Atti preliminari al dibattimento del presidente del Tribunale o Corte di assise

Lorena Papini 18/10/23
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Le norme che regolano la fase (degli atti preliminari al dibattimento) sono quelle previste dall’art.465 all’art. 469 c.p.p. Non resta, dunque, che esaminare queste norme giuridiche, una per una.
Il presente contributo è tratto dal volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative

Indice

1. L’art.465 c.p.p.: comunicazione anticipazione o differimento udienza


Incominciando a esaminare le norme deputate a regolare questa sub fase processuale, rileva innanzitutto l’art. 465 c.p.p.
Codesta norma prevede che il “presidente del Tribunale o della Corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta” (primo comma) e il provvedimento, con cui si procede in tale senso, per un verso, “è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori” (secondo comma, primo capoverso), per altro verso, “nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’articolo 429 commi 3 e 4, (…) è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza” (secondo comma, secondo capoverso).
Ebbene, al riguardo è stato osservato in sede nomofilattica che tale “disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all’udienza rinviata a data diversa da quella già programmata” posto che, “mentre (…) i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 c.p.p., comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni”.
Tal che ne discende che “l’eventuale omissione determina una nullità riconducibile all’art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sull’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private”; in altri termini, l’“omessa notifica all’imputato, che non sia stato dichiarato assente o contumace, del decreto con cui, ai sensi dell’art. 465 c.p.p., è disposta l’anticipazione del dibattimento fuori udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio” il che ovviamente comporta, argomentando a contrario, che il “decreto con il quale, ai sensi dell’art. 465 c.p.p., è disposta l’anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all’imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta”.
Dal canto suo, l’“ordinanza anticipatoria dell’udienza adottata dal giudice nel corso del dibattimento non deve essere notificata all’imputato almeno sette giorni prima della nuova udienza, atteso che tale obbligo è previsto dall’art. 465 c.p.p. esclusivamente nell’ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l’attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali”. Difatti, “la normativa di cui all’art. 465 c.p.p. ha natura speciale e non può essere estesa al di là della specifica previsione” posto che la “ratio della disposizione si deve individuare esclusivamente nell’ambito del sistema del nuovo codice di procedura penale, in cui, a differenza di quello del 1930, il compito di emettere il decreto che dispone il giudizio e di fissare l’udienza dibattimentale è attribuito al giudice dell’udienza preliminare: l’art. 465 c.p.p. consente al giudice del dibattimento di adattare al proprio calendario l’udienza fissata nel decreto che dispone il giudizio, anticipandola o differendola”.
Invero, se, nel “caso di anticipazione il provvedimento deve essere comunicato e notificato almeno sette giorni prima dell’udienza”, tale “termine è stato mutato da quello concernente la presentazione delle liste testimoniali (art. 468, comma 1, c.p.p.) ed è chiaramente preordinato a consentire alla parte di esercitare pienamente il suo diritto di difesa”; allorquando, invece, “sia stato aperto il dibattimento, il suddetto diritto di difesa, con la conoscenza di tutti gli atti processuali, ha avuto già modo di esplicarsi, e la prosecuzione del dibattimento che non si esaurisce in una sola udienza è soggetta alla diversa disciplina di cui all’art. 477 c.p.p., di modo che la anticipazione della data di prosecuzione del dibattimento, senza il rispetto del termine di cui all’art. 465, comma 2, c.p.p., una volta che sia rituale la prima citazione per l’udienza, non può configurare in alcun modo una lesione del diritto di difesa ed anzi corrisponde all’intento del legislatore (art. 477, comma 2,c.p.p.) della massima concentrazione nella durata del dibattimento”.
Di norma, comunque, come accennato in precedenza, “il decreto adottato ex art. 465 c.p.p., con il quale viene anticipata la celebrazione dell’udienza deve essere notificato alle parti”, fermo restando che “l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione”, mentre a nulla rileva, in termini di efficacia sanante, il fatto che, “nell’esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 6 e 7, lett. d), (convertito con modificazione nella L. n. 27 del 2020), il Presidente della Corte abbia eventualmente stabilito – come evocato nel verbale dell’udienza – la pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze” dato che tale “misura non può ritenersi (…) sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l’informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l’effettiva partecipazione al processo”.


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2. Il deposito telematico degli atti preliminari


Ciò posto, per quanto riguarda il modo attraverso il quale l’istanza di anticipazione o differimento dell’udienza deve essere presentata, l’art. 1, co. 1, n. 83, D.M. 4 luglio del 2023 prevede che ciò deve avvenire “esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell’art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”, vale a dire: secondo le specifiche tecniche indicate nel provvedimento del Diretto re Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia dell’11 luglio del 2023 al cui art. 7, rubricato “Deposito da parte dei difensori”, è disposto quanto segue: “1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all’articolo 5 sono depositati dai difensori all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP (vale a dire: il Portable Document Format, n.d.r.), che consiste: a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema; b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati; c) nell’esecuzione del comando di invio. 2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene: a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; b) i dati inseriti dal depositante; c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di giustizia. 3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP. 4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP. I possibili valori di stato sono: a) Inviato: eseguita con successo l’operazione di “Invio”; b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell’ufficio giudiziario destinatario; c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nel sistema dell’ufficio giudiziario destinatario; d) Accolto: intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB (cioè: il modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria, n.d.r.) da parte della Procura della Repubblica; e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP; f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito. 5. Il difensore può consultare l’esito del deposito (accolto, rigettato, errore tecnico) accedendo al PDP, dove è disponibile un documento scaricabile. L’esito è altresì comunicato a mezzo mail ordinaria, previa configurazione della stessa da parte del difensore nella sezione ‘Preferenze’ del PDP”.
Siffatta modalità di deposito, inoltre, stante quanto disposto dall’art. 2, co. 1, D.M. 4 luglio del 2023 (“Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”), essendo stato questo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 luglio del 2023, in un primo momento, era richiesta a partire dal 20 luglio del 2023, ma successivamente, con decreto ministeriale del 18 luglio del 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo stesso giorno, è stato disposto, all’art. 1, un differimento nei seguenti termini: “L’efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.
Dunque, oltre al differimento del deposito telematico, è stata altresì concessa la possibilità che si proceda in tal senso e, quindi, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, siffatta modalità di deposito rappresenta una mera facoltà, e non un obbligo.

Volume di origine dell’estratto


L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023

Lorena Papini

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