Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 11793 del 15 maggio 2018, ha respinto il ricorso di una società organizzatrice di viaggi, nella causa contro di essa intentata da due clienti, che avevano acquistato un pacchetto turistico per un viaggio in un Paese colpito da un uragano. Sicché i due turisti, che si erano visti rovinare la vacanza, avevano convenuto la predetta società, onde sentirla condannare alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento del danno.
La Corte Suprema ha respinto l’unico motivo di ricorso addotto dalla s.p.a. convenuta, avverso la pronuncia d’appello che la condannava al risarcimento, ossia la mancanza di sottoscrizione, da parte del difensore, della citazione introduttiva del giudizio. L’atto in questione, secondo la ricorrente, doveva ritenersi non tanto nullo ma addirittura inesistente, senza che alcuna sanatoria fosse ad esso applicabile.
Il presente motivo, secondo gli Ermellini, deve ritenersi infondato, avendo già in altre occasioni affermato che la mancanza di sottoscrizione del difensore, non comporta la nullità dell’atto di citazione notificato al convenuto, quando da altri elementi contenuti nel medesimo atto, sia possibile dedurre la provenienza dal difensore munito di mandato.
Raggiungimento dello scopo: riferibilità dell’atto alla persona che ne appare l’autore
Quel che rileva, prosegue la Corte, ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto privo di sottoscrizione, non è tanto la sua conoscibilità da parte del destinatario – su cui facevano leva i giudici territoriali in parte errando le loro argomentazioni – bensì la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore.
E tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell’atto alla persona indicata come autore, può assumere rilievo anche l’indicazione, nella relazione di notificazione, che quest’ultima sia stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore.
Ebbene nel caso di specie, la copia notificata dell’atto di citazione reca l’apposizione del “visto” dell’ufficiale giudiziario che ha proceduto ad eseguire la notifica, e tale visto è di per sé idoneo a documentare che la richiesta di notifica sia avvenuta ad istanza dell’avvocato indicato come l’estensore dell’atto medesimo.
Tale visto, insieme alla relazione di notificazione, costituiscono pertanto elementi idonei al raggiungimento dello scopo, ovvero far comprendere al destinatario la sicura riferibilità dell’atto all’avvocato ivi indicato come difensore degli attori.
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