano essere divisi equamente tra tutti gli eredi.
5. Conseguenze fiscali
Dal punto di vista fiscale, gli atti di liberalità sono soggetti all’imposta sulle donazioni. L’imposta si applica con aliquote differenti a seconda del rapporto di parentela tra donante e donatario, nonché dell’ammontare del bene donato. Attualmente, l’aliquota varia dal 4% al 6% e prevede franchigie esentive per donazioni a favore di coniugi, figli o parenti stretti, fino a un determinato ammontare.
6. Conclusione
Gli atti di liberalità rappresentano un importante strumento giuridico che consente ai privati di disporre dei propri beni in favore di altri senza ricevere una controprestazione. La loro disciplina, pur trovando il principale fondamento nelle norme relative alla donazione, si estende anche a numerosi altri casi di liberalità, come le liberalità indirette e d’uso. Tuttavia, la liberalità non è un istituto privo di limiti, poiché incontra restrizioni nell’ambito della tutela dei diritti successori e delle normative fiscali.
È essenziale che i soggetti coinvolti in atti di liberalità siano consapevoli delle conseguenze legali e fiscali di tali atti, e che vi sia chiarezza nelle intenzioni e nelle modalità di esecuzione per evitare future controversie.
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