Attività rumorosa: quando è reato o illecito amministrativo?

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Attività rumorosa: la rilevanza (penale o amministrativa) nel caso di inosservanza delle norme relative al rilevamento e alla misurazione dell’inquinamento acustico. Per approfondimenti sul tema, consigliamo l’aggiornatissimo: “Come difendersi dai rumori molesti -Dal condominio ai rumori provenienti dai pubblici esercizi”

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 32256 del 10-07-2024

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Indice

1. La questione: rilevanza (penale o amministrativa) nel caso di inosservanza delle norme relative al rilevamento e alla misurazione dell’inquinamento acustico nell’attività rumorosa


Il Tribunale di Torre Annunziata condannava l’imputata alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione all’articolo 659 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusata ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’articolo 529, cod. proc. pen., sostenendo che l’azione dovesse essere dichiarata improcedibile per mancanza di querela, a seguito delle modifiche introdotte al regime di procedibilità dell’articolo 659, primo comma, cod. pen., dalla c.d. “riforma Cartabia”. Per approfondimenti sul tema, consigliamo l’aggiornatissimo: “Come difendersi dai rumori molesti -Dal condominio ai rumori provenienti dai pubblici esercizi”

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava la doglianza suesposta fondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 49467 del 28/10/2022; Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014).
Pertanto, ad avviso degli Ermellini, la violazione penalmente rilevante del secondo comma (ora terzo comma) dell’articolo 659 cod. pen., sussiste solo in caso di violazione di precise “disposizioni della legge” o “prescrizioni dell’Autorità”, in assenza delle quali può sussistere la violazione del primo comma della disposizione in esame, laddove l’attività rumorosa ecceda la normale tollerabilità e offenda un numero potenzialmente indeterminato di persone, mentre in caso di mero superamento dei limiti di rumorosità troverà applicazione la sanzione amministrativa.
Di conseguenza, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, dal momento che, nel caso in esame, dalla lettura dell’imputazione si doveva ritenere che, in assenza di espliciti riferimenti alla violazione di precise “disposizioni della legge” o “prescrizioni dell’Autorità”, la contestazione fosse riferita al primo comma di cui all’articolo 659 cod. pen., se ne faceva discendere da ciò – poiché la modifica apportata al regime di procedibilità dell’articolo 659 cod. pen. dal decreto legislativo 150/2022 (mediante inserimento di un secondo comma), prevede, per l’ipotesi di cui al primo comma della disposizione, la procedibilità a querela, l’assenza della stessa, così come della costituzione di parte civile (cui la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto espressione di volontà querelatoria), esclude la presenza della condizione di procedibilità – l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito sino a quando l’attività rumorosa è reato o costituisce solo un illecito amministrativo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
1) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
2) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
3) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quando siffatto comportamento assurga al rango di condotta penalmente rilevante o sia, invece, qualificabile come mero illecito amministrativo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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